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    Sul potere del Procuratore generale della Corte dei conti di impugnare innanzi al giudice amministrativo le delibere disciplinari del Consiglio di Presidenza (C. St. 2024 del 5 febbraio 2024)

    La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1192, ha riformato la pronuncia del Tar Lazio 13461/2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte dei conti avverso la delibera di proscioglimento adottata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nei confronti di un magistrato contabile. La decisione si segnala, in particolare, per le affermazioni svolte in punto di legittimazione attiva e interesse a ricorrere del Procuratore avverso le decisioni disciplinari del Consiglio di Presidenza (punti da 8 a 14 della sentenza).

    Al fine di cogliere l’innovatività delle statuizioni del giudice di appello, che su questo punto si è discostato dal proprio “precedente” di cui alla sent. 1946/1999, sembra opportuno raffrontarle con le argomentazioni svolte dal Tar. Muovendo dalla natura amministrativa del procedimento disciplinare per i magistrati contabili (cfr. Corte cost. 87/2009), il giudice di primo grado aveva segnalato la diversità di quest’ultimo rispetto a quello, invece di natura giurisdizionale, per i magistrati ordinari, promosso da un organo di un ufficio “distinto” (la Procura generale) rispetto a quello che adotta la decisione (la sez. disciplinare del Csm). In questi termini, il procedimento disciplinare contabile sarebbe invece promosso da un membro di diritto dell’organo di governo autonomo (il Procuratore generale), senza che rilevi la circostanza che, ai sensi del reg. di disciplina (il Tar richiama l’art. 6, co. 2, del. CdP 3/2021), lo stesso non partecipi alle adunanze del Consiglio in cui sono adottati i provvedimenti disciplinari (la non partecipazione costituirebbe un mero elemento a garanzia dell’imparzialità delle persone fisiche componenti il collegio): di qui l’assenza di titolarità di una qualche posizione giuridica sostanziale in capo al Procuratore e, di riflesso, di legittimazione al giudizio. Quanto all’interesse a ricorrere, inoltre, l’azione del PG a tutela degli interessi pubblici della collettività avrebbe carattere oggettivo, scontrandosi con la natura soggettiva del processo amministrativo dal quale deve poter derivare un’utilità personale e immediata conseguente alla pronuncia giudiziale: senza che in ciò potrebbe ravvisarsi una disparità di trattamento rispetto al privato che può dolersi della decisione pregiudizievole, posta l’assenza della qualità di “parte” nel