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    La libertà di espressione dei magistrati può prevalere sul dovere di riserbo quando attiene a fatti di rilevanza storica e istituzionale (C. EDU 2008 del 13 febbraio 2009)

    (Corte Edu, decisione 13 novembre 2008, Kayasu c. Turchia)

    Nella decisione Kayasu c. Turchia la Corte di Strasburgo si è pronunciata sul caso di un pubblico ministero turco, destinatario della sanzione della destituzione, inflittagli dal Consiglio Superiore della Magistratura con decisione del 27 febbraio 2003.
    Il provvedimento era stato adottato in quanto il magistrato, in qualità di privato cittadino, aveva presentato una denuncia contro alcuni ex generali dell’esercito, principali autori del colpo di Stato del 12 settembre 1980. Inoltre, aveva espresso forti critiche contro l’esercito e il governo dell’epoca, accusandoli di aver distrutto lo Stato di diritto e aver instaurato una cultura militare autoritaria.
    Tali iniziative ebbero vasta eco sulla stampa e provocarono il contestuale avvio di un procedimento disciplinare e di un procedimento penale nei confronti del magistrato Kayasu. Egli fu condannato penalmente per vilipendio delle forze armate e destituito dall’ordine giudiziario per aver adottato un comportamento ritenuto incompatibile con l’esercizio della funzione giudiziaria. A questo punto, il ricorrente si rivolge alla Corte EDU lamentando una violazione della libertà di espressione garantita dall’art. 10 CEDU.
    Accogliendo il ricorso, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni, pur eccedendo i limiti del dovere di riserbo cui è tenuto un magistrato, si inserivano in un dibattito storico, politico e giuridico di interesse generale, relativo alla possibilità di perseguire gli autori del golpe del 1980. Pertanto, a parere dei giudici europei, si trattava di dichiarazioni critiche e non offensive, finalizzate a denunciare un “malfunzionamento del regime democratico” e, dunque, meritevoli di tutela rafforzata.
    Determinante nella valutazione di proporzionalità dell’ingerenza è stata, inoltre, la considerazione dell’effetto dissuasivo (“chilling effect”) prodotto dalle sanzioni comminate, suscettibile di compromettere la libertà d’espressione non solo del singolo magistrato ma dell’intero corpo giudiziario, e con essa la fiducia pubblica nell’amministrazione della giustizia.
    La Corte ha dunque ritenuto sproporzionata e non necessaria in una società democratica la misura della destituzione dall’ordine giudiziario, nonché la condanna penale, rispetto allo scopo legittimo perseguito.

     

    Affaire Kayasu C. Turquie

    Alessia Forte, 25 giugno 2025

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