Con la sentenza n. 197/2018, la Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata dalla Sezione disciplinare, con riferimento all’articolo 3 Cost., sull’articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 109/2006, nella parte in cui quest’ultimo, limitando la discrezionalità del giudice disciplinare, impone la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato, in sede disciplinare, per i fatti contemplati dall’art. 3, comma 1, lett. e, del suddetto decreto. In particolare, quest’ultimo fa riferimento all’ipotesi in cui il magistrato abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso il proprio ufficio giudiziario o presso altro ufficio giudiziario che si trovi però nel medesimo distretto di Corte d’appello nel quale egli esercita le sue funzioni giudiziarie, dai difensori di questi ultimi; o, ancora, nell’eventualità in cui abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti e agevolazioni, a condizione di eccezionale favore, da parti offese o testimoni, o comunque da soggetti coinvolti nei suddetti procedimenti penali o civili.
Nonostante l’automatismo legislativo impedisca al giudice disciplinare di graduare la sanzione rapportandola al caso concreto, a differenza della sentenza n. 170/2015, in cui le condotte sanzionate apparivano «connotate ictu oculi da gradi di disvalore fortemente differenziati», nel caso di specie, la Corte costituzionale ha fatto salva la ragionevolezza della disposizione impugnata; la previsione della rimozione quale unica sanzione fissa per chi sia ritenuto responsabile dal giudice disciplinare di uno degli illeciti disciplinari di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e., si spiega, infatti, alla luce della gravità della condotta del magistrato dalla quale può derivare tanto «un pericolo di distorsione dell’attività giurisdizionale», quanto, laddove la notizia relativa venga a conoscenza del pubblico, «un significativo e pernicioso indebolimento della fiducia dei consociati nell’indipendenza e imparzialità dello stesso ordine giudiziario».
A giudizio della Corte costituzionale, «una reazione ferma contro l’illecito disciplinare», quale la sanzione fissa della rimozione, è plausibilmente idonea a conseguire «l’obiettivo legittimo di restaurare la fiducia dei consociati nell’indipendenza, correttezza e imparzialità del sistema giudiziario, compromessa o anche solo messa in pericolo dalla condotta del magistrato». Secondo i giudici costituzionali, la scelta del legislatore non sembra, inoltre, censurabile sotto il profilo della proporzionalità in senso stretto della sanzione, residuando, infatti, in capo al magistrato rimosso, la possibilità di intraprendere un’altra professione.
Per un approfondimento, cfr. L. Pace, Sanzione disciplinare del magistrato e presunzione di irragionevolezza degli automatismi legislativi, in Giur. cost., n. 4/2018, p. 2406 ss.
Cristina Luzzi, 28 settembre 2025




