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    Principio del “favor rei” ex art. 2 c.p. nell’ambito della responsabilità disciplinare dei magistrati (Cass. 2025 del 23 gennaio 2025)

    Cassazione civile, Sez. Un., 23 gennaio 2025, n. 1653.

    In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l’illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei di cui all’art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l’eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria ricavata dall’art. 32 bis, comma 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all’art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell’illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore di detto decreto legislativo, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 “se più favorevoli”. 

    Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la rilevanza, ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di traffico di influenze illecite, della riscrittura dell’art. 346 bis c.p. ad opera della l. n. 114 del 2024, dovendo la qualificazione giuridica del fatto disciplinarmente rilevante essere operata con riguardo al quadro normativo vigente al momento della condotta suscettibile di valutazione in tale ambito.

    Nicola D’Anza, 20 maggio 2025

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