Con la delibera che qui si segnala, il Consiglio Superiore della Magistratura, approvando la proposta della quarta Commissione, riconosce il positivo superamento della settima ed ultima valutazione di professionalità della dott.ssa Iolanda Apostolico, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell’esercizio delle funzioni espletate nel quadriennio intercorso tra l’11.4.2019 e l’11.4.2023.
La delibera in commento merita segnalazione in quanto ripropone il problema del perimetro entro il quale il CSM deve verificare le precondizioni di imparzialità in sede di valutazione di professionalità del magistrato e, con particolare riferimento al caso di specie, della possibilità o meno di attribuire rilievo in quella sede alla partecipazione ad una manifestazione con possibili connotati politici.
Come si ricorda nella delibera stessa, la giudice Apostolico è stata al centro di una serie di vicende che si sono susseguite a causa di un provvedimento dalla stessa adottato con il quale, disapplicando il c.d. decreto Cutro (d.l. n. 20/2023) per violazione del diritto dell’Unione europea, non aveva convalidato il trattenimento di un migrante richiedente asilo. Tale provvedimento aveva sollevato critiche da parte della politica, che si sono ancor più accentuate a seguito della diffusione sui giornali di un filmato che ritraeva la stessa ad una manifestazione tenutasi nel 2018 di solidarietà verso i migranti a bordo della nave Diciotti, alla quale era stato negato l’attracco dalle autorità governative. A difesa della giudice, la prima commissione del CSM aveva deliberato l’apertura di una pratica a tutela che, tuttavia, mai era arrivata al plenum ed era stata successivamente archiviata. Poi, in data 28.12.2024, la dott.ssa Apostolico rassegnava le proprie dimissioni le cui ragioni non sono note. Nonostante le dimissioni, il CSM ha comunque deciso sulla settima valutazione di professionalità, perché da questa discendono conseguenze retributive e previdenziali.
Nella delibera, la quarta Commissione del CSM, motivando le ragioni alla base della propria decisione, rileva che né la decisione di disapplicare il decreto Cutro, né la partecipazione alla manifestazione in solidarietà verso i migranti a bordo della nave Diciotti, mettono in discussione la valutazione positiva del lavoro svolto dalla dott.ssa Apostolico nel quadriennio di riferimento.
Per quanto riguarda la disapplicazione del decreto Cutro, la delibera risponde alla critica rivolta alla giudice di aver agito con pregiudizio ideologico, rilevando da un lato le numerose decisioni successive negli stessi termini di diversi giudici, dall’altro la rinuncia del governo ad impugnare il provvedimento in questione.
Sulla partecipazione alla manifestazione sopramenzionata, la Commissione rileva che, essendo un fatto del 2018 ed in quanto tale rientrante nel quadriennio precedente, non può incidere sulla valutazione del quadriennio 2019-2023 sul quale è chiamato a pronunciarsi.
La delibera è stata approvata dal Plenum con 20 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti. Il dibattito che ha preceduto la votazione è stato particolarmente articolato e sono emerse sensibilità diverse sull’estensione del giudizio che spetta al CSM nella valutazione di professionalità del magistrato. In particolare, sono emerse posizioni contrapposte sul rilievo da attribuire a comportamenti tenuti dal magistrato in un quadriennio diverso da quello in valutazione e, soprattutto, sulla possibilità o meno di tenere conto della partecipazione del magistrato ad una manifestazione umanitaria nel valutare le precondizioni di imparzialità.
Sul primo tema alcuni interventi hanno evidenziato che, benché la partecipazione alla manifestazione sia avvenuta durante il quadriennio precedente, essa deve incidere sulla valutazione di professionalità in quanto ha incrinato l’apparenza di imparzialità del magistrato che, nel quadriennio oggetto di valutazione, ha esercitato la funzione giurisdizionale proprio in materia di immigrazione, oggetto della manifestazione medesima. Altri hanno difeso la scelta della quarta Commissione, sottolineando per un verso il difetto dell’attualità della partecipazione alla manifestazione nel quadriennio in valutazione, per altro verso che, in ogni caso, dall’analisi dei provvedimenti del magistrato non emergevano condizionamenti ideologici.
