(Corte Edu, decisione 6 aprile 2000, Altin c. Turchia)
La Corte EDU si pronuncia nel senso della manifesta infondatezza del ricorso di un ex pubblico ministero turco che aveva criticato un partito politico, accusandolo di perpetuare una campagna terroristica e di connivenza con il terrorismo. Il magistrato aveva poi ribadito tali sue convinzioni in un libro. Nel 1994 il Consiglio Supremo dei Giudici e dei Pubblici ministeri, considerando tali affermazioni incompatibili con l’imparzialità richiesta a chi esercita funzioni giudiziarie, ne dispose il trasferimento disciplinare ad una giurisdizione inferiore. A seguito di ulteriori interviste critiche nei confronti del partito rilasciate dal magistrato, il Consiglio Supremo ha ribadito l’incompatibilità con la funzione giudiziaria e ha ritenuto che le opinioni espresse dal ricorrente siano paragonabili a quelle di “un politico professionista”. Atteso che il magistrato non desisteva dall’esprimere tali opinioni, il Consiglio Supremo ha disposto la sua destituzione. Il magistrato ricorre alla Corte Edu, lamentando la lesione dell’art. 10 della Convenzione che presidia la libertà d’espressione. A suo avviso, era stato destituito dall’ufficio per via delle sue convinzioni, trattandosi di mere opinioni che in nessun modo costituivano una violazione della legge. Ad avviso della Corte EDU, invece, il provvedimento assunto dal Consiglio Supremo risulta necessario in una società democratica per mantenere l’autorevolezza e l’imparzialità del potere giudiziario. La Corte di Strasburgo, nel ritenere il provvedimento proporzionato e compatibile con l’art. 10 della CEDU, rileva che il Consiglio Supremo, in quanto custode ultimo degli standard professionali dei magistrati, dispone di un margine di apprezzamento discrezionale nelle proprie decisioni che in questo caso non era stato superato.
Tommaso Saccardi, 02 luglio 2025




