Mentre tutta l’attenzione è catturata dal progetto di revisione costituzionale sulla cosiddetta separazione delle carriere dei magistrati ordinari, più lontana dai riflettori prosegue, un po’ in sordina, la discussione nelle aule parlamentari di una riforma altrettanto incisiva e preoccupante, quella della magistratura contabile.
Ci riferiamo al progetto di legge approvato lo scorso 9 aprile 2025 dalla Camera dei deputati (A.C. n. 1621, a prima firma dell’on. Foti) e ora in discussione al Senato della Repubblica (A.S. n. 1457, recente “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”).
L’iniziativa parlamentare – il cui progetto originario è stato presentato alla Camera il 19 dicembre 2023 – ha subito un’accelerazione all’indomani della sentenza n. 132/2024 della Corte costituzionale. In tale occasione, nel rigettare la questione di costituzionalità del c.d. “scudo erariale” (art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020), la Corte ha avuto modo di sottolineare – fornendo anche puntuali indicazioni al legislatore – l’esigenza di una complessiva revisione della disciplina della responsabilità erariale, compresi i suoi profili ordinamentali e organizzativi, allo scopo principale, e assai delicato (per certi versi controverso), di definire un nuovo punto di equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività amministrativa tra ente e agente pubblico. Tutto ciò con l’obiettivo ultimo di combattere il fenomeno della “burocrazia difensiva” e – per usare le parole della Corte – di “rendere la responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo all’azione”.
Il disegno di legge si compone di sei articoli e tocca molteplici aspetti.
Limitandosi ai profili ordinamentali e organizzativi, di particolare interesse è l’art. 3, introdotto durante l’esame alla Camera, laddove si affida al Governo una delega amplissima tesa, tra l’altro, alla “riorganizzazione e al riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza”.
Tra i principi e criteri direttivi fissati ai fini dell’attuazione di tale delega, si segnalano, in estrema sintesi, i seguenti.
Innanzi tutto, il Governo è chiamato a riorganizzare la Corte dei conti sia a livello centrale sia a livello periferico.
A livello centrale il giudice contabile sarà articolato in sezioni “abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del presidente della Corte”, mentre ogni sede territoriale si articolerà “in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del presidente”.
Si prevede, inoltre, di rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite con riguardo sia alle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali sia all’attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti.
Quanto alla funzione requirente, essa sarà articolata in una procura generale e in procure territoriali, queste ultime rette da un vice-procuratore generale che agirà sotto il coordinamento del procuratore generale; alla procura generale, infatti, saranno attribuiti rilevanti poteri di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l’esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali.
Con riguardo alla carriera dei magistrati contabili, si propone di introdurre, al momento del concorso, delle prove psico-attitudinali, sulla falsariga di quanto già previsto per la magistratura ordinaria; inoltre, viene fissato il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti e regolamentato il sistema della responsabilità disciplinare in modo più stringente rispetto al passato e con la previsione della tipizzazione degli illeciti.
Ancora, viene previsto il contenimento del numero delle posizioni direttive e semi-direttive e la razionalizzazione del quadro normativo, “eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all’organizzazione della Corte e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali”.
Si prospetta inoltre la revisione dell’intero organico della magistratura contabile (oggi 636 posti, dei quali poco più di 500 effettivamente coperti) e, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti delegati, la riallocazione dei magistrati in servizio con priorità alle funzioni di controllo e consultive. Infine, viene fissato un limite temporale massimo dei mandati del presidente della Corte dei conti e del procuratore generale della stessa Corte.
Senza bisogno qui di soffermarsi ulteriormente sull’esame delle singole proposte, il disegno complessivo appare piuttosto chiaro. E malgrado, come detto, di tale riforma si parli assai meno di quanto sarebbe probabilmente opportuno, essa suscita più di qualche dubbio (anche) con riguardo alla sua coerenza con il quadro costituzionale.
Due, a prima lettura, gli aspetti più delicati.
In primo luogo, nel progetto si scorge un tentativo di depotenziare la Corte dei conti in quanto “giudice”, rafforzando, al contempo, le sue funzioni consultive e di controllo, ovvero quelle naturalmente più “vicine” all’Amministrazione. Ciò si evince da numerosi passaggi del progetto, a partire dalla scelta di far venir meno la tradizionale distinzione tra sezioni giurisdizionali e di controllo. Ci si può chiedere se tale prospettiva sia compatibile con gli artt. 100 e 103 Cost.
Inoltre, la previsione secondo cui le nuove sezioni, centrali e territoriali, saranno articolate in collegi con provvedimenti del presidente della Corte o del presidente della sezione, senza alcun vincolo derivante da criteri obiettivi e predeterminati e senza alcun richiamo all’organo di governo autonomo, appare in contrasto con il principio del giudice precostituito per legge (art. 25 Cost.) e, più in generale, con la necessità di assicurare l’indipendenza degli organi giurisdizionali.
In secondo luogo, viene introdotta una vera e propria gerarchizzazione delle procure, con un sostanziale ritorno all’assetto vigente prima della riforma del 1994, attraverso l’accentramento della funzione requirente in capo alla procura generale. Di fatto, il magistrato requirente contabile viene inserito in un’organizzazione verticistica e sollecitato, anche sul piano del concreto esercizio della funzione giurisdizionale, a non discostarsi dai precedenti giurisprudenziali.
In conclusione, il progetto prospetta un vero e proprio cambiamento di natura della magistratura contabile, organizzata in modo più gerarchico e meno autonoma rispetto ad oggi sia sul piano funzionale sia su quello organizzativo, con una tendenziale marginalizzazione delle attribuzioni giurisdizionali rispetto alle altre.
Francesco Dal Canto, 25 agosto 2025
Iter della riforma
Commenti
- A. Carapellucci, L’altra riforma: il futuro incerto della magistratura contabile, in Questione giustizia, 21 marzo 2025 (Fonte: questionegiustizia.it)
- M. T. Polito, La riforma della Corte dei conti. Si smantellano le funzioni per valorizzare l’esimente relativa alla responsabilità erariale a danno dei cittadini, in Giustizia insieme, 7 aprile 2025 (Fonte: giustiziainsieme.it)
- P. Gentilucci, La riforma della Corte dei conti: luci e ombre, in Altalex, 4 maggio 2025 (Fonte: altalex.com)