Sul tema dell’estensione della verifica sulle precondizioni di imparzialità, una parte del Plenum ha sostenuto che la partecipazione ad una manifestazione politicamente connotata incrina l’imparzialità del magistrato e che la valutazione di professionalità deve, per questo, avere esito negativo. Altri consiglieri hanno invece difeso il giudizio positivo del quadriennio, da un lato ricordando che il provvedimento di non convalida del trattenimento del migrante fortemente criticato è stato ripreso da altri tribunali e che il governo ha rinunciato al ricorso avverso tale provvedimento, dall’altro affermando che la partecipazione ad una manifestazione di carattere umanitario e di solidarietà nei confronti dei migranti non sia idonea a pregiudicare l’imparzialità del magistrato. Ci sono stati poi interventi in cui è stato espresso il rammarico sul fatto che il dibattito in commento sia stato un’occasione persa per discutere e decidere sulla posizione che il CSM debba avere sul rilievo – più generale – che la partecipazione dei magistrati a manifestazioni politiche debba avere in occasione delle valutazioni di professionalità (in particolare, sul punto, si veda l’intervento del Consigliere Cosentino L’ultima valutazione di professionalità della giudice Apostolico. Intervento in plenum del CSM).
Vala qui la pena di ricordare – al fine di meglio inquadrare il provvedimento – che le valutazioni di professionalità trovano la loro disciplina nell’art. 11 del d.lgs n. 160 del 2006 e in una circolare attuativa del Csm. Occorre in particolare segnalare che l’art. 11 cit. non contiene un espresso riferimento alle “precondizioni” di imparzialità oggetto di valutazione e che queste sono invece previste nella circolare, dove si legge che «costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio» (S. LEONE, La libertà di opinione del magistrato: riflessioni sul «caso Ingroia», in Quaderni costituzionali, n. 2/2012). Sulla base di questa mancata previsione nella normativa primaria, davanti al giudice amministrativo è stato sostenuto che il CSM non possa fondare la propria decisione sulla valutazione di professionalità dei magistrati sulle precondizioni di imparzialità in quanto previste solamente dalla circolare.
Il Consiglio di Stato però ha rigettato tale tesi chiarendo, in più occasioni, che «l’indipendenza, l’imparzialità e la terzietà del giudice, lungi dall’essere requisiti ulteriori introdotti dalla censurata circolare, rappresentano appunto prerequisiti, predicati direttamente dalla Carta costituzionale (artt. 104 e 111), di tal ché la normativa secondaria introdotta […] con la circolare CSM n. 20691 dell’8 ottobre […] nello specificare, anche individuandone gli indicatori, i parametri, già stabiliti dalla legge, in base ai quali debbono essere compiute le valutazioni di professionalità, correttamente presuppone, ai fini dell’espletamento del giudizio di professionalità, la preliminare ed imprescindibile valutazione positiva in ordine alla sussistenza delle condizioni di indipendenza, imparzialità ed equilibrio del magistrato.
Tale presupposizione non solo non si pone in alcun modo in contrasto con le indicazioni presenti nelle norme primarie, ma costituisce una ovvia esplicitazione della tutela di un principio, di carattere generale e previsto in primo luogo da norme di rango costituzionale, quale è quello della garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia del giudice» (da ultimo Cons. Stato, sez. VII, 23 febbraio 2024, n. 1787).
Il Consiglio di Stato, sebbene pronunciandosi su un caso diverso riguardante l’incidenza di una vicenda disciplinare sulla valutazione di professionalità, fornisce altresì un chiarimento importante sulla possibilità di tenere in considerazione comportamenti privati del magistrato ai fini della valutazione di professionalità: «il singolo fatto extra-funzionale può, di per sé, incidere sulla progressione in carriera se ritenuto dal C.S.M., nell’ambito della sua ampia discrezionalità, così significativo da giustificare un parere negativo sull’operato del magistrato valutato» (Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4456).
Si segnala, per completezza, che su questo quadro normativo è intervenuto il d.lgs. n. 44 del 2024, attuato dalla circolare n. 21578 del 2024, senza tuttavia modificare l’impostazione sinora ricostruita sul giudizio sulle precondizioni di imparzialità ai fini della valutazione di professionalità (per una trattazione della nuova disciplina si rinvia a G. Zampetti, Le valutazioni di professionalità dei magistrati: all’incrocio tra rendimento, efficienza e indipendenza, in F. BIONDI, F. DAL CANTO (a cura di) Riforma dell’ordinamento giudiziario ed efficienza del sistema giustizia, Giappichelli, Torino, 2025
In conclusione, sebbene alcuni aspetti siano stati chiariti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, resta ancora aperta la questione di fondo della presente vicenda che il CSM verosimilmente si troverà ad affrontare in futuro: la partecipazione ad una manifestazione con possibili connotati politici può compromettere l’apparenza dell’imparzialità del magistrato tale da fondare un giudizio negativo sulla valutazione della professionalità da parte del CSM?




