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    La prima definizione sistematica dei rapporti tra Csm e Ministro della giustizia (C. cost., sent. 168/1963 del 12 dicembre 1963)

     La sentenza n. 168 del 1963 della Corte costituzionale è una decisione particolarmente importante. Con tale pronuncia, infatti, il Giudice delle leggi, da un lato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell’art. 10 della legge stessa, essa escludeva l’iniziativa del Csm e la rimetteva al Ministro della Giustizia, riducendo fortemente l’autonomia del nuovo organo; e, dall’altro, ha giudicato non fondate – pur dandone interpretazioni costituzionalmente conformi - la questione di legittimità costituzionale della medesima legge, in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 104 e 105 della Costituzione; la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, primo, terzo e quarto comma, della stessa legge, in materia elettorale, in riferimento agli artt. 48, 104, primo, terzo e quarto comma, 105, 107 della Costituzione; e infine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, primo comma, parte prima, della legge anzidetta, che impone il recepimento degli atti del Csm in decreti presidenziali o ministeriali, in riferimento all'art. 105 della Costituzione.

    Oltre a quanto sostenuto dal Giudice delle leggi in relazione alle singole questioni prospettate (per cui si rinvia alla lettura della sentenza), di particolare interesse è il passo della decisione in cui la Corte ha affermato per la prima volta la propria lettura dei rapporti tra Csm e Ministro della giustizia: «Dall’autonomia riconosciuta al Consiglio superiore, nelle materie indicate nell'art. 105 della Costituzione, non deriva […] una netta separazione di compiti fra il Ministro guardasigilli e l’Organo preposto al governo della Magistratura; come si verificherebbe se, a quest’ultimo, fosse riconosciuta (il che non è, come risulta chiaro dai lavori preparatori) un’autonomia integrale, compresa quella finanziaria, riguardante l’ordine giudiziario. Se quindi tale autonomia esclude (come pure si desume dai lavori preparatori) ogni intervento del potere esecutivo nelle deliberazioni concernenti lo status dei magistrati, non esclude peraltro, che, fra i due organi, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite, possa sussistere un rapporto di collaborazione: il quale importa che i servizi, affidati al guardasigilli dall’art. 110 della Costituzione, non sono limitati a quelli sopra accennati, ma, vi si comprendono altresì, sia l’organizzazione degli uffici nella loro efficienza numerica, con l’assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche, sia il funzionamento dei medesimi in relazione all'attività e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti».

    Per una riflessione su questa pronuncia si rinvia, da un lato, a S. BARTOLE, Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, Padova, 1964, 126 ss. e, dall’altro, a  M. MAZZIOTTI, Questioni di costituzionalità della legge sul Consiglio superiore della Magistratura, in Giurisprudenza costituzionale, 1963, 1648 ss. 

    Sentenza 168/1963

    Stefano Rovelli, 4 settembre 2025

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