(Sentenza CGUE, Prima Sezione, 30 aprile 2025, cause riunite C-313/23, C-316/23, C-332/23, Inspektorat kam Visshia sadeben savet)
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma CDFUE, deve essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici osta a una prassi nazionale che consenta ai membri di un organo competente, tra l’altro, a controllare l’attività dei magistrati e a promuovere l’avvio dell’azione disciplinare nei loro confronti, di continuare a esercitare le proprie funzioni oltre la durata del mandato fissata dalla Costituzione, fino a quando il Parlamento non elegga nuovi membri, qualora tale proroga – che deve rivestire carattere necessariamente eccezionale – non sia espressamente prevista da una base giuridica contenente norme chiare e precise, idonee a disciplinare l’esercizio delle funzioni in tale regime, né sia garantito, in concreto, che essa sia limitata nel tempo. Lo ha stabilito il Giudice di Lussemburgo nella sentenza qui annotata, in risposta alla prima delle sei questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale distrettuale di Sofia nel corso di alcuni procedimenti promossi dall'Ispettorato presso il Consiglio superiore della magistratura bulgara, al fine di ottenere la revoca del segreto riguardante i conti bancari di vari magistrati e dei loro familiari. Invero, l’Ispettorato, composto da un ispettore generale e da dieci ispettori eletti dall'Assemblea nazionale per un mandato della durata, rispettivamente, di cinque e quattro anni, è un organo deputato a controllare l’attività dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, la loro integrità e l’assenza di conflitti di interessi, nonché, su tali basi, a proporre eventualmente all’autorità giudiziaria competente l’avvio di un procedimento disciplinare. Nel contesto di siffatti controlli, l’Ispettorato può, peraltro, richiedere l’accesso ai dati relativi ai conti bancari dei magistrati e dei loro familiari e, nell’ipotesi in cui gli interessati non prestino il consenso, ottenere la divulgazione di tali dati mediante un'autorizzazione giudiziaria. In tale contesto, il giudice nazionale chiedeva, anzitutto, se il diritto dell’Unione osti a che un siffatto organo possa presentargli richieste di tale natura laddove i mandati di tutti i suoi membri siano scaduti da diversi anni (id est, dal 2020), senza che l’Assemblea nazionale abbia proceduto all’elezione di nuovi componenti. Pronunciandosi sulla prima questione che le è stata posta, la Corte di Giustizia ha, dunque, ribadito che un organo competente a condurre le indagini e esercitare l’azione disciplinare deve agire nell’esercizio delle sue funzioni in modo obiettivo e imparziale ed essere posto al riparo da qualsiasi influenza esterna, in quanto la prospettiva dell’avvio di un’indagine disciplinare può, in quanto tale, esercitare una pressione su coloro che hanno il compito di giudicare. Ciò vale in particolare per un organo che, analogamente all’Ispettorato, dispone di ampi poteri di vigilanza sull’operato dei magistrati, nonché di sottoporre, all’esito di tali verifiche, a un altro organo giurisdizionale la proposta di avvio di un procedimento disciplinare. A tal fine, le norme che ne regolano composizione, nomina e funzionamento devono escludere ogni rischio di strumentalizzazione politica. Inoltre, la proroga dei mandati dei suoi membri è ammissibile solo se fondata su una base giuridica chiara, precisa e temporalmente limitata, tale da garantirne l’indipendenza nell’esercizio delle funzioni. Un secondo gruppo di questioni pregiudiziali riguardava, invece, il ruolo e gli obblighi dei giudici nazionali chiamati ad autorizzare l’accesso dell’Ispettorato ai dati personali dei magistrati alla luce della disciplina posta dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). In proposito, la Corte di Giustizia ha chiarito che la divulgazione a un organo giudiziario, a fini di verifica patrimoniale, di dati bancari personali protetti dal segreto bancario riguardanti magistrati e loro familiari, costituisce un trattamento di dati personali rientrante nell’ambito di applicazione del GDPR. Ai sensi della medesima disciplina, il giudice che autorizza tale divulgazione non può, tuttavia, essere qualificato né come titolare del trattamento, né come autorità di controllo, a meno che non sia stato espressamente incaricato dallo Stato di appartenenza di vigilare sull’applicazione del regolamento al fine di tutelare, in particolare, le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. In questa prospettiva, la Corte ha, infine, stabilito che il giudice chiamato ad autorizzare la divulgazione non è tenuto a garantire d’ufficio il rispetto delle disposizioni del regolamento, neppure nel caso in cui l’organo destinatario abbia già in passato violato la normativa sulla protezione dei dati, a meno che che il giudice sia stato adito con un ricorso ai sensi dell’art. 79 GDPR.
Sentenza CGUE, Prima Sezione, 30 aprile 2025
Giulia Battaglia, 14 luglio 2025




