In occasione della sentenza n. 213 del 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla disciplina relativa ai requisiti di accesso alla magistratura onoraria contenuta nel decreto legislativo n. 116/2017, censurando l’art. 4, comma 4, lettera a) del suddetto decreto nella parte in cui, a parità di titoli di preferenza tra i candidati, privilegiava coloro che avessero una maggiore anzianità professionale di massimo dieci anni.
Tale ultima restrizione è giudicata incostituzionale, ex art. 76 Cost.; l’autorità rimettente lamentava, infatti, che nell’attività di riforma organica della magistratura onoraria, affidatagli dalla legge delega n. 57/2016 e posta in essere dal decreto legislativo n. 116/2017, il legislatore delegato avesse ecceduto quanto stabilito a proposito dei titoli preferenziali riguardanti la nomina a magistrato onorario.
In effetti, prevedendo i principi e i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare la redazione del decreto legislativo da parte del Governo, l’articolo 2, comma 3, lettera b, della legge delega n. 57/2016 aveva precisato, anzitutto, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, attribuendoli a coloro che esercitassero o avessero esercitato: funzioni giudiziarie a titolo onorario, la professione di avvocato o notaio, l’insegnamento universitario di materie giuridiche. La medesima disposizione, alla lettera c), precisava, inoltre, che a parità di titolo preferenziale avrebbe dovuto darsi precedenza ai candidati che avessero goduto dell’anzianità professionale più elevata e, in caso di ulteriore parità, a quelli anagraficamente più giovani.
In attuazione, dunque, di tale indicazione, l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 116/2017 aveva stabilito che, in caso di uguale titolo di preferenza tra i candidati, venisse accordata prevalenza a chi, tra di loro, risultasse avere: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il voto di laurea più elevato. L’effetto di tale previsione, ben evidenziata dal TAR Lazio in punto di rilevanza della questione, era che il successivo bando di selezione dei magistrati onorari, riproducendo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo n. 116/2017, a parità di titolo preferenziale tra i candidati, aveva valorizzato l’anzianità fino ai dieci anni di carriera, finendo, nei fatti, per privilegiare i candidati più giovani a discapito di quelli, come la parte ricorrente, la cui anzianità lavorativa superasse invece il limite decennale. Il giudizio principale, infatti, vedeva coinvolto un avvocato con più di dieci anni di servizio, il quale, nonostante la parità di punteggio con altri colleghi, si era visto collocare in graduatoria in una posizione inferiore rispetto a questi ultimi, non potendo la sua esperienza professionale ultradecennale essere computata tra i titoli preferenziali.
Nel vagliare la legittimità costituzionale della disposizione censurata - il suddetto articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 116/2017 - la Corte costituzionale si sofferma sulla propria giurisprudenza in materia di eccesso di delega, ricordando come rientri nell’esercizio delegato della funzione legislativa l’eventuale «“riempimento” normativo», perlomeno «tutte le volte in cui vengano in rilievo settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere». Diversamente, nei casi in cui l’oggetto individuato dalla legge delega «assuma contorni oltremodo definiti e assai puntuali», lo scrutinio di legittimità costituzionale operato dal Giudice delle leggi sulla conformità del decreto legislativo è definito - dagli stessi giudici costituzionali - «molto stretto». In tale contesto, il sindacato di costituzionalità è volto, in primo luogo, alla considerazione del dato letterale delle disposizioni della legge delega e, in secondo luogo, all’individuazione della ratio legis della norma delegante al fine di stabilire se, nell’esercizio della discrezionalità di cui gode nel momento dell’attuazione della delega, il Governo si sia mantenuto nell’alveo delle scelte di fondo operate da quest’ultima, o abbia piuttosto ecceduto tali confini. I giudici costituzionali specificano, inoltre, come tra l’elemento letterale e quello teleologico sussista un «rapporto inversamente proporzionale», in base al quale «meno preciso è univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo».
Nel caso di specie, tuttavia, l’intenzione del legislatore emerge con evidenza dal dato testuale laddove, si è visto, l’art. 2, comma 3, lettera c), della legge delega n. 57 del 2016 accordava espressamente, a parità di titoli di merito, una preferenza ai candidati in possesso della più lunga esperienza professionale, privilegiando quelli anagraficamente più giovani soltanto in caso di ulteriore parità.
Pur riconoscendo come, nella riforma della magistratura onoraria, il legislatore delegante abbia inteso favorire l’accesso sia di quanti risultino titolari di una pregressa esperienza professionale, sia di quanti siano più giovani di età, la Corte ritiene che il testo della norma delegante non lasci alcun dubbio sull’ordine di prevalenza assegnato dal legislatore ai due obiettivi, ossia sulla preferenza che, inequivocabilmente, il legislatore delegato avrebbe dovuto accordare alla maggiore esperienza professionale rispetto alla minore età anagrafica dei candidati, pena la rilevata violazione dell’art. 76 Cost. Con la caducazione del limite decennale dell’esperienza professionale, di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 116/2017, realizzata dal Giudice delle leggi nella sentenza in epigrafe, viene pertanto ristabilito il suddetto ordine di preferenza tra anzianità di servizio e minore età, previsto dal legislatore delegante per l’individuazione dei candidati alle funzioni di magistrati onorari che si trovino, tra di loro, in condizione di parità di titoli.
Sentenza della Corte costituzionale
Cristina Luzzi, 13 febbraio 2026




