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    Associazionismo giudiziario e divieto di discriminazione nei meccanismi di nomina: tutela effettiva e inversione dell’onere della prova (C. EDU 2024 del 7 novembre 2024)

    (Corte EDU, Quinta Sezione, sentenza 7 novembre 2024, n. 20592/21, Bakradze c. Georgia)

    Maia Bakradze, ex giudice e presidente dell’associazione di magistrati Unity of Judges – nota per le sue posizioni critiche nei confronti dell’High Council of Justice (organo assimilabile a un Consiglio superiore della magistratura giudicante) soprattutto in ordine alla gestione delle procedure di reclutamento e della carriera dei giudici – partecipa a due concorsi per la selezione di magistrati a Tbilisi. In entrambi i casi la sua candidatura è respinta. Durante i colloqui, le domande che le vengono rivolte si concentrano sul suo ruolo all’interno dell’associazione e sulle opinioni critiche espresse nei confronti del sistema giudiziario, anziché sulle sue competenze professionali. A seguito di tali fatti, la giudice Bakradze propone ricorsi interni, lamentando un trattamento discriminatorio; tuttavia, tali ricorsi sono respinti per assenza di prove. Ricorre, dunque, alla Corte EDU.
    Nel giudizio dinanzi alla Corte EDU, il Governo georgiano sostiene che la pubblicazione di commenti offensivi nei confronti della magistratura, o la partecipazione ad attività con obiettivi analoghi, costituisca – ai sensi della normativa nazionale – un motivo legittimo per il rifiuto della nomina a una carica giudiziaria, e che tale principio sia conforme ai requisiti di legittimità e proporzionalità previsti dalla Convenzione (punto 65 della decisione).

    La Corte EDU, tuttavia, condanna lo Stato per violazione dell’art. 14, in combinato disposto con gli articoli 10 e 11, della Convenzione. Nello specifico, la Corte ha affermato che, qualora una persona riesca a dimostrare una differenza di trattamento in prima facie, attraverso statistiche e allegazioni circostanziate, allora è onere delle autorità statali dimostrare che l’eventuale disparità sia giustificata da ragioni oggettive e ragionevoli. Invece, I giudici interni del caso di specie hanno ritenuto infondate le allegazioni della ricorrente e hanno rifiutato di invertire l’onere probatorio. La decisione è stata adottata all’unanimità, ma è presente un’opinione concorrente (per un commento alla decisione, v. E. SYCHENKO, Shifting the Burden: Bakradze v. Georgia and the ECtHR’s Approach to Prima Facie Discrimination, in International Labor Rights Case Law, 11 (2025), 53-57).

     

    Case of Bakradze V. Georgia

    Grazia Callipari, 25 Giugno 2025

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