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    Salvata la concezione debole del diritto al giudice naturale accolta dal nuovo codice di procedura penale: le regole tabellari non attengono alla “generale capacità del giudice” (C. cost., sent. 419/1998 del 14 dicembre 1998)

     Con la sentenza n. 419 del 1998 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino.

    In particolare, in questa decisione il Giudice delle leggi ha affermato che il principio di precostituzione del giudice ex art. 25 Cost. «non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell’ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, alla cui carenza il legislatore ha collegato la nullità degli atti»; allo stesso tempo, però, la Corte ha specificato che «questo non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi».

    In sintesi, con questa pronuncia la Corte non soltanto ha negato ogni rilevanza processuale delle violazioni delle regole tabellari elaborate dal Consiglio superiore della magistratura in attuazione dell’art. 25, primo comma, Cost., riconoscendo loro di conseguenza una valenza meramente amministrativa-organizzativa,  ma ha soprattutto assunto una posizione assai problematica in merito alla riferibilità del principio di precostituzione del giudice alla persona fisica del singolo magistrato, da sempre riconosciuta dalla dottrina costituzionalistica come l’interpretazione più convincente di tale norma. 

    Per un approfondimento si veda F. DAL CANTO, Il principio di precostituzione del giudice: un diritto affermato ma non garantito, in Giurisprudenza costituzionale, 1998, 3608 ss.

     

    Sentenza 419/1998

    Stefano Rovelli, 4 settembre 2025

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