La sentenza n. 229 del 2018 è una decisione della Corte costituzionale emessa in occasione di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bari contro il Presidente del Consiglio in relazione all’art. 18, comma 5, d. lgs. n. 177/2016, che aveva disposto specifici obblighi informativi in capo alla polizia giudiziaria a favore dei relativi superiori gerarchici.
Merita di essere segnalato in particolare il punto della motivazione in cui il Giudice costituzionale ha affermato che «l’art. 109 Cost., prevedendo che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, ha il preciso e univoco significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della seconda nei confronti della prima, escludendo interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini, in modo che la direzione di queste ultime ne risulti effettivamente riservata all’autonoma iniziativa e determinazione dell’autorità giudiziaria medesima». La conseguenza di ciò è che «Tale rapporto di subordinazione funzionale, se non collide con l’organico rapporto di dipendenza burocratica e disciplinare della polizia giudiziaria nei confronti del potere esecutivo (secondo la logica della duplice soggezione, che lo stesso art. 109 Cost. delinea: sentenza n. 394 del 1998), non ammette invece che si sviluppino, foss’anche per legittime esigenze informative ed organizzative, forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dal pubblico ministero competente».
Per quanto concerne invece il caso specifico oggetto della pronuncia, la Corte ha dichiarato che non spettava al Governo della Repubblica adottare l’art. 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «[e]ntro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale». Conseguentemente essa ha annullato tale disposizione nella parte indicata.
Per una riflessione su questa pronuncia si rinvia a L. Carlassare, L'esercizio indipendente della giurisdizione nello Stato costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 2649.
Stefano Rovelli, 20 settembre 2025




