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    Il confronto tra Csm e Ministro della giustizia deve svolgersi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione (C. cost., sent. 380/2003 del 18 dicembre 2003)

     Con la sentenza n. 380 del 2003 la Corte costituzionale – risolvendo un conflitto tra poteri dello Stato analogo a quello risolto anni prima con la sentenza n. 379 del 1992 – ha ribadito il principio per cui Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia, in ragione dei rapporti che intercorrono tra loro, «non possono, per il dovere di correttezza e di leale collaborazione, dare luogo ad atteggiamenti o comportamenti dilatori, pretestuosi, incongrui o contraddittori o insufficientemente motivati». In particolare, la Corte ha osservato quanto segue: «Il bilanciamento dei valori costituzionali affermati dagli artt. 105 e 110 della Costituzione, mentre porta ad escludere ogni intervento determinante del potere esecutivo sulle deliberazioni concernenti lo status dei magistrati, esige che tra Csm e Ministro della giustizia vi sia, nel rispetto delle competenze differenziate, un rapporto di collaborazione. Infatti, nell’attuale assetto ordinamentale, la direzione degli uffici giudiziari attiene anche all'amministrazione dei servizi giudiziari, come organizzazione e funzionamento degli stessi servizi e copertura dei posti di organico, ciò che giustifica una partecipazione del Ministro nella procedura del conferimento degli incarichi direttivi […]. In altri termini, la discussione ed il confronto dei predetti organi devono svolgersi, sotto il profilo metodologico, in base al principio di leale collaborazione, con l'osservanza di regole di correttezza nei rapporti reciproci e di rispetto dell'altrui autonomia (sentenza n. 379 del 1992)». 

    Nel caso specifico, il Giudice costituzionale ha dichiarato che non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo deliberata dal Consiglio superiore della magistratura e, conseguentemente, ha annullato la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota in data 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo.

    In questa decisione, infatti, la Corte ha ritenuto che, pur non aderendo alle proposte del Ministro, il Csm avesse seguito una procedura conforme al principio di leale collaborazione, come confermato dal passaggio in cui essa ha riconosciuto che il garante dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario aveva svolto «approfondimenti e verifiche, con completa attività istruttoria [e aveva compiuto] valutazioni motivate in ordine alle ragioni addotte dal Ministro».

    Per un approfondimento avente ad oggetto tale pronuncia si veda S. BARTOLE, Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia: bilanciamenti legislativi e bilanciamenti giudiziali, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, 3905 ss.

    Si segnala infine che, dopo la vicenda qui sintetizzata, l’art. 11 l. n. 195/1958 è stato modificato dalla l. n. 24/2010. Oggi la disciplina del conferimento degli uffici direttivi è contenuta nell’art. 11 l. n. 195/1958 e nell’art. 37 del regolamento “generale” del Consiglio superiore. Quest’ultimo, in particolare, prevede che, previa apposita deliberazione, la Commissione competente «indica al Ministro l’elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede alla richiesta del concerto». Ai sensi dell’art. 11 della legge istitutiva del Csm, il Ministro «esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi». All’esito di tale procedura la Commissione riferisce al Consiglio, che delibera esprimendosi sempre con voto palese.

     

    Sentenza 380/2003

    Stefano Rovelli, 4 settembre 2025

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