Corte di Cassazione, terza sezione civile, 19 dicembre 2025, n. 33241
Con la sentenza del 19 dicembre 2025, n. 33241 (Presidenza del Consiglio dei ministri c. Società Telecom Italia), la Corte di Cassazione, terza sezione civile, si è espressa in ordine alla responsabilità dello Stato per attività giurisdizionale in ipotesi di violazione del diritto dell’Unione europea, in applicazione della l. n. 117 del 1988 ancora nel testo anteriore alle modifiche del 2015.
La vicenda da cui trae origine la pronuncia si colloca nell’ambito di un complesso procedimento giudiziario concernente il pagamento di canoni di concessione nel campo delle telecomunicazioni, a carico di un’impresa del settore, in relazione all’esercizio finanziario 1998, in seguito alla liberalizzazione del mercato europeo in forza della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con obbligo di conformarsi per gli Stati membri entro il 31 dicembre 1997. Precisamente, la citata direttiva prevedeva l’immediata cessazione del diritto di esclusiva e precisava che le autorizzazioni esistenti fossero rese conformi al nuovo regime basato su un sistema di autorizzazioni generali e licenze individuali (art. 22) con l’esclusione di oneri economici diversi dal quelli volti a coprire i correlati costi amministrativi (artt. 6 e 11). La nuova normativa veniva trasposta nell’ordinamento italiano con un atto di natura regolamentare, il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, che prevedeva, in coerenza con quanto espressamente stabilito in seno alla direttiva, che avrebbero continuato ad applicarsi la normativa vigente nel settore e, in particolare, quella relativa ai contributi per i costi amministrativi e le disposizioni di cui all’articolo 188 del codice postale (art. 21). Medio tempore, in forza di una norma primaria, ossia con la Legge finanziaria 1999, venivano abrogati una serie di commi del citato articolo 21 del d.P.R. n. 318 del 1997 e stabilita la disapplicazione dell’articolo 188 del codice delle poste per i soggetti esercenti servizio di telecomunicazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Lo Stato italiano pretendeva, quindi, da Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Mobile S.p.A. il pagamento del canone annuo di concessione, asseritamente dovuto in ragione dell’articolo 188 del codice delle poste. Le società, versato l’importo richiesto, adivano il Tribunale amministrativo regionale (Tar) competente avverso i ministeri competenti per veder accertato il diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato, in forza del venir meno dell’obbligo di corresponsione del canone annuo per la concessione del servizio di telecomunicazione fissa e mobile ai sensi dell’art. 188 del codice postale che era venuto meno alla data del 31 dicembre 1997. In risposta a una serie di questioni pregiudiziali che il Tar rimetteva alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) con riguardo al caso in questione, i giudici di Lussemburgo, con sentenza 21 febbraio 2008, dichiaravano che alcune disposizione della direttiva 97/13/CE, tra cui il precitato art. 21, ostavano a che uno Stato membro esigesse da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo nel settore dei servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario, quale il canone ad oggetto della causa principale, corrispondente a quanto precedentemente dovuto a titolo di corrispettivo per il diritto di esclusiva, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, ossia per l’anno 1998. Il Tar, tuttavia, non riconosceva la sussistenza dell’indebito pagamento del canone giacché riteneva che il canone ex art. 188 del codice postale non fosse connesso a un diritto di esclusiva, né avesse natura tributaria, e che l’impossibilità di simili canoni decorresse a partire dal 1° gennaio 1999. Il Consiglio di Stato respingeva l’appello della parte soccombente in primo grado, aderendo alle argomentazioni del giudice di prime cure e ritenendo l’obbligo di pagamento del canone di concessione ex art. 188 del codice postale, per l’anno 1998, compatibile con il diritto comunitario, «proprio sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 21 gennaio 2008, senza alcuna necessità, quindi, di un nuovo rinvio pregiudiziale». A fronte di ciò, Telecom Italia S.p.A. conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, domandando, in forza della legge n. 117 del 1988, in via principale, la condanna dello Stato al risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza della grave e manifesta violazione del diritto dell’Unione europea posta in essere dal Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali con la succitata sentenza. Ritenute insussistenti le ragioni di inammissibilità della domanda risarcitoria, la Corte d’Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare a favore di Telecom Italia S.p.A. la somma di € 528.711.476,15. Tra i rilievi a fondamento della decisione, la Corte d’Appello, nel merito, aveva evidenziato che la CGUE, in sede di rinvio pregiudiziale, aveva statuito che l’art. 22 della direttiva 97/13/CE non si riferiva ad oneri pecuniari e che la direttiva in questione non fosse compatibile con un onere pecuniario imposto ad un’impresa di telecomunicazioni. Il Consiglio di Stato, pertanto, a dire della Corte d’Appello era effettivamente incorso nella dedotta violazione grave e manifesta del diritto comunitario per aver reso una pronuncia “in netto contrasto” con la sentenza della CGUE, da un lato, disattendendo il dictum del giudice europeo e commettendo una “macroscopica e inescusabile” violazione dell’art. 22 in parola, come chiaramente interpretato dai giudici di Lussemburgo. Dall’altro lato, il giudice dell’impugnazione, sottolineava come il Consiglio di Stato avesse trasgredito all’obbligo di rinviare nuovamente alla CGUE quale giudice nazionale di ultima istanza. La Cassazione rigettava il successivo ricorso promosso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Giudice di legittimità, in particolare, tra le varie argomentazione dedotte, rilevava che la Corte di Appello, sulla base del “netto contrasto” tra la sentenza del Consiglio di Stato e la pronuncia della CGUE in questione, aveva accertato, con riguardo al caso di specie, da parte del giudice nazionale amministrativo di ultima istanza, la violazione grave e manifesta del diritto unionale e, precisamente, di una “macroscopica e inescusabile” violazione dell’art. 22 della direttiva n. 97/13/CE, come chiaramente interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Ue. Precisava, quindi, la Suprema Corte che costituisce ius receptum il fatto che una violazione manifesta del diritto comunitario, tale da costituire fonte di responsabilità per lo Stato-giudice, per effetto di un atto o provvedimento posto in essere da un organo giurisdizionale nell’esercizio delle proprie funzioni, possa derivare altresì dall’interpretazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto dell’Unione europea. La Corte di Cassazione evidenziava come la normativa italiana in tema di responsabilità civile dei magistrati, di cui alla legge n. 117 del 1988 - poi modificata dalla legge n. 18 del 2015 - era stata ritenuta non in linea con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione, da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, giacché: i) escludeva qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo; ii) limitava tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. La Suprema Corte richiamava, quindi, i presupposti per l’accertamento della responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto euro-unitario delineati dalla CGUE nelle sentenze Francovich, Brasserie du Pecheur, Köbler e Traghetti del Mediterraneo, che trovano applicazione anche in fattispecie precedenti, posto che i pronunciamenti della Corte di Giustizia costituiscono fonte di norme di diritto europeo aventi efficacia ultra partes, direttamente applicabili nell’ordinamento interno.
Giulia Gozzelino, 14 aprile 2026





