Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 1° luglio 2026, n. 22593
La vicenda origina dall’avvio di un procedimento disciplinare, a seguito di ispezione ordinaria, nei confronti di una giudice del Tribunale di Palermo, incolpata dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109/2006, per aver mancato ai doveri di diligenza e laboriosità con reiterati, gravi ed ingiustificati ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.
Nel periodo dal 2017 al 2021, infatti, la magistrata ha depositato 484 provvedimenti oltre i termini, tra cui 22 sentenze e 18 ordinanze con un ritardo ultrannuale, con un “picco massimo” di 1210 giorni. Inoltre, all’esito dell’ispezione, è emerso il mancato deposito di molteplici provvedimenti e, successivamente, l’inosservanza del piano di rientro atto a elidere l’arretrato.
L’illecito disciplinare previsto all’art. 2, comma 1, lett. q) è costituito da tre elementi: la reiterazione della condotta omissiva, la sua gravità e la sua ingiustificabilità. I primi due sono elementi costitutivi dell’illecito che devono essere provati dall’accusa, mentre il terzo è una causa di esclusione della punibilità, connessa all’inesigibilità della condotta doverosa, la cui allegazione e prova gravano sul magistrato incolpato.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, con riferimento alla “reiterazione”, è sufficiente che la condotta si ripeta almeno due volte, non essendo richiesta l’abitualità; mentre, rispetto alla “gravità”, l’art. 2, comma 1, lett. q) fa riferimento solo ai ritardi che eccedono il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto. Al riguardo, la giurisprudenza distingue, però, in considerazione del valore costituzionale della ragionevole durata del processo, tra ritardo “meramente grave”, oltre il triplo del termine ma infrannuale, e ritardo “ragguardevole”, oltre la soglia annuale.
La distinzione dei ritardi incide sulla valutazione della “giustificabilità”. Per il ritardo ordinario è sufficiente dimostrare la gravosità del carico di lavoro, che gli indici di laboriosità ed operosità siano pari a quelli degli altri magistrati dell’ufficio, nonché lo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato e la sussistenza di altri impegni di tipo amministrativo od organizzativo.
Quanto al ritardo ragguardevole, inizialmente si è ritenuto che esso potesse essere giustificato soltanto dalla presenza di impedimenti oggettivi, eccezionali e straordinari assolutamente insuperabili (v. Cass. civ., S.U., n. 8360/13). L’orientamento è stato poi superato in senso meno rigoroso, ritenendosi sufficiente la dimostrazione che, per l’intero periodo considerato, non fosse concretamente possibile adottare condotte diverse, ovvero che queste non avrebbero comunque consentito di evitare il grave ritardo (v. Cass. civ., S.U., n. 14268/15; Cass. civ., S.U., n. 24136/18; Cass. civ., S.U., n. 4974/2025). Ne consegue che la valutazione deve essere proporzionata all’entità del ritardo: quanto maggiore è quest’ultimo, tanto più seria, rigorosa e specifica deve essere la giustificazione addotta dal magistrato (v. Cass. civ., S.U., n. 15813/16; Cass. civ., S.U., n. 21618/17).
Da ricordare, sempre con riferimento alla valutazione della giustificazione, che per la giurisprudenza assume particolare rilievo la segnalazione al capo dell’ufficio della situazione di disagio, perché questa consente l’adozione di misure impeditive o contenitive (v. Cass. civ., S.U., n. 22572/19); che la natura complessa e altamente tecnica delle cause assegnate non rileva ai fini disciplinari, dato che l’approfondimento è fisiologico nella carriera di un magistrato (v. Cass. civ., S.U., n. 19583/2019; Cass. civ., S.U., n. 28685/17); che non osta alla configurazione dell’illecito la mancata percezione di gravità da parte della ristretta cerchia giudiziaria, del Presidente del Tribunale o della sezione di appartenenza (v. Cass. civ., n. 4629/15); che, da ultimo, le condizioni personali dell’incolpato hanno valenza marginale e sussidiaria, posto che l’ordinamento prevede congedi straordinari e aspettative per motivi familiari (v. Cass. civ., S.U., n. 12108/13; Cass. civ., S.U., n. 7838/2024).
