(Sentenza, Cassazione penale, Sez. VI, 03/09/2025, n. 30196)
Con la pronuncia in questione il giudice di legittimità è tornato ad affrontare il tema della portata del dovere del pubblico ministero di svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ex art. 358 c.p.p.
La vicenda trae origine da un ricorso promosso ai sensi dell’art. 311 c.p.p. con il quale l’indagato lamentava, fra l’altro, la nullità dell’ordinanza genetica per violazione degli artt. 358 e 291, comma 2, c.p.p., in quanto l’organo della pubblica accusa aveva omesso di trasmettere al giudice per le indagini preliminari gli elementi di prova a discarico.
In linea con i propri precedenti (v., ex plurimis, Sez. III, 13/07/2018, n. 47013; Sez. II, 20/11/2012, n. 10061; Sez. III, n. 34615 del 23/06/2010), la Corte di cassazione ha riaffermato che il dovere in parola non è assistito da alcuna sanzione processuale, puntualizzando, inoltre, che, «sebbene ciò non autorizzi l’organo requirente a disattendere la disposizione normativa, qualsiasi doglianza in tal senso non può essere proposta con il ricorso per cassazione».
La sintetica argomentazione offerta dalla Suprema Corte sul punto si incentra, ancora una volta, sulla facoltà del difensore di supplire a eventuali omissioni dell’organo requirente mediante lo svolgimento di indagini difensive, ai sensi degli artt. 391-bis ss. c.p.p. In proposito, merita evidenziare che, solo pochi mesi addietro, la Seconda Sezione penale (Sez. II, 09/07/2025, n. 25349) aveva sorretto analoga decisione appellandosi a quello che la stessa definisce il «principio [...] di legittimità» «secondo cui l’inattività della pubblica accusa può essere sopperita dallo svolgimento delle attività di investigazione difensiva».
La Corte prosegue osservando poi che «la valutazione in concreto circa la necessità o meno di accertare fatti e circostanze a favore dell’indagato» – che implica, peraltro, valutazioni di merito estranee al perimetro del giudizio di legittimità – «spetta unicamente al Pubblico Ministero», il quale «deve esercitare la facoltà anche come organo di giustizia, ossia come parte sui generis, ma che, in tale veste, non può essere vincolato alle indicazioni della difesa sul punto» (corsivi aggiunti).
Seppur collocata nel solco di un filone consolidato, rispetto al quale non presenta profili di significativa novità, la decisione merita di essere comunque segnalata perché ritorna sull’interpretazione di una disposizione codicistica come l’art. 358 c.p.p. che ha finito per rappresentare un topos ricorrente nel dibattito della separazione delle carriere.
È noto, infatti, che la previsione in parola è stata spesso evocata dai detrattori della riforma c.d. sulla “separazione delle carriere” (v., ex plurimis, E. Bruti Liberati, L’imparzialità del pubblico ministero, in Questione Giustizia, 1-2/2024, 124), poiché testimonierebbe la presunta natura del pubblico ministero di “parte imparziale”. In una prospettiva non dissimile, è stato inoltre sottolineato come la non infrequente inosservanza di tale dovere da parte dei magistrati requirenti, pur censurabile, non denota l’irrilevanza della regola, di cui taluno ha addirittura suggerito la costituzionalizzazione (G. Silvestri, Separazione delle carriere: nella riforma il rischio di un'ipertrofia dell'accusa e di una eterogenesi dei fini, in sistemapenale.it, 6 marzo 2025).
Al contrario, i sostenitori della riforma di cui si discute ritengono che la disposizione sia, in realtà, solo un «feticcio» a sostegno della tesi della presunta imparzialità del pubblico ministero (v., O. Mazza, Le ragioni del garantismo in favore della separazione delle carriere, in dirittodidifesa.eu, 9 settembre 2025), attesoché l’obbligo di compiere accertamenti anche a favore dell’imputato sarebbe piuttosto funzionale a garantire un solido fondamento all’azione penale, senza il quale diventa obbligatoria la richiesta di archiviazione (P. Ferrua, La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere, in discrimen.it, 21.03.2025; nello senso senso, con differenti sfumature, v. altresì N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, VI ed., 2024, 263; B. Galgani, Prove di “carriere separate”: tra risalenti ambiguità normati- ve, forzature ideologiche e... wishful thinking?, in Proc. pen. giust., 2024, p. 518).
In effetti, la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare che «nella logica dell’attuale processo penale l’obbligo del pubblico ministero di svolgere indagini anche in favore della persona sottoposta alle indagini non mira né a realizzare il principio di eguaglianza tra accusa e difesa, né a dare attuazione al diritto di difesa». Ad avviso della Corte, essa si innesta sì «sulla natura di parte pubblica dell’organo dell’accusa», ma nella prospettiva dei compiti che il pubblico ministero è chiamato ad assolvere «nell’ambito delle determinazioni che, a norma del combinato disposto dagli articoli 358 e 326 cod. proc. pen., deve assumere in ordine all’esercizio dell’azione penale».
In altre parole, attesoché «il principio di obbligatorietà dell’azione penale [...] va razionalmente contemperato con il fine di evitare l’instaurazione di un processo superfluo», tale fine si realizza – hanno affermato i giudici di Palazzo della Consulta – «anche mediante l’obbligo di svolgere accertamenti a favore della persona sottoposta alle indagini» (Corte cost., ord. n. 96 del 1997).
Nel quadro sinteticamente tratteggiato, la decisione annotata, con il suo (breve) sviluppo argomentativo quantomeno ambivalente, non risolve e, anzi, contribuisce ad acuire i dubbi in ordine alla collocazione ordinamentale del magistrato requirente e, prima ancora, alla concreta possibilità di soddisfare il canone di completezza delle indagini (a quest’ultimo proposito v., in particolare, le riflessioni di C. Valentini, La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi, in Arch. Pen., n. 3/2019, 20).
Giulia Battaglia, 30 ottobre 2025




