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    La Commissione di Venezia si pronuncia sulla composizione del Consejo General del Poder Judicial spagnolo (13 ottobre 2025)

    (Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa, parere n. 1248/2025)

    Si segnala la pubblicazione del parere della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa in merito all’elezione dei membri “togati” del Consejo General del Poder Judicial, il Consiglio generale della magistratura spagnolo (CGJP), sia per la rilevanza che esso produrrà nell’ordinamento iberico, sia per alcune affermazioni generali che potrebbero rivelarsi utili al dibattito italiano sulla riforma costituzionale del Titolo IV.

    Come già ricordato in questo sito nel contributo della Prof.ssa Rosa Mª. Fernández Riveira a cui interamente si rinvia, in Spagna è in atto da tempo un confronto su come modificare le modalità di nomina dei componenti del CGJP. Mentre il numero e la proporzione tra componenti togati e non togati sono stabiliti dall’art. 122 della Costituzione spagnola, le modalità di scelta sono rimesse, da quest’ultima, alla legge organica, che ora si vorrebbe (nuovamente) modificare.

    Infatti, vista la difficoltà di rinnovare, con le norme vigenti, il CGJP (tanto che quello scaduto nel 2018 è stato prorogato sino al 2024), nonché di trovare un accordo su nuove regole di designazione, lo stesso Consiglio generale della magistratura è stato incaricato, nel 2024, di presentare una proposta di riforma sulle modalità di “scelta” dei dodici componenti togati (su ventuno complessivi).

    Al suo interno sono state elaborate due proposte, illustrate nel già citato contributo di Rosa Mª. Fernández Riveira, sulle quali è stato chiesto un parere alla Commissione di Venezia, che è stato infine reso il 13 ottobre 2025.

    Ci si limita qui ad evidenziare che la Commissione - pur ritenendo che l’elezione diretta dei membri giudiziari da parte di altri giudici (proposta n. 1) costituisca una soluzione coerente con lo standard europeo di elezione tra pari - sottolinea significativamente il rischio elevato che anche questa modalità di selezione possa essere “politicamente” condizionata, dal momento che le maggiori associazioni di magistrati fanno riferimento ai due principali partiti politici del Paese. Propone, dunque, alcuni correttivi (v. §§ 41, 42, 43 e 44) , che, tuttavia, a parere di chi scrive, difficilmente potrebbero garantire il risultato auspicato.

    La proposta n. 2, invece, prevede che la selezione avvenga in due fasi: dapprima, sarebbero i giudici a eleggere direttamente i colleghi e a comporre così una lista; in seguito, spetterebbe al Parlamento eleggere i dodici componenti scegliendoli, con una maggioranza di tre quinti, tra quelli presenti in questa lista. La Commissione, da un lato, osserva che tale proposta non soddisfa lo standard europeo di elezione tra pari in quanto verrebbe vanificato dall’intervento del Parlamento, dall’altro lato, però, non esclude che, dopo l’elezione diretta da parte dei giudici, possa esserci una seconda fase di selezione, purché non di natura politica. 

    Non suggerisce soluzioni alternative, ma, certamente, questa presa di posizione è, anche per l’ordinamento italiano – diviso sull’opportunità di ricorrere sorteggio e sulla eventuale possibilità di correggerlo con un sistema misto  – di un certo interesse. 

     

    parere Comm. Venezia

    Francesca Biondi, 24 ottobre 2025

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