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    La libertà di espressione dei magistrati deve essere esercitata con discrezione e non può sfociare nella diffusione di “dicerie” non verificate (C. EDU 2013 del 9 luglio 2013)

    (Corte Edu, sentenza 9 luglio 2013, Di Giovanni c. Italia)

    Nella sentenza Di Giovanni c. Italia la Corte di Strasburgo si è pronunciata sul caso di una magistrata italiana, destinataria della sanzione dell’ammonimento, inflittale dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con decisione del 10 giugno 2005, confermata dalla Corte di cassazione il 12 giugno 2006.
    La sanzione era stata irrogata a seguito di un’intervista – rilasciata dalla ricorrente a un quotidiano nazionale – in cui, oltre a criticare il sistema giudiziario italiano e a denunciare la politicizzazione del CSM, la magistrata aveva affermato che un collega si era adoperato per favorire la figlia di un ex componente del CSM, candidata al concorso per l’assunzione di magistrati.
    La notizia si era rivelata infondata, ma la risonanza mediatica aveva avuto un notevole impatto sull’opinione pubblica.
    La magistrata sanzionata aveva proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, affermando di aver subito una limitazione della sua libertà di espressione, in contrasto con l’art. 10 CEDU.
    Nel respingere il ricorso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il provvedimento disciplinare non fosse irragionevole, considerando l’ammonimento una sanzione di modesta entità e tenuto conto della scarsa cautela dimostrata dalla ricorrente nel diffondere una diceria non verificata.
    Secondo la Corte, i magistrati sono tenuti a osservare la massima discrezione nell’esercizio delle loro funzioni, evitando di esporsi sulla stampa, anche se per rispondere a provocazioni. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha escluso che vi fosse stata una violazione dell’articolo 10 CEDU.

    Si segnala che la condanna in sede disciplinare si è verificata nel contesto normativo previgente in cui gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari erano disciplinati dall’art. 18 del r.d. n. 511 del 1946. Attualmente gli illeciti dei magistrati ordinari sono tipizzati e puntualmente elencati dal D.lgs. n. 109 del 2006. Per quanto di interesse, la condotta oggetto della pronuncia della CEDU non è attualmente ricompresa tra quelle che la legge considera come fonte di illecito disciplinare.

     

    Causa di Giovanni C. Italia

    Alessia Forte, 25 giugno 2025

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