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    Retribuzione dei giudici e discrezionalità del legislatore (CGEU 2025) (25 febbraio 2025)

    (Sentenza CGUE, Grande Sezione, 25 febbraio 2025, [ECLI:EU:C:2025:109], cause riunite C-146/23 [Sąd Rejonowy w Białymstoku] e C-374/23 [Adoreikė])

    Richiamandosi alla celebre pronuncia Associação Sindical dos Juízes Portugueses del 2018 (C‑64/16, EU:C:2018:117), un giudice polacco e due giudici lituani deducevano l’incompatibilità eurounitaria di alcune disposizioni domestiche sulla retribuzione dei giudici nella misura in cui i) non contemplavano una modalità di determinazione del salario dei giudici “non arbitraria” e, in ogni caso, ii) non avevano previsto un aumento della loro remunerazione annua.

    Pur riaffermando la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione della giustizia nazionale ed escludendo l’imposizione di un «modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l’interazione tra i diversi poteri statali», la Corte ha ribadito anche qui come l’esercizio di tale competenza debba permettere l’applicazione del diritto europeo da parte di autorità giurisdizionali effettivamente indipendenti e come il concetto stesso di indipendenza dei giudici presupponga la corresponsione a loro favore di una «remunerazione commensurata all’importanza delle funzioni che svolgono». Benché infatti il principio di indipendenza della giustizia non possa dirsi leso sic et simpliciter dall’«ampio margine di discrezionalità» di cui possono godere il potere legislativo ed esecutivo nella determinazione dei salari — poteri del gubernaculum che, del resto, sono «nella posizione migliore per tener conto del particolare contesto socioeconomico dello Stato membro» — le normative nazionali non possono al contempo «far sorgere nelle persone dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti». 

    Anche richiamando la normativa sovranazionale — tanto del Consiglio d’Europa, quanto delle Nazioni Unite — la Corte ha dunque stabilito che, in generale, la remunerazione dei giudici deve essere:

    (1) giuridicamente definita, in quanto assoggettata ad un regime giuridico definitivo («garantita dalla legge», «determined by law»);

    (2) oggettiva, in quanto soggetta a «modalità di determinazione […] oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, in modo da escludere qualsiasi intervento arbitrario dei poteri legislativo ed esecutivo dello Stato membro interessato»;

    (3) adeguata, in quanto commisurata all’importanza delle funzioni dei giudici e idonea a proteggerli tanto da «eventuali interventi o pressioni esterni», quanto dal «rischio di corruzione»;

    (4) impugnabile, in quanto «le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo».

    Circa invece la legittimità di misure derogatorie del regime ordinario che dispongano il mancato adeguamento o addirittura la riduzione del salario, disposizioni di tal sorta sono legittime solo nel concorso di determinati, stringenti requisiti. In particolare, la misura derogatoria deve essere:

    (1) giuridicamente definita («prevista dalla legge», «provided for by law»);

    (2) oggettiva, in quanto soggetta a regole «oggettive, prevedibili e trasparenti»;

    (3) giustificata da «un obiettivo di interesse generale» («an objective in the general interest») — come ad es. l’esigenza di eliminazione di un disavanzo pubblico, peraltro senza che questa segua una procedura europea di rientro da disavanzo eccessivo — con «motivazioni di bilancio […] chiaramente espresse» e con l’espressa previsione che, salve «circostanze eccezionali debitamente giustificate», queste misure «non devono riguardare specificamente i soli membri degli organi giurisdizionali nazionali», dovendo invece concernere «un insieme più ampio di membri del pubblico impiego nazionale»;

    (4) proporzionale, in quanto «idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito, limitarsi allo stretto necessario per conseguirlo e non essere sproporzionata rispetto a detto obiettivo» — concretandosi dunque in una previsione «eccezionale e temporanea, in quanto non deve applicarsi oltre il periodo necessario alla realizzazione dell’obiettivo legittimo» e l’incidenza sulla retribuzione dei giudici non deve essere «sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito».

    (5) comunque adeguata all’«importanza delle funzioni» esercitate dai giudici, mantenendoli «al riparo da interventi o pressioni esterni»;

    (6) impugnabile, in quanto «deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo».

    Nel rinviare alle autorità giurisdizionali del rinvio l’apprezzamento finale, la Corte di giustizia escludeva comunque l’integrazione dei presupposti sulla scorta di varie considerazioni, fra cui emergeva in particolare l’elevata retribuzione dei giudici ricorrenti, che andava dal doppio al triplo della retribuzione media nei Paesi considerati.

     

    CGEU 2025

    Silvio Roberto Vinceti, 30 ottobre 2025

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