Nel caso in esame, la Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 114/2025 (proc. n. 78/2023), pur ritenendo la condotta reiterata, grave e ingiustificata e, dunque, integrativa dell’illecito disciplinare, ne ha escluso la punibilità ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006, ritenendo il fatto di scarsa rilevanza.
Le giustificazioni addotte dall’incolpata non sono state ritenute idonee a escludere la configurabilità dell’illecito. In particolare, non è stato considerate decisivo il giudizio altamente positivo espresso dal Presidente del Tribunale, che, tuttavia, non era stato tempestivamente informato della situazione in esame, né le ulteriori circostanze dedotte a sostegno della propria posizione. Tra queste, l’avere – volontariamente – ricoperto incarichi complessi; l’aggravio del carico dell’ufficio nel periodo oggetto di contestazione, determinato dall’esonero totale per sei mesi di un collega e dal collocamento a riposo del Presidente del medesimo settore; la particolare complessità dei procedimenti assegnati alla sezione; la circostanza che la produttività fosse in linea con quella degli altri colleghi e superiore al carico esigibile di riferimento, con oltre la metà dei provvedimenti adottati non oggetto di impugnazione. Parimenti, non sono state ritenute sufficienti le difficoltà di carattere familiare rappresentate dall’incolpata, relative ai problemi di salute del coniuge e alla necessità di occuparsi dei due figli adolescenti e dei genitori in età avanzata.
Tuttavia, alcune delle circostanze sopra richiamate sono state successivamente valorizzate ai fini della valutazione della scarsa rilevanza del fatto. L’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 è infatti applicabile a tutti gli illeciti disciplinari, sulla base di un accertamento concreto ed ex post. In particolare, qualora il bene giuridico specificamente tutelato dalla fattispecie non coincida con quello protetto dall’art. 3-bis, occorre anzitutto valutare la consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico e, solo ove l’offesa non risulti apprezzabile in termini di gravità, verificare se il fatto abbia comunque determinato un’effettiva lesione dell’immagine pubblica del magistrato (v. Cass. civ., S.U., n. 29823/2020).
Alla luce di tali criteri, la Sezione disciplinare ha qualificato la condotta, nel suo complesso, come «episodica ed occasionale», rilevando che ad essa era stato prontamente posto rimedio con il deposito di tutti i provvedimenti oggetto di contestazione. Quindi, la condotta è stata ritenuta del tutto inidonea a compromettere il prestigio professionale dell’incolpata e, conseguentemente, dell’intero ordine giudiziario.
Avverso questa decisione della Sezione disciplinare, il Ministro della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando il vizio di motivazione, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa, sul rilievo che la Sezione non avesse fornito elementi adeguati a sostegno della ritenuta limitata lesione del bene giuridico e avesse, al contempo, qualificato la condotta come episodica e occasionale, pur dando atto della reiterazione dei fatti e della protrazione dei ritardi nell’arco del quinquennio.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22593 del 1° luglio 2026, qui in esame, hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio.
In via preliminare, la Cassazione ha precisato che il giudizio sulla sussistenza della scarsa rilevanza del fatto disciplinare, in quanto volto a integrare i parametri normativi di una clausola generale, attiene a un giudizio di diritto e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità.
Nel merito, ha ritenuto illogica la motivazione della Sezione disciplinare, che, dopo avere qualificato i ritardi come gravi, reiterati e ingiustificati, li aveva poi ricondotti alla categoria dell’«episodicità» e dell’«occasionalità».
La Cassazione ha quindi affermato che ritardi protrattisi, in alcuni casi, per oltre tre anni e riguardanti centinaia di provvedimenti civili non possono essere ricondotti alla nozione di episodicità e occasionalità. Una simile condotta, infatti, incide non solo sull’interesse delle parti a ottenere una decisione in tempi ragionevoli, ma anche sull’immagine professionale del magistrato e sul prestigio dell’ufficio di appartenenza. Da questa prospettiva, circostanze quali il giudizio favorevole espresso dal dirigente dell’ufficio e l’assenza di strepitus nel foro di appartenenza sono state ritenute, di per sé, insufficienti a fondare un giudizio di scarsa rilevanza del fatto.
Grazia Callipari, 10 settembre 2026





