Coerentemente con quanto già affermato dalla sentenza n. 37/2000 in merito alla c.d. “separazione delle carriere”, con la sent. n. 58 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle seguenti disposizioni: art. 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni); art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa», e ai commi 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle parole: «Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».
In questa pronuncia la Corte, da un lato, ha ripreso ampiamente il precedente richiamato in apertura ribadendo le ragioni ivi espresse in merito alla ammissibilità del referendum sullo specifico oggetto in esame, e, dall’altro, ha però voluto precisare che questa volta «l’intento dei proponenti, obiettivato nelle disposizioni ricomprese nel quesito, [era] quello di rendere irreversibile, attraverso l’abrogazione referendaria, la scelta operata dal magistrato, all’inizio della carriera, circa le funzioni (giudicanti o requirenti) da esercitare».
Il relativo referendum si è svolto il 12 giugno 2022. Il 73,26% dei votanti ha votato a favore dell’abrogazione delle disposizioni precedentemente richiamate (6.968.829 voti), il 26,74% contro (2.543.081 voti). Tuttavia, essendosi recato alle urne soltanto il 20,48% degli aventi diritto (10.427.034 votanti), per la seconda volta il referendum sulla c.d. “separazione delle carriere” è risultato invalido per mancato raggiungimento del quorum ex art. 75 Cost. Merita di essere segnalato, infine, che, pochi giorni dopo il voto, il Parlamento ha approvato la c.d. riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario (legge 17 giugno 2022, n. 71), con la quale è stato stabilito che il passaggio tra le funzioni giudicanti e requirenti può realizzarsi una sola volta nell’intera vita professionale di un magistrato (art. 12).
Per un commento a questa pronuncia si rinvia a M. Bignami, Brevi note sull'ammissibilità del nuovo referendum sulla separazione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero, in Cassazione penale, 2022, 2233 ss. Per una riflessione più ampia sul relativo procedimento referendario si veda invece F. Biondi, Procedimenti referendari pendenti ed esercizio dell'attività legislativa parlamentare: l'"uso" dell'iniziativa regionale, in Federalismi.it, 11 maggio 2022.
Stefano Rovelli, 20 settembre 2025




