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    La Corte di Cassazione si pronuncia sulla partecipazione dei giudici onorari ai collegi di Corte d’appello in attesa che sia ristabilita la conformità a Costituzione della disciplina (Cass. 2025 del 14 dicembre 2024)

    Cassazione civile sez. III - 14/12/2024, n. 32583

    Con la sentenza n. 32583 del 2024, la Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di impugnazione con il quale i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza della Corte d’appello, asserendo l’illegittima costituzione del collegio giudicante per la partecipazione allo stesso di un giudice onorario.

    Per comprendere le ragioni alla base della decisione, occorre fare un passo indietro e risalire alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, richiamata dalla stessa Cassazione a fondamento della propria pronuncia. Con tale sentenza, i giudici costituzionali  avevano accertato e dichiarato l’illegittimità degli artt. da 62 a 72 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013 – i quali prevedono, nell’ambito della magistratura onoraria, la figura dei giudici ausiliari, stabilmente destinati ai collegi di Corte d’appello anche al di fuori di ogni ipotesi di sostituzione d’urgenza – per violazione dell’art. 106, commi 1 e 2, della Costituzione, che stabiliscono, come regola generale, che il reclutamento dei magistrati avvenga tramite pubblico concorso e ammettono la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari solo per le funzioni attribuite a giudici singoli. Ratio delle disposizioni costituzionali in parola è quella di riservare a magistrati professionali l’esercizio delle funzioni giudicanti di natura collegiale, fatti salvi eventuali casi eccezionali per i quali, in via transitoria, è ammissibile la partecipazione di magistrati onorari (da ultimo, Corte cost. sent. n. 67 del 2025).

    Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità erano stati, tuttavia, modulati nel tempo. La Corte, difatti, aveva differito la caducazione delle norme all’entrata in vigore della riforma del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria di cui al d.lgs. n. 116 del 2017 (e cioè al 31 ottobre 2025, data in origine identificata dall’art. 32 del d.lgs. cit. per l’ampliamento delle competenze dei giudici di pace).

    Ad avviso della Corte era opportuno lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo, di modo da assicurare la “necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale” e scongiurare un “grave pregiudizio all’amministrazione della giustizia”, che si sarebbe altrimenti determinato privando nell’immediato le Corti d’appello dell’apporto dei giudici ausiliari. Di qui, il riconoscimento alla normativa censurata, stante l’incidenza di concorrenti valori costituzionali, di una temporanea “tollerabilità” costituzionale. Proprio in ragione ciò, la Cassazione, con la sentenza n. 32583 del 2024 qui in commento, ha ritenuto legittima la partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi di Corte d’appello.

    La decisione della Corte costituzionale è stata oggetto di diverse critiche, che hanno sottolineato gli effetti pregiudizievoli di una decisione che, pur accertando e dichiarando la non conformità a Costituzione di disposizioni di legge ordinaria, ne aveva fatti salvi gli effetti per un (lungo) periodo di tempo, rinviandone l’annullamento. La Corte non si era limitata, come già era accaduto in passato, ad escludere l’efficacia retroattiva alla declaratoria di incostituzionalità (sent. n. 10 del 2015), nè aveva ritenuto di optare per un’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (e, quindi, per una sentenza di inammissibilità con monito, sent. n. 240 del 2021), né, ancora, di rinviare l’udienza ad una data successiva invitando il legislatore a rimediare al vulnus riscontrato (ord. n. 207 del 2018 e sent. n. 242 del 2019). Al contrario, con la sent. n. 41 del 2021, il Giudice delle Leggi ha differito ad un termine futuro la caducazione di disposizioni, la cui illegittimità era stata, tuttavia, già accertata e dichiarata nella medesima pronuncia.

    In questo quadro, va peraltro considerato che, poche settimane fa, il Governo, con l’art. 6 del d.l. n. 117 del 2025, ha ulteriormente prorogato il termine per l’entrata in vigore dell’ampliamento delle competenze dei giudici di pace, di cui al menzionato art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017, al 31 ottobre 2026.

    Al cospetto di questa novità, si potrebbe ritenere che, nonostante tale differimento, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 si producano, comunque, automaticamente al 31 ottobre 2025, dal momento che tale data era stata richiamata nel corpo della motivazione dalla stessa Corte e che, a ragionare diversamente, si subordinerebbe alla volontà del legislatore il dispiegamento degli effetti di una pronuncia dell’organo preposto a garantire la legalità costituzionale. A seguire questa prospettiva, a partire da tale data, l’eventuale partecipazione di giudici onorari ai collegi di Corte d’appello sarebbe da considerarsi, pertanto, illegittima e tutti gli atti e provvedimenti adottati nulli.

    Poiché, tuttavia, la Corte nel dispositivo non ha espressamente indicato il termine del 31 ottobre 2025 per il dispiegarsi degli effetti della declaratoria di incostituzionalità, si potrebbe argomentare che si è, in realtà, in presenza di un termine “mobile”. Così ragionando, anche la caducazione delle disposizioni censurate, per effetto della proroga, sarebbe stata ulteriormente posticipata al 31 ottobre 2026. Trattasi di un esito chiaramente problematico, in virtù del quale la dichiarazione di incostituzionalità sarebbe stata ulteriormente “congelata”, rimettendo di fatto al legislatore, e non alla Corte costituzionale, la scelta del momento a partire dal quale farne dispiegare gli effetti.

    Nell’incertezza, non è affatto da escludere la proposizione di una nuova questione di costituzionalità, con la quale chiedere alla Corte se perdurino o meno ancora quelle esigenze di “tollerabilità costituzionale” rilevate nel 2021. I giudici a quibus potrebbero anche lamentare la violazione del giudicato costituzionale, poiché il legislatore ha “prorogato” una situazione che la Corte aveva già dichiarato illegittima.

    In definitiva, la sentenza della Corte di Cassazione qui in commento tratta di una questione – quella della partecipazione ai collegi di Corte d’appello dei giudici onorari – che intreccia più profili di interesse: dalla necessità che determinate decisioni sia assunte solo da magistrati professionali, all’esigenza di preservare il funzionamento dell’intera macchina della giustizia, al tema del riordino del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari, alla modulazione nel tempo degli effetti delle pronunce di incostituzionalità, alla necessità, infine, che siano preservati gli strumenti del nostro sistema di giustizia costituzionale preordinati a ricondurre l’ordinamento a conformità a Costituzione.

    Pietro Villaschi, 13 settembre 2025

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