Corte di cassazione, sez. un. civ., 5 gennaio 2026, n. 260
Con la sentenza n. 260 del 5.1.2026 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno confermato il recente orientamento (vedi già la pronuncia n. 22758/2025) secondo il quale l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. (da parte dell’art. 1, co. 1, lett. b), l. n. 114/2024), verificatasi successivamente alla sentenza disciplinare di condanna nei confronti del magistrato, non rileva ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare ex art. 4, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 109/2006, costituito com’è noto da “qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita” (nella specie la contestazione disciplinare derivava dal “patteggiamento” in sede penale a una pena di otto mesi di reclusione per il reato suddetto, con il beneficio della sospensione condizionale).
Per quanto di interesse, la pronuncia ha ribadito il più generale indirizzo formatosi sulla disposizione primaria sopra richiamata, secondo cui in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati non riceve applicazione il principio del favor rei di cui all’art. 2 c.p., in forza del quale “in deroga al principio tempus regit actum, l’eventuale abolitio criminis opera retroattivamente” (tra le altre citate, oltre alla pronuncia già emessa in relazione all’abrogazione dell’abuso d’ufficio sopra menzionata, cfr. ad es. sent. n. 1653/2025, relativamente alla riformulazione del reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p. da parte della medesima l. n. 114/2024, e sent. n. 22407/2018 con riferimento alla depenalizzazione del delitto di ingiuria commesso ai danni di un vigile urbano). A tale conclusione deve giungersi in ragione della distinta finalità delle sanzioni disciplinari rispetto a quelle penali, ove le prime sono volte a presidiare anche beni giuridici diversi, senza che a questo proposito la natura - comunque giurisdizionale - del relativo procedimento e del provvedimento (la sentenza) che lo definisce possa determinare la natura della sanzione disciplinare medesima, pur sempre di carattere amministrativo e non qualificabile alla stregua di una sanzione punitiva assimilabile a quella penale.
Ebbene, se ex art. 4 d.lgs. n. 109/2006 è la stessa struttura dell’illecito disciplinare a presupporre la commissione del reato o la condanna per il medesimo in sede penale, atteggiandosi il primo quale conseguenza del secondo, per gli stessi motivi di cui sopra secondo la Cassazione non può eccepirsi una pretesa improcedibilità dell’azione disciplinare per il fatto che vi è già stata condanna penale, né invocarsi la necessità di valutare la sanzione penale ai fini della determinazione della sanzione disciplinare (nella specie, peraltro, sul versante “interno” dei rapporti tra le fattispecie di illecito disciplinare, la Corte ha anche confermato la possibilità di un concorso formale, senza violazione alcuna del principio del ne bis in idem da parte della sez. disciplinare del Csm, tra l’accertamento della responsabilità per la fattispecie di illecito disciplinare consistente nella commissione di un reato ex art. 4, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 109/2006, nella specie l’abuso d’ufficio, e quella della violazione dell’obbligo di astensione ex art. 2, co. 1, lett. c), dello stesso d.lgs., in quanto volte a tutelare due diversi beni giuridici).
Ancora, per le stesse ragioni la Corte ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui dall’abrogazione del reato di abuso d’ufficio dovrebbe trarsi l’assenza di alcuna lesione del prestigio della funzione, dell’immagine e della credibilità del magistrato eventualmente collegata all’avvenuta commissione del medesimo, sulla base dell’assunto che il fatto non sarebbe - più - percepito come disvalore. Di qui le Sezioni unite hanno ulteriormente affermato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che l’organo disciplinare avesse effettuato nella motivazione un’adeguata valutazione al fine di stabilire l’effettiva persistenza dell’offensività della condotta rispetto alla lesione del prestigio della funzione: un accertamento di fatto, necessario ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare, che la sez. disciplinare del Csm avrebbe condotto, nella specie, anche tenendo conto dell’intervenuta abrogazione della fattispecie penale rilevante (peraltro, avendo comunque accolto i motivi di ricorso relativi a uno dei capi di incolpazione, la Corte ha ritenuto di caducare la sanzione della rimozione inflitta, cassando la decisione in parte qua per una complessiva rivalutazione, in sede di rinvio, dei fatti a fondamento della riconosciuta responsabilità disciplinare).
Cass. sez. un. 260 del 5.1.2026
Giovanni Zampetti, 23 febbraio 2026




