Bădescu and Others v. Romania si pone all’esito di una complessa vicenda giudiziaria, alla cui origine stava l’assoluzione di S.B. dal reato di corruzione per ne bis in idem, pronunciata da un collegio di tre giudici d’appello nel febbraio del 2012, in riforma della condanna in primo grado, sul rilievo che i comportamenti dell’imputato erano già stati oggetto di scrutinio penale. A seguito delle indagini dell’autorità anticorruzione sul comportamento dei tre giudici del collegio seguiva, nel 2019, la loro condanna per abuso di ufficio, in quanto avrebbero artatamente travisato i fatti di causa al fine di creare un fittizio caso di ne bis in idem e, per l’effetto, assolvere l’autore del reato (S.B.) (§ 140). Laddove uno dei giudici si era direttamente accordato con il D.A., mediatore dell’accordo, per l’assoluzione di S.B., gli altri due giudici, pur rimanendo all’oscuro dell’accordo, dovevano comunque considerarsi responsabili per aver reso il proprio giudizio in malafede. Il primo giudice aveva, peraltro, espressamente rappresentato a D.A. l’influenza che era in grado di esercitare sui due colleghi.
Esauriti i ricorsi interni, i tre giudici adivano la Corte EDU deducendo l’incompatibilità con l’art. 7, CEDU, del reato di abuso di ufficio vigente nell’ordinamento rumeno, nella misura in cui i termini generici della sua formulazione linguistica non rendevano affatto prevedibile che l’esercizio dell’attività giurisdizionale potesse costituire un comportamento penalmente sanzionabile (§ 95-96).
La Corte EDU rigettava tuttavia i ricorsi sulla scorta di diversi rilievi: che dalla redazione in termini generali della norma penale non discenda ipso facto l’illegittimità della disposizione incriminatrice sull’abuso d’ufficio, anche considerata la consolidata applicazione giurisprudenziale interna (§ 132); che le corti nazionali rumene abbiano confermato la presuntiva irresponsabilità dei giudici per l’esercizio dell’attività giurisdizionale, salvo che per il caso di esercizio in malafede (§ 136); che gli imputati fossero giudici e, dunque, operatori esperti del diritto, che non potevano non essere consapevoli della responsabilità penale per atti giurisdizionali compiuti in manifesta malafede (§ 138); che i giudici siano «funzionari pubblici», cui dunque senz’altro si applica la normativa sull’abuso d’ufficio (§ 139); che la sussunzione nel reato in questione degli abusi compiuti mediante attività giurisdizionale non è incompatibile con il principio della tutela dell’indipendenza della magistratura (§ 148).
Case of Bădescu and Others v. Romania
Silvio Roberto Vinceti, 27 gennaio 2026




