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    Sull’autonomia tra valutazione di professionalità e giudizi penali o disciplinari (C. St. 2025 del 22 maggio 2025)

    Con la sentenza 22 maggio 2025, n. 4401, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Tar Lazio che aveva respinto il ricorso di un magistrato avverso gli atti del Csm relativi al mancato superamento, per giudizio negativo, della sesta valutazione di professionalità. Il giudice amministrativo di appello ha innanzitutto ritenuto legittima la rilevanza riservata ai c.d. prerequisiti dell’equilibrio, dell’indipendenza e dell’imparzialità nell’ambito del procedimento di valutazione di professionalità (a venire in rilievo, nel caso in esame, quello dell’indipendenza). Sebbene, infatti, non menzionati espressamente dal d.lgs. n. 160/2006 ma soltanto previsti dalla disciplina secondaria adottata in materia dal Csm, tali elementi costituiscono precondizioni indispensabili per l’immagine del magistrato e per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la cui verifica si affianca all’esame delle capacità professionali che avviene alla luce dei parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno. In secondo luogo, questo il profilo di maggior interesse, il Consiglio di Stato ha affermato la completa autonomia del giudizio di valutazione della professionalità rispetto alle valutazioni svolte in sede penale ovvero in sede disciplinare (o anche in sede di procedimento per incompatibilità ambientale o funzionale). Il primo giudizio è infatti specificamente modellato dalla normativa di riferimento mediante la puntuale definizione dei criteri (verifica delle suddette precondizioni e valutazione dei citati parametri), con relativa individuazione degli indicatori e delle fonti di conoscenza, che devono orientare l’attività valutativa, non sussistendo in proposito alcun nesso con gli esiti di eventuali procedimenti penali o disciplinari (del resto, alla luce della Circolare del Csm richiamata dal giudicante, la mera pendenza di un procedimento penale e/o disciplinare non determina alcun obbligo di sospensione della procedura per il conseguimento delle valutazioni di professionalità: cfr. il capo XII, punto 2, della Circolare n. 20691/2007 in termini di facoltatività della sospensione). Ne consegue che, ove il Csm motivi adeguatamente sulle ragioni che ostano al superamento della valutazione di professionalità, il “quadro di reciproca autonomia tra prospettive valutative” determina l’irrilevanza di “un dato in sé neutro come l’accertata insussistenza di illiceità penale o l’assenza di attivazione di qualsiasi procedimento disciplinare nei confronti dell’appellante” (nel caso in esame, è stato ritenuto legittimo porre a fondamento della valutazione di professionalità fatti alla base di procedimenti penali conclusi con l’archiviazione oppure rispetto ai quali non era stato avviato alcun procedimento disciplinare o di trasferimento per incompatibilità ambientale). Nella specie, inoltre, appurato che i fatti valorizzati dalla delibera ai fini del giudizio negativo erano attinenti alla sfera pubblica e professionale del magistrato, secondo il Consiglio di Stato il Csm avrebbe legittimamente ritenuto gli stessi valutabili e rilevanti anche se collocati nel quadriennio antecedente a quello oggetto della valutazione, trattandosi di circostanze - quelle oggetto del procedimento penale a carico dell’appellante - conosciute solo successivamente e non apprezzate nell'ambito della precedente procedura di valutazione della quinta professionalità.

     

    Consiglio di Stato, sez. VII, 22 maggio 2025, n. 4401

    Giovanni Zampetti, 7 luglio 2025

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