Corte di cassazione, sesta sezione penale, 28 gennaio 2026, n. 8551
Con la sentenza n. 8551/2026 del 28 gennaio 2026, depositata il successivo 4 marzo, la Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha affermato la legittimazione passiva del Ministero della giustizia, e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’azione di risarcimento dei danni da reato cagionato dal magistrato nell’esercizio della funzione giudiziaria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 117 del 1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).
Precisamente, il Giudice di legittimità ha osservato come, in forza dell’art. 2 della precitata legge, chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato, con dolo o colpa grave, nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. Con riguardo a tale fattispecie di illecito civile, a mente del successivo art. 4, sussiste la legittimazione passiva “esclusiva” del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni opera quale extrema ratio allorquando siano stati previamente esperiti gli altri strumenti di tutela offerti dall’ordinamento e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, qualora sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto dannoso.
A differenza di questa ipotesi, quando il danno deriva invece da un illecito penale commesso da un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 117 del 1988, l’azione civile per il risarcimento del danno nei confronti di quest’ultimo e dello Stato, quale responsabile civile, e il suo esercizio sono disciplinate dalle norme ordinarie. In caso contrario, risulterebbe privo di senso il rinvio alle regole ordinarie operato dallo stesso art. 13 cit.
Inoltre - osserva ancora la Cassazione - gli artt. 2 e 3 della legge n. 117 cit. delineano il perimetro applicativo di un “micro sistema” che si riferisce alla sola ipotesi di danno cagionato da comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere con dolo o colpa grave e al diniego di giustizia, come definito in seno alla legge medesima; in questo contesto, l’art. 4 deve intendersi quale disciplina speciale.
Il Collegio ha, quindi, dato atto di essersi discostato, con il pronunciamento in parola, da una precedente interpretazione sostenuta dalla Corte di Cassazione medesima che, con sentenza 20 settembre 2000, n. 13450, aveva diversamente ritenuto la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso di risarcimento dei danni cagionati dal reato commesso dal magistrato, alla stregua di quanto previsto per l’ipotesi di illecito civile ex art. 4 legge n. 117 del 1988. Secondo il precedente orientamento, difatti, attenendo il danno all’esercizio delle funzioni giudiziarie, non poteva essere chiamato a rispondere il Ministro della giustizia, la cui sfera istituzionale si limiterebbe al “funzionamento dei servizi e all'argomentazione”, ma, invece, il soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato - comunità, atteso il “rilievo costituzionale, prima ancora che ordinamentale, della “funzione Giustizia, amministrata in nome del popolo”, che deve essere improntata a imparzialità e indipendenza”.
Con la pronuncia qui segnalata, l’orientamento cambia, con la seguente precisazione. Nel caso di specie, le parti civili avevano avanzato domanda di risarcimento del danno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, una parte civile, nelle more del giudizio di legittimità, ha rinunciato alla propria costituzione di parte civile; il ricorso della seconda parte civile, invece, è stato dichiarato inammissibile per altre ragioni. Ne deriva che quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione debba intendersi pro futuro.
Giulia Gozzelino, 14 aprile 2026




