Con la sentenza n. 1 del 1967 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 7 del T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, in riferimento agli articoli 100, terzo comma, 106, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.
Chiamati a vagliare la legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui quest’ultima affida al Governo la nomina di un’aliquota dei consiglieri che compongono la Corte dei conti, i giudici costituzionali osservano come la regola in base alla quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, ex art. 106, primo comma, Cost., non sia di «per sé una norma di garanzia d'indipendenza del titolare di un ufficio, sibbene d’idoneità a ricoprire l’ufficio»; tuttavia, essa concorre «a rafforzare e a integrare l’indipendenza dei magistrati» appartenenti alla magistratura ordinaria, nell’ambito della quale la Corte dei Conti non può essere ricondotta.
Va escluso, dunque, «che la nomina per concorso debba necessariamente intervenire per assicurare l’indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali, per le quali, anzi, la provvista dell’ufficio in modi diversi e con procedimenti diversi da quelli del concorso può essere necessaria, o quanto meno opportuna, per il raggiungimento delle finalità loro assegnate (com'è evidente nel caso della Corte dei conti)».
L’indipendenza di tali ultimi magistrati è assicurata dalla circostanza per cui essi non possono «essere revocati, né collocati a riposo di ufficio, né allontanati in qualsiasi altro modo senza il parere conforme di una commissione composta dai Presidenti e dai vice Presidenti dei due rami del Parlamento»; e, più in generale, dalla cessazione, una volta avvenuta la nomina, «di ogni vincolo che eventualmente sussista tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata».
In sintesi, la sentenza si segnala, da un lato, per la lettura offerta della regola del concorso quale modalità di accesso “ordinaria” alla magistratura volta ad assicurare la partecipazione degli aspiranti magistrati e l’idoneità tecnica dei vincitori a ricoprire quell’ufficio, nonché la loro imparzialità e indipendenza; dall’altro lato, per il diverso atteggiarsi di tale ultima garanzia, laddove il reclutamento dei magistrati avvenga, come nel caso di una parte dei consiglieri della Corte dei conti, su nomina governativa.
Per un approfondimento, si veda R. CHIEPPA, A proposito di indipendenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, in Giur. cost., n. 1/1967, p. 5 ss.
Cristina Luzzi, 8 settembre 2025




