Sentenza CGUE, Quarta sezione, 4 settembre 2025, causa C-225/22 [AW “T”]
Con la sentenza che qui si segnala, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, che implicano che un giudice nazionale sia tenuto a conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte di Giustizia, tale giudice nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte di detto collegio giudicante non soddisfano i requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, e che, inoltre, gli sia impedito, in forza del diritto nazionale, di verificare la regolarità della composizione di detto collegio giudicante sulla base degli stessi elementi che erano stati presi in considerazione in tale decisione della Corte.
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia è investita dal rinvio pregiudiziale di un giudice polacco che dubita della vincolatività di una sentenza della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche in quanto, quest’ultima, sarebbe composta da giudici nominati con una procedura affetta da irregolarità tali da rendere il collegio privo dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge.
La Corte giunge a rilevare l’incompatibilità di tale disciplina nazionale con i principi dei trattati dell’Unione europea in quanto, in una sua precedente pronuncia (Grande sezione, 21 dicembre 2023, causa C-718/21 [Krajowa Rada Sądownictwa]), aveva già ritenuto che la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, a causa delle modalità di nomina dei suoi componenti, fosse priva dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge. Osserva altresì che tali valutazioni si fondavano sulla combinazione di elementi sia sistemici che circostanziali tali da suscitare dubbi legittimi, nei singoli, in merito all’impermeabilità di tali giudici e del collegio giudicante rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo nazionali, e alla loro neutralità rispetto agli interessi in conflitto. Tali elementi erano quindi idonei a determinare una mancanza di parvenza di indipendenza o imparzialità da parte di tali giudici e di tale organo, tale da minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica e in uno Stato di diritto.
Pertanto, la Corte di Giustizia conclude affermando che il giudice deve discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che tale organo sia privo dei principi di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore.
Sentenza CGUE 4 settembre 2025, AW
Lorenzo Monticelli, 5 novembre 2025




