Con la sentenza n. 4153 del 22 maggio 2026, la settima sezione del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 7396 del 24 aprile 2026 del Tar Lazio, con la quale era stata annullata la nomina a Presidente di sezione della Corte di appello di Roma (sezione penale).
Al di là della vicenda concreta, a meritare particolare attenzione è la circostanza che il Giudice amministrativo si sia concentrato sull’impianto del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato dal Csm con delibera del 3 dicembre 2024, in attuazione del nuovo quadro legislativo introdotto con la Riforma Cartabia (cfr. in particolare il d.lgs. n. 44 del 2024).
Il Consiglio di Stato premette anzitutto che «la volontà del legislatore (delegante prima e delegato poi) sia stata quella di improntare le relative procedure … a criteri il più possibile oggettivi sì da ridurre (pur senza elidere del tutto), il margine di discrezionalità valutativa del Csm». Organo al quale è stato in primo luogo riconosciuta una discrezionalità “a monte”, ovvero il potere di adottare regole interne tese a limitare la propria discrezionalità “a valle” (nella gestione delle singole procedure selettive).
Il Tar aveva però espresso riserve sulla logica che ispira il Testo unico, a partire dalla disposizione specificamente rilevante per la definizione della controversia concreta. Trattasi dell’art. 16, relativo agli Indicatori attitudinali per gli uffici semidirettivi di secondo grado, norma ai cui sensi ad essere anzitutto valutata è «la pregressa attività esclusiva o prevalente nel medesimo settore – civile, penale o lavoro – e nelle medesime funzioni giudicanti o requirenti del posto a concorso» (lett. a), con l’ulteriore rilevante precisazione che «la differenza di durata tra tali esperienze assume valenza selettiva se superiore a sei anni, ove le esperienze di durata minore non raggiungano diciotto anni».
E, ancora, la norma prosegue stabilendo che solo «in presenza di più candidati in possesso dell’indicatore di cui alla lettera a) o in assenza di candidati in possesso del medesimo indicatore» si passa a valutare i titoli successivi, con un metodo a scalare che si ripete via via per tutti gli indicatori ordinati nella disposizione dalla lettera a) alla lettera g).
In sostanza, il criterio di valutazione successivo viene in rilievo solo se il requisito precedente non sia posseduto da nessuno dei candidati oppure sia posseduto da almeno alcuni di essi. Viceversa, se al primo step, l’operare del criterio selettivo “taglia fuori” tutti i candidati in competizione salvo uno, la procedura si deve concludere con l’individuazione del vincitore, senza che possa in alcun modo darsi corso a valutazioni sul possesso dei requisiti previsti alle successive lettere.
Il Tar Lazio aveva espresso riserve su questa disposizione (il cui meccanismo, peraltro, si ripete nella sostanza nel contesto di diversi altri incarichi disciplinati dal Testo Unico). A suo dire infatti, la norma condurrebbe all’introduzione, da parte di un atto amministrativo, di un requisito di partecipazione avente connotazione diversa rispetto a quelli stabiliti dalla norma primaria. Proprio per evitare un contrasto con la disciplina legislativa, il Tar aveva dunque fatto propria una diversa lettura della disposizione, in forza della quale il sessennio differenziale avrebbe funto da parametro valutativo e mai escludente.
A dire del Consiglio di Stato, invece, la disposizione «non presenta profili di illegittimità», né si presta a interpretazioni diverse da quella fatta palese dal suo tenore letterale. Cio è a dire che la disposizione include un criterio che ha una vera e propria «“valenza selettiva”»; e che le ulteriori esperienze astrattamente valutabili sono declinate secondo un «modo scalare», «nel senso che si passa al secondo criterio (lett. b) solo se tutti i candidati o nessuno di essi possiede le esperienze di cui alla lettera a, e così via».
Il Consiglio di stato replica anche alla critica del Tar secondo cui «verrebbe ad annettersi valenza premiale (con carattere escludente, rispetto agli altri candidati) al solo possesso dell’anzianità di servizio», così delineandosi «un vero e proprio “criterio primario” di selezione dei candidati, in contrasto con la previsione dell’art. 30 del testo unico (che connota con carattere di residualità il requisito dall’anzianità di servizio)». Osserva in proposito il Giudice amministrativo di secondo grado che in verità la norma non valorizza l’anzianità di servizio in senso assoluto, perché il citato differenziale di sei anni è riferito alla sola attività giurisdizionale nelle funzioni specifiche riferite al ruolo da ricoprire. Ciò in coerenza con il «principio informatore» della riforma, che «è stato proprio quello di valorizzare l’effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali».
Si tratta evidentemente di una sentenza di notevole impatto proprio perché il Consiglio di Stato ha in qualche modo avallato l’impostazione fatta propria del Consiglio superiore della magistratura in fase di attuazione del dettato legislativo.
A chiusura di questa breve nota di accompagnamento, è utile unicamente precisare che questo criterio selettivo, improntato, come afferma la relazione stessa di accompagnamento alla circolare, ad un «tendenziale automatismo», riguarda unicamente gli incarichi semidirettivi di primo grado (art. 15), i semidirettivi di secondo grado (art. 16), i direttivi di primo grado di piccole e medie dimensioni (art. 17) e i direttivi specializzati nel settore minorile e della sorveglianza (art. 19) (ancorché si tratti di quelli più numerosi). Per gli incarichi direttivi più importanti, invece, solo nella primissima fase di valutazione può operare un simile criterio selettivo, superato il quale la discrezionalità del Csm, invece, si riespande significativamente, giacché, ai sensi dell’art. 18 del Testo unico, dopo aver valutato l’esperienza maturata nelle medesime funzioni del posto a concorso, vengono in rilievo una serie di ulteriori esperienze «di rilievo decrescente secondo l’ordine di elencazione», «ma tutte da considerare ai fini di un giudizio complessivo e unitario». Lo conferma da ultimo la sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2026, n. 7329, secondo cui, infatti, «La previsione, in questi casi, di un ordine attenuato di criteri orientativi - da applicarsi comunque all'esito di un preliminare e oggettivo apprezzamento delle professionalità in comparazione in relazione al lavoro giudiziario - risponde all'esigenza di preservare margini di discrezionalità tecnica in capo al Consiglio - nella già richiamata ottica della relativa ragionevole limitazione - con riferimento a talune tipologie di incarichi».
Stefania Leone, 4 giugno 2026





