Con la sentenza n. 8958/2025 il Consiglio di Stato si è pronunciato su una specifica questione di diritto intertemporale sorta riguardo all’ambito di applicazione dell’art. 19 l. n. 71/2022, il quale ha introdotto il collocamento obbligatorio fuori ruolo o, in alternativa, il collocamento in ruolo ma con destinazione allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, per i magistrati che abbiano ricoperto cariche elettive (quelle indicate al comma 1). Essendo tali previsioni da applicarsi alle cariche “assunte” dopo l’entrata in vigore della medesima legge (comma 2), oggetto di controversia era, in particolare, il divieto di rientro in ruolo con funzioni giurisdizionali rispetto agli incarichi assunti formalmente dopo la sua entrata in vigore ma sulla base di atti compiuti precedentemente.
Nel caso di specie un magistrato ordinario aveva ricoperto la carica di consigliere comunale, proclamato quale candidato sindaco non eletto il 28.6.2022, quindi successivamente all’entrata in vigore della citata legge (21.6.2022): tuttavia, l’accettazione rituale della candidatura e l’avvio del procedimento elettorale, anche comprensivo della votazione al primo turno (12.6.2022), erano appunto avvenuti in un momento antecedente (significativa, peraltro, la stessa circostanza che, in base alla normativa vigente per l’elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la sostanziale acquisizione dell’elezione per il candidato sindaco non eletto dovesse ricondursi all’esito della votazione al primo turno). Ebbene, dimessosi dalla carica dopo alcuni mesi, il magistrato aveva chiesto al Csm il ricollocamento in ruolo, vedendosi però opporre diniego da parte del Csm in applicazione della normativa in esame. Impugnato di conseguenza il provvedimento innanzi al giudice amministrativo, lo stesso si vedeva respingere il ricorso da parte del Tar Lazio. Con sentenza n. 21388/2024 tale giudice valorizzava, infatti, il dato formale della proclamazione nel suo effetto costitutivo dell’elezione, appunto avvenuta dopo l’entrata in vigore della l. 71, ritenendo giuridicamente irrilevante l’accettazione della candidatura, unicamente volta a generare un impegno fiduciario rinunciabile con autonoma dichiarazione di volontà e inidonea a segnare il momento dell’assunzione della carica.
Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello presentato avverso tale pronuncia, affermando che la normativa e il relativo divieto non dovessero trovare applicazione nella specie. Rilevata l’intenzione della regola di disporre soltanto per l’avvenire, senza voler incidere su situazioni già in atto al momento della sua entrata in vigore, il giudice di appello ha statuito che, nonostante la coincidenza del momento della formale assunzione della carica con la proclamazione, la medesima assunzione fosse ricollegabile ad atti avvenuti e compiuti in epoca antecedente, sin dalla accettazione della candidatura, nel contesto di un procedimento da considerarsi unitario e caratterizzato da fasi strettamente connesse, come tale insuscettibile di essere inciso da norme sopravvenute.
In questi termini, ove ritenute applicabili, le stesse disposizioni sopravvenute avrebbero potuto condizionare le scelte del candidato magistrato, da un lato, e degli elettori, dall’altro lato. Difatti, il primo si sarebbe visto costretto a rinunciare all’accettazione della candidatura laddove avesse attribuito una rilevanza decisiva al proprio rientro in ruolo al termine del mandato elettorale, manifestando tale rinuncia quando il procedimento elettorale era già giunto alla fase della votazione, con avvenuto espletamento in particolare del primo turno. Così facendo, però, il magistrato avrebbe sostanzialmente dovuto rivedere una scelta già liberamente compiuta anche con riguardo alla valutazione delle conseguenze sulla propria sfera professionale individuabili in base alla normativa vigente, tale in quel momento da assicurargli il diritto al rientro in ruolo nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Sul piano elettorale, inoltre, oltre a vulnerare in maniera ingiustificata il diritto di elettorato passivo del magistrato, una tale evenienza sarebbe risultata lesiva del diritto di elettorato attivo dei cittadini, andando a vanificare la formazione della volontà popolare espressa a favore del rinunciante e conseguentemente alterando, per questa parte, la competizione e il risultato elettorale complessivo a favore di candidati alla carica di consigliere comunale che altrimenti non sarebbero stati eletti.
In conclusione, posto che un simile effetto eccederebbe evidentemente le finalità della l. n. 71/2022, la quale ha introdotto la regola dell’incompatibilità assoluta tra funzioni giurisdizionali e incarichi politico-amministrativi a tutela dell’immagine di imparzialità delle prime, secondo il Consiglio di Stato la regola del divieto in questione dovrebbe, di conseguenza, ritenersi operante solo ove già in vigore al momento della manifestazione della volontà di concorrere all’assunzione della carica politico-amministrativa.
Pronuncia del Consiglio di Stato
Giovanni Zampetti, 11 febbraio 2026




