La sentenza n. 71/2026 della Corte costituzionale concorre a definire il quadro delle tutele attribuibili ai giudici onorari italiani in virtù dell’applicazione del diritto dell’Unione europea.
Il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47, par. 1, CDFUE (oltre che all’art. 6, par. 1, CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, co. 5, d.lgs. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, co. 629, lett. a), l. 234/2021, che consentiva il superamento delle procedure di “stabilizzazione”, istituite dal predetto d.lgs. e riservate ai magistrati onorari in servizio al momento della sua entrata in vigore, a prezzo della rinuncia “ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso”. Tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima “nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza”.
Per giungere a tale esito la Corte ha innanzitutto svolto una lunga premessa in cui ha ripreso e sviluppato le proprie recenti elaborazioni in tema di rapporti tra ordinamenti, i quali, si legge nella pronuncia, “non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia”, anche in una materia come l’ordinamento giudiziario che, sebbene rientrante nella competenza degli Stati membri, deve “nondimeno armonizzarsi con il diritto dell’Unione in riferimento a tutte le ‘situazioni’ ricadenti nell’ambito di applicazione di quest’ultimo”.
Di qui, verificato il “tono costituzionale” delle questioni e rilevata la superfluità di un rinvio pregiudiziale in ragione della pregressa giurisprudenza UE, la Corte ha messo in luce il punto nodale della questione rimessa dal giudice amministrativo: la lesione della tutela del diritto costituzionale di difesa e del diritto a un ricorso effettivo (art. 24 Cost. e art. 47 CDFUE) a tutela dei diritti conferiti dal diritto UE derivante dall’eventuale accertamento di una incompatibilità tra la disciplina nazionale che ha imposto ai magistrati onorari la rinuncia ai diritti relativi ai rapporti pregressi, quale “contropartita” della stabilizzazione conseguibile in virtù del d.lgs. 116/2017, e il diritto derivato dell’Unione per come interpretato dalla Corte di giustizia.
Ciò posto, la Corte ha significativamente richiamato il “principio fondamentale irrinunciabile” costituito dalla “assunzione mediante pubblico concorso quale requisito per l’accesso alla funzione magistratuale professionale” (art. 106 Cost.), nonché il conseguente obbligo per il legislatore “di configurare l’apporto dei magistrati non professionali al funzionamento della giustizia nei ristretti limiti di un rapporto onorario”, in linea di principio “occasionale” e avente ad oggetto la giustizia “minore” in termini di “livelli di complessità” (la Corte individua puntualmente le “caratteristiche del magistrato onorario - contrapposte a quelle del magistrato togato […]”, menzionando, tra le altre, la selezione guidata da criteri di natura politico-discrezionale, la natura indennitaria e non retributiva del compenso, l’esercizio di funzioni “spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignità sociale”). E ha tratto da ciò la perentoria conclusione secondo cui l’assetto costituzionale “esclude categoricamente” il godimento del medesimo status giuridico ed economico da parte dei magistrati professionali e di quelli onorari, “a pena di violazione dei fondamentali principi di eguaglianza e del pubblico concorso per l’accesso alla funzione magistratuale, che concorre ad attuare l’altrettanto fondamentale principio dell’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato (sentenza n. 41 del 2021), nella prospettiva della più attenta tutela dei diritti dei consociati” (punto 13 Cons. dir.).
A questo punto, esaminando approfonditamente le statuizioni del giudice UE (tra le altre sentenze Peigli, resa in risposta al precedente interpello del Consiglio di Stato nell’ambito del medesimo giudizio a quo, e Pelavi), la Corte ha ravvisato “una coerenza di contenuti” tra il diritto UE e il diritto costituzionale sulla non equiparabilità di trattamento economico e giuridico tra magistrati onorari e magistrati professionali (circostanza, questa, appunto richiesta dal secondo). E, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale così ricostruito, ha comunque rilevato la violazione del diritto UE da parte della norma oggetto di giudizio, posto che per la Corte UE la stabilizzazione può essere in grado di ovviare all’illecito unionale della reiterazione degli incarichi affidati ai magistrati onorari ma non può associarsi alla rinuncia ai diritti che lo stesso diritto UE riconosce loro in termini di ferie retribuite, previdenza e assistenza. Ne deriva che il legislatore, “lungi dal determinare […] il contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari” conferiti dal diritto UE in relazione ai rapporti antecedenti alla stabilizzazione, come avrebbe dovuto fare nell’esercizio di una discrezionalità guidata dal “rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e della non equiparabilità tra magistratura onoraria e professionale”, ha finito per impedire ai medesimi magistrati “di agire in giudizio o, come nel caso del giudizio a quo, di proseguire le azioni già intraprese a tutela dei suddetti diritti”.
Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ha esortato lo stesso legislatore a intervenire in materia dettando “i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente la stabilizzazione, commisurandoli all’attività svolta e alla circostanza che, di regola, non ha i caratteri dell’esclusività”, precisando altresì che, nelle more di un simile intervento, sarà il giudice comune, in presenza dell’accertamento di un rapporto di lavoro rilevante ai sensi del diritto UE e condotto sulla base delle indicazioni della Corte di giustizia, a “quantificare il contenuto economico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all’assistenza e alla previdenza sociale”, sempre nel rispetto del principio costituzionale che non contempla la equiparabilità di trattamento economico tra magistrati onorari e magistrati professionali.
In definitiva, mediante la definizione dell’incidente di costituzionalità la Corte ha fornito un contributo di certezza in termini di riconoscimento delle tutele predisposte dal diritto UE ai magistrati onorari in quanto “lavoratori”, in un contesto che ha visto questi ultimi intentare a sostegno delle relative pretese un “vasto contenzioso nazionale” caratterizzato sino a questo momento da “esiti divergenti” (cfr. punto 8 Cons. dir.).
Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2026
Giovanni Zampetti, 8 giugno 2026





