La sentenza n. 37 del 2000 è la prima decisione della Corte costituzionale italiana ad aver giudicato ammissibile un referendum abrogativo sulla cd. “separazione delle carriere” dei magistrati giudicanti e requirenti.
Nello specifico, il Giudice delle leggi ha escluso che sussistessero ragioni di ordine costituzionale contrarie all’abrogazione tramite voto popolare delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni: articolo 190, comma 2: «Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione»; articolo 191; articolo 192, sesto comma, limitatamente alle parole «salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura»; articolo 198, limitatamente alle parole «Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato».
Di particolare interesse è il passo della decisione in cui la Corte ha affermato che la Costituzione, «pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni».
Per un commento a questa sentenza si veda C.L. Kustermann, Sull’ammissibilità del referendum per la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, 297 ss.
Merita di essere segnalato, infine, che il relativo referendum si svolse il 21 maggio 2000. Il 70,57% dei votanti si espresse a favore dell’abrogazione delle disposizioni (o parti di disposizioni) del r.d. n. 12/1941 precedentemente richiamate (9.125.465 voti), il 29,43% contro (3.805.250 voti). Essendo andato a votare soltanto il 31,86% degli aventi diritto (15.634.781 votanti), la proposta soggetta a referendum non fu approvata per mancato raggiungimento del quorum previsto dall’art. 75 Cost.
Stefano Rovelli, 20 settembre 2025




