Con la sentenza n. 58/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 554-ter c.p.p., introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150/2022, sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU. Secondo la prospettazione del rimettente, l’illegittimità costituzionale della norma sarebbe derivata dal non aver previsto, come invece consentito al giudice dell’udienza preliminare ex art. 422 c.p.p., che il giudice dell’udienza predibattimentale possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove decisive per la sentenza di non luogo a procedere.
Per inciso, come rammenta la Corte nella pronuncia, mentre il meccanismo dell’udienza preliminare, ai fini della verifica della sussistenza degli elementi per il rinvio a giudizio dell’imputato, riguarda i procedimenti che coinvolgono reati più gravi o che richiedono un più complesso accertamento, quello dell’udienza predibattimentale introdotto dalla riforma Cartabia concerne i procedimenti che hanno ad oggetto reati di minore gravità e in cui l’azione penale è esercitata dal p.m. mediante citazione diretta a giudizio dell’imputato: in questi termini, emerge la peculiare configurazione dell’udienza predibattimentale quale filtro dotato di “maggiore snellezza” e che “opera a valle della vocatio in iudicium, non già prima di essa, come accade nei casi in cui si svolga l’udienza preliminare”.
Per quanto qui di interesse, di particolare rilievo sono le statuizioni contenute nella sentenza in ordine al principio di obbligatorietà dell’azione penale (non ci si sofferma in questa sede sulle specifiche argomentazioni che la Corte utilizza per escludere il contrasto con gli altri parametri costituzionali sopra richiamati). Innanzitutto, in linea con la posizione di indipendenza riconosciuta al p.m. all’interno dell’ordinamento costituzionale, la Corte afferma che tale principio si rivela “funzionale all’eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati” e “presuppone, ‘a monte’, che il pubblico ministero abbia svolto, nel singolo caso concreto, indagini tendenzialmente complete”, così da scongiurare un esercizio dell’azione penale solo “apparente” e, di riflesso, l’inutile pregiudizio “a interessi e diritti di sicuro rilievo costituzionale” derivante dal processo (dispendio delle risorse, limitate, del sistema giudiziario e compressione dei diritti degli imputati, “la cui esistenza è sempre sconvolta dalla pendenza di un processo penale”).
Ciò premesso, la Corte chiarisce che, diversamente dall’idea di un “generalizzato favor actionis” che essa stessa aveva in precedenza desunto dall’art. 112 Cost. (ancora sent. n. 88/1991), il principio in parola “deve essere ora rettamente inteso”, alla luce del rinnovato contesto normativo, valorizzando il dovere del p.m. “di svolgere in ogni singolo caso indagini accurate, che gli consentano di valutare se l’originaria notitia criminis sia effettivamente sorretta, quantomeno allo stato degli atti, da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato” (ciò che implica, del resto conformemente all’art. 358 c.p.p., il dovere “di ricercare ex officio anche gli elementi di prova in grado di smentire l’originaria ipotesi accusatoria” e quello di considerare attentamente le allegazioni difensive prospettate dall’indagato). In tal modo, d’altra parte, indagini assistite da una tendenziale completezza consentono all’imputato di esercitare consapevolmente il diritto di optare per un rito alternativo, che è “parte integrante del suo diritto di difesa”, così raggiungendo un esito che “l’attuale ordinamento processuale ha un evidente interesse a incentivare, in funzione della complessiva efficienza del sistema”.
Dalle delucidazioni offerte riguardo al ruolo del p.m. non deriva tuttavia, secondo la Corte, che a fronte di indagini incomplete si determini “di per sé” la violazione del principio ex art. 112 Cost. in ragione della mancata attribuzione al giudice dell’udienza predibattimentale del potere di assumere le prove che possono risultare decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Al fine “di porre rimedio alla patologia di indagini preliminari in cui il pubblico ministero abbia in concreto omesso di ricercare o approfondire singoli elementi di prova a favore dell’imputato” non è da ritenersi, infatti, costituzionalmente necessario riconoscere anche in questo caso il potere che ha il GUP ex art. 422 c.p.p., posto che all’evenienza di indagini lacunose potrà comunque ovviarsi nei processi a citazione diretta mediante i poteri riconosciuti al giudice del dibattimento.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 58 del 2026
Giovanni Zampetti, 12 settembre 2026





