Con la sentenza n. 272 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
I dubbi di costituzionalità dell’autorità rimettente riguardavano il sistema di reclutamento dei consiglieri di Stato e, segnatamente, la mancata espressa previsione della composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati; sul punto, dopo aver ricordato come il nostro ordinamento costituzionale non preveda predeterminate modalità di composizione del Consiglio di Stato, la Corte rileva come le norme impugnate non si pongano in contrasto con l’ art. 97 Cost., dal momento che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale» .
Inoltre, la mancanza di una disciplina della composizione del Consiglio di Stato secondo le medesime quote previste dall’art. 19 della legge n.186 del 1982 «non costituisce violazione del principio della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario e di formazione degli organi giurisdizionali», poiché la legge individua espressamente sia le diverse componenti dell’organo, sia, per ciascuna di esse, i requisiti e le modalità di accesso.
I giudici costituzionali rilevano pure come la possibile diversa composizione del Consiglio di Stato rispetto alle aliquote di provvista non incida sull’indipendenza dell'organo, essendo i suddetti requisiti e modalità di accesso delle distinte componenti «disciplinate dalla legge appunto per garantire anzitutto la piena indipendenza dell'organo». Analogamente, l’eventuale diverso rapporto fra le varie categorie, censurato dall’autorità rimettente, non «può assumere alcun rilievo dal momento che la quota di consiglieri di provenienza concorsuale – di magistrati, cioè, selezionati in base ad un pubblico concorso – (…), assicura un grado di indipendenza pari a quello garantito dalla quota di provenienza dai TAR, a propria volta composta da magistrati selezionati tramite pubblico concorso».
In sintesi, la sentenza si segnala per l’ulteriore conferma della regola del concorso pubblico quale modalità di accesso in grado di concorrere alla garanzia dell’indipendenza, con riferimento, nel caso di specie, all’indipendenza dell’organo Consiglio di Stato, nonché per l’affermazione circa l’estraneità del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione all’esercizio della funzione giurisdizionale e, al contempo, per la sua riferibilità all’ordinamento degli uffici giudiziari, ossia al loro funzionamento sotto il profilo organizzativo e amministrativo.
Cristina Luzzi, 8 settembre 2025




