Con la sentenza n. 33 del 1960, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, in riferimento all’art. 51, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l’esercizio di diritti e di potestà politiche.
Il contrasto tra una norma che preveda l’esclusione delle donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici e l’art. 51, primo comma, Cost., il quale proclama l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all’uno e all’altro sesso in condizioni di eguaglianza, è considerato irrimediabile. Secondo la Corte, infatti, «la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all’uno o all’altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall’art. 3, del quale la norma dell’art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma».
Sebbene l’appartenenza all’uno o all’altro sesso possa - per la Corte - continuare a rappresentare, in determinati casi, «un requisito attitudinale, inteso quale presunzione di idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell’ufficio pubblico», la stessa ritiene che «in tutta evidenza», ciò non valga per la norma impugnata, essendo in tal caso il sesso femminile assunto a «fondamento di incapacità o di minore capacità, non già a requisito di idoneità attitudinale».
In sintesi, la sentenza n. 33/1960 si segnala, per un verso, per un più generale rafforzamento del divieto di discriminazioni in base al sesso che comporta, ex art. 51 Cost., anche la tendenziale garanzia dell’eguaglianza dei sessi nell’accesso ai pubblici uffici; per altro verso, per il contributo offerto all’approvazione, di lì a poco, della legge n. 66/1963, grazie alla quale alle donne è stato riconosciuto il diritto di accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura.
Per un approfondimento, si veda B. PEZZINI, Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960, in Osservatorio AIC, n. 5/2021, p. 31 ss.
Cristina Luzzi, 8 settembre 2025




