(Corte EDU, Grande Camera, sentenza 17 febbraio 2004, n. 39748/98, Maestri c.Italia)
Il ricorrente, un magistrato italiano, è stato sanzionato dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – con pronuncia confermata dalla Corte di Cassazione – per aver aderito a una loggia massonica. La Corte EDU riconosce che si è verificata un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di associazione. Di per sé la limitazione del diritto fondamentale del magistrato non sarebbe illegittima, ma, per essere compatibile con l’articolo 11 CEDU, deve soddisfare tre requisiti: essere prevista dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ed essere necessaria in una società democratica. Nel caso in questione, l’ingerenza non era prevista dalla legge in modo sufficientemente chiaro e prevedibile. La decisione è stata adottata a maggioranza e sono presenti due opinioni dissenzienti.
Va considerato che la condanna si inserisce nel quadro legislativo previgente, quando gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari erano previsti da una norma “generica”, quale era l’art. 18 del r.d. n. 51 del 1946. Ora, gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari (non anche di quelli speciali) sono tipizzati e l’elenco è contenuto nel d.lgs. n. 109 del 2006. Per quanto qui specificamente rileva, si ricorda che all’art. 3, lett. h) prevede, tra gli illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni, “l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato”.
Grazia Callipari, 25 giugno 2025




