Il 5 novembre del 2025 il plenum del Consiglio superiore autorizzava la Sesta Commissione all’elaborazione del test psicoattitudinale cui i candidati ammessi alla prova orale del concorso a magistrato ordinario sono sottoposti al fine del successivo colloquio psicoattitudinale, volto ad accertare l’«idoneità psico-attitudinale» dell’aspirante magistrato (art. 5, comma 1, d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44). All’assolvimento di questo compito provvede la delibera del 16 settembre 2026, elaborata dalla Sesta Commissione con il supporto di alcuni esperti psicologi e approvata dal plenum del CSM con sei astensioni. La delibera, per il vero, costituisce soltanto, per sua espressa definizione, il «punto di partenza […] per la futura elaborazione dei test», limitandosi a individuare «le condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria». Questo non significa, beninteso, che il contenuto non sia rilevante, anzi. La delibera del 2026 chiarisce alcuni punti fondamentali e, per certi versi, integra l’impostazione della delibera del 2025.
Recuperando la giurisprudenza amministrativa, i test psicoattitudinali sono qui infatti senz’altro ricondotti al genus degli accertamenti medico-legali, come espressione di una discrezionalità tecnica irriducibile tanto ad un’attività vincolata quanto alla pura discrezionalità amministrativa. Oltre a ribadire la loro preordinazione alla «verifica della idoneità funzionale del candidato rispetto allo specifico ruolo da ricoprire» — anziché alla semplice «individuazione di patologie o alla formulazione di diagnosi» — si sancisce il necessario inquadramento dei risultati del test psicometrico all’interno di un giudizio complessivo e la centralità della commissione valutatrice rispetto al ruolo di «mero ausilio e supporto tecnico» dell’esperto psicologo partecipante in soprannumero. Dal punto di vista procedurale, si prevede appunto la duplicità del momento della somministrazione del test e di quello del colloquio, cui deve conseguire una motivazione del giudizio di idoneità sufficiente alla valutazione della congruenza interna da parte del giudice amministrativo. Dal punto di vista sostanziale, le condizioni di inidoneità alla funzione sono ricostruite attraverso cinque aree - cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa - ricostruite attraverso specifici «requisiti psicoattitudinali», tre per ciascuna delle prime tre aree, uno per ciascuna delle ultime due.
Il riferimento alla giurisprudenza amministrativa appare decisamente calzante e prospetticamente prudente, considerato il possibile vaglio in sede di controllo di legittimità. Con la riconduzione, quantunque qualificata, nel novero degli «accertamenti medico-legali», al test psicoattitudinale è così restituito quel carattere sanitario che pareva scolorito nella delibera del 2025, dove il test tradiva i tratti di una valutazione logico-cognitiva assimilabile ai test standardizzati utilizzati in sede di accesso ai corsi di studi (si pensi al celebre Law School Admission Test (LSAT) finalizzato all’accesso alle law school statunitensi). Il recupero dell’elemento sanitario appare l’aspetto cruciale della delibera, che anche solo per questa sola ragione può forse essere salutata con favore. Ciò detto, non mancano i nodi da sciogliere. Proprio alla luce dell’inquadramento sanitario - necessitato, a parere di chi scrive, dalla nozione di «test» o «valutazione» psicoattitudinale nel complesso dell’ordinamento giuridico - continua a rimanere problematico il riferimento all’area cognitiva, mentre le valutazioni dell’area emotiva e dell’area relazionale sembrano adombrare un grado significativo - e forse inevitabile - di sovrapposizione. Questioni diverse si pongono invece per l’area etico-valoriale e quella organizzativa che, se per un verso risultano decisamente apprezzabili nella misura in cui intercettano qualità enfatizzate negli standard internazionali sulle qualità richieste a un “giudice moderno”, per l’altro potrebbero anticipare valutazioni tradizionalmente affidate - con un grado variabile di efficacia - agli strumenti della responsabilità disciplinare per l’area etico-valoriale e delle valutazioni di professionalità per quella organizzativa.





