In ragione delle novità registrate nel corso del 2026, il 22 luglio scorso il Consiglio superiore della magistratura ha adottato una delibera con la quale ha aggiornato le proprie Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia dell’8 ottobre 2025.
La prima e più rilevante di tali novità è rappresentata dalle «garanzie» tecnico-informatiche pervenute direttamente dalla multinazionale statunitense Microsoft in merito a «Copilot», sistema dotato di IA in uso presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica italiana dal primo gennaio 2026 per decisione adottata dal Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica (DIT) del Ministero della giustizia, in forza della competenza ad esso riservata dall’art. 15 della legge italiana sull’intelligenza artificiale (l. n. 132/2025).
La seconda è costituita invece dalla ricognizione del suddetto programma compiuta da parte della Struttura Tecnica per l’Organizzazione (STO) dello stesso CSM, che il 29 aprile 2026 ha espresso delle critiche importanti al suo funzionamento sia da un punto di vista più propriamente informatico sia da quello ordinamentale, sottolineando soprattutto il «sistematico svantaggio» rispetto agli altri operatori del diritto prodotto a danno della magistratura dalla sussistenza di tali problematiche. Tali considerazioni sono state in parte condivise anche dal Capo del DIT il successivo 10 maggio.
La terza novità discende infine dalla decisione del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo di posticipare di sedici mesi (dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027) l’entrata in vigore degli obblighi prescritti dal Regolamento UE sull’intelligenza artificiale per i sistemi di IA ad alto rischio, tra i quali sono espressamente ricompresi anche quelli destinati ad essere applicati in ambito giudiziario, così allungando di fatto il periodo di tempo in cui il Ministero della giustizia avrà il monopolio di tale processo di sperimentazione nell’ordinamento italiano (e, con esso, il pericolo di incertezza del diritto e di potenziali conflitti con il Consiglio superiore).
Di queste novità il CSM «prende atto», riservandosi però al contempo di indicare ai destinatari delle proprie Raccomandazioni la «necessità di una intelligenza artificiale dedicata alla giustizia» (e quindi non generalista) oltre che il proprio potere di aggiornare ancora la propria delibera in materia.
Se l’organo di garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia dell’ordine giudiziario ha in questo modo rivendicato anche il potere di specificare sempre più nel dettaglio gli usi consentiti e quelli proibiti di tale innovazione tecnica, alla fine della lettura dell’aggiornamento in oggetto rimane tuttavia assai problematica la più precisa definizione dei confini sussistenti tra le attribuzioni di tali poteri dello Stato in questo decisivo crocevia dell’amministrazione della giustizia, che si conferma così come la grande questione aperta sul tavolo della giurisdizione nell’ordinamento repubblicano.





