La sentenza n. 96 del 1975 della Corte costituzionale è particolarmente importante perché è una delle prime decisioni attraverso cui il Giudice delle leggi ha definito espressamente lo statuto costituzionale del pubblico ministero.
Nello specifico, merita di essere ripreso per esteso il punto della pronuncia in cui la Corte ha affermato quanto segue: «Il pubblico ministero - anche se non è investito del potere decisorio onde non può qualificarsi giudice in senso stretto - è, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a 107) nel titolo IV de "La Magistratura" e financo nella sez. de "L'ordinamento giurisdizionale". L'esattezza dell'inquadramento del p.m. fra gli "organi della giurisdizione" in senso lato ha, del resto, già trovato conferma da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 190 del 1970, ha testualmente definito la posizione del p.m. come quella, appunto, di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere che "non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia". Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" - quale contemplato nell'art. 102, che è il primo dei parametri costituzionali, di cui è dedotta la violazione - deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l'art. 112 della Costituzione, appunto, attribuisce al pubblico ministero. Nell'esplicazione di tale potestà d'iniziativa, evidentemente, rientrano tutte le attività di natura istruttoria che il p.m. svolge, perché necessarie alla acquisizione di elementi utili per porsi in grado di esercitare l'azione penale. Tali attività - proprio in quanto costituiscono esercizio di giurisdizione (in senso lato) da parte di un organo che è, comunque, un magistrato - risultano pienamente compatibili con il sistema delineato dalla Costituzione».
Per quanto concerne il caso particolare oggetto della sentenza, con la decisione qui presentata il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a 397 del codice di procedura penale del 1930, sollevata in riferimento agli artt. 102 e 25 della Costituzione.
Per delle riflessioni più ampie sullo statuto costituzionale del pubblico ministero si rinvia ad A. Pizzorusso, Per un collegamento fra organi costituzionali politici e pubblico ministero, in G. Conso (a cura di), Pubblico ministero e accusa penale, Bologna, 1979, 30 ss. e a N. Zanon, Pubblico ministero e Costituzione, Padova, 1996.
Stefano Rovelli, 20 settembre 2025




