La pronuncia in questione è l’ultima decisione della Corte costituzionale italiana sulla responsabilità disciplinare dei magistrati — uno dei settori dell’ordinamento giudiziario che la Consulta, nella sua storia, ha contribuito maggiormente e in vario modo a definire. Nel giudizio a quo Cassazione dubitava della legittimità costituzionale della rimozione automatica del giudice disciplinarmente sanzionato per essere incorso in condanna a pena detentiva non sospesa per delitto non colposo non inferiore a un anno (art. 12, comma 5, d.lgs 23 febbraio 2006 , n. 109), nella misura in cui tale automatismo legislativo impediva che fosse «comunque rimessa all’Organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria». La vicenda penale sottostante, nel caso di specie, ineriva la condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, insieme al risarcimento del danno, di un magistrato componente di un collegio giudicante che aveva apposto firma apocrifa del presidente, con il suo consenso, a tre provvedimenti giurisdizionali. La Corte costituzionale ha accolto il ricorso, ritenendo la previsione disciplinare incostituzionale in quanto intrinsecamente sproporzionata, nonché idonea a «spogliare la Sezione disciplinare del CSM di ogni margine di apprezzamento sulla sanzione disciplinare da applicare».
Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2024
Silvio Vinceti, 20 maggio 2025




