Con la sentenza n. 379 del 1992 la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Consiglio superiore della magistratura affermando, in primo luogo, che spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Csm di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della commissione competente, sia mancata un’adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione ai fini della formulazione della proposta; nonché, in secondo luogo, che non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle medesime deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura quando, nonostante sia stata svolta un’adeguata attività di concertazione, non si sia convenuto in tempi ragionevoli tra la commissione e il Ministro sulla proposta da formulare.
In tale decisione il Giudice delle leggi – dando una interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 11 della l. n. 195 del 1958 – ha affermato il principio per cui il concerto tra Csm e Ministro della giustizia «comporta un vincolo di metodo, non di risultato: un vincolo che obbliga le parti a una leale cooperazione, finalizzata alla ricerca della maggiore convergenza possibile attraverso una discussione effettiva e costruttiva». In particolare, il Giudice delle leggi ha osservato che «l’attività di concertazione tra commissione e Ministro, prevista dal ricordato art. 11, risponde all’esigenza costituzionale, per la quale, quando si tratta di preposizione a uffici, come quelli relativi agli incarichi direttivi, dove forte è l’incidenza delle capacità organizzative e gestionali nell’assegnazione da compiere, l’esercizio delle competenze del Consiglio superiore sui provvedimenti di stato dei magistrati (art. 105 della Costituzione) deve tenere ragionevolmente conto degli interessi relativi all’organizzazione e al funzionamento dei servizi giudiziari, imputati al Ministro della giustizia (art. 110 della Costituzione). Il dovere di reciproca collaborazione […] comporta che, se l’attività di concertazione deve essere soggettivamente ed oggettivamente orientata a ricercare, per quanto possibile, la convergenza fra le parti, allo stesso modo il “rifiuto del concerto” da parte del Ministro dev’essere motivato, non già da semplici divergenze, ma da gravi e insuperabili contrasti sulla proposta da formulare».
Con riferimento al caso da cui aveva avuto origine il conflitto, la Corte, essendo mancata idonea attività di concertazione, ha dichiarato che spettava al Ministro non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente della Corte d’appello di Palermo deliberata dal Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991.
Per un approfondimento si veda A. CERRI, Brevi note sul conflitto tra C.S.M. e Ministro di Grazia e giustizia, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, 3226 ss.
Si segnala infine che, nel corso della vicenda qui sintetizzata, il Csm ha modificato il proprio regolamento interno (ora “generale”) al fine di rendere più “effettiva” la partecipazione del Ministro della Giustizia. Oggi la disciplina del conferimento degli uffici direttivi è contenuta nell’art. 11 l. n. 195/1958 e nell’art. 37 del suddetto regolamento. Quest’ultimo, in particolare, prevede che, previa apposita deliberazione, la Commissione competente «indica al Ministro l’elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede alla richiesta del concerto». Ai sensi dell’art. 11 della legge istitutiva del Csm, il Ministro «esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi». All’esito di tale procedura la Commissione riferisce al Consiglio, che delibera esprimendosi sempre con voto palese.
Stefano Rovelli, 4 settembre 2025




