Corte di cassazione, sez. un. civ., 1° luglio 2026, n. 22594
Con la sentenza n. 22594 del 2026 le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione sono tornate a pronunciarsi sull’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 109/2006, consistente nella consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, soffermandosi, in particolare, sulle «gravi ragioni di convenienza» di cui all’art. 36, co. 1, lett. h), c.p.p.
La vicenda traeva origine dalla decisione della Sezione disciplinare del Csm di irrogare la sanzione della censura a un giudice del Tribunale di Marsala che aveva omesso di astenersi dalla trattazione di un procedimento penale nei confronti di un imputato che, in qualità di dirigente comunale, aveva adottato un provvedimento sfavorevole agli interessi patrimoniali del magistrato e della sua famiglia, dal quale era scaturito un contenzioso amministrativo cui lo stesso magistrato aveva preso parte.
Nel rigettare il ricorso, le Sezioni Unite hanno ribadito, anzitutto, il consolidato orientamento secondo cui l’illecito di cui all’art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 109/2006 costituisce, sotto il profilo oggettivo, un illecito di pura condotta, integrato dalla partecipazione del magistrato a un’attività d’ufficio rispetto alla quale sussisteva l’obbligo di astensione, senza che dalla condotta debbano derivare uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per un terzo. Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha precisato che non è richiesto il dolo specifico, né uno specifico intento trasgressivo o di favorire o danneggiare una delle parti: è sufficiente, invece, la consapevolezza della sussistenza delle circostanze di fatto in presenza delle quali l’ordinamento impone l’astensione (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., nn. 10502/2016, 18302/2020 e 5808/2025).
Con riferimento alle «gravi ragioni di convenienza», la pronuncia ha qualificato l’art. 36, co. 1, lett. h), c.p.p. quale norma di chiusura destinata a ricomprendere le situazioni, non determinabili a priori e diverse da quelle previste dalle lettere precedenti dello stesso articolo, capaci di compromettere la libertà di determinazione del giudice o di dar luogo, secondo la «comune coscienza», al fondato sospetto di una sua non completa terzietà. Peculiare, tra l’altro, è il rapporto con la ricusazione, che la Corte ritiene irrilevante nel caso di specie, non essendo le «gravi ragioni di convenienza» di cui all’art. 36, co. 1, lett. h), c.p.p. ricomprese dall’art. 37 c.p.p. tra i relativi motivi.
Le Sezioni Unite, dunque, hanno espressamente valorizzato la dimensione esterna dell’imparzialità, riconoscendo nell’«apparenza di imparzialità» un interesse tutelato dall’obbligo di astensione. Inoltre, la Corte ha ricordato che i magistrati sono tenuti non soltanto a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, ma anche ad apparire indipendenti ed imparziali. Ne consegue che non può assumere autonomo rilievo, al fine di escludere l’illecito, l’intima percezione del magistrato circa la propria serenità di giudizio e imparzialità, quando le circostanze concrete consentono comunque di desumere, secondo un criterio riferibile alla comune coscienza, la consapevolezza della sussistenza delle gravi ragioni di astensione.
Elena Sammaciccio, 16 settembre 2026





