La sentenza n. 168 del 1963 della Corte costituzionale è stata una delle prime decisioni ad aver definito lo statuto costituzionale dei rapporti tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria.
Di particolare interesse è il passo della pronuncia in cui la Corte ha affermato che il rapporto sancito dall’art. 109 Cost. è di subordinazione funzionale, il che significa, innanzitutto che «la potestà che [tale disposizione] conferisce all'autorità giudiziaria di disporre direttamente della polizia giudiziaria […] trova la sua piena giustificazione nelle superiori esigenze della funzione di giustizia e nella necessità di garantire alla magistratura la più sicura e autonoma disponibilità dei mezzi di indagine» nonché, di conseguenza, che tale norma deve leggersi sempre congiuntamente all’art. 112 Cost. in tema di obbligatorietà dell’azione penale.
Per un commento a questa decisione si veda V. Crisafulli, Incompatibilità dell'autorizzazione a procedere ex art. 16 c.p.p. con l'art. 28 della costituzione, in Giurisprudenza costituzionale, 1963, 782.
Nel caso specifico, il Giudice delle leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 16 del codice di procedura penale del 1930 in riferimento all'art. 28 della Costituzione, in quanto conferiva al Ministro di grazia e giustizia il potere di concedere o negare l'autorizzazione a procedere a carico degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
Stefano Rovelli, 20 settembre 2025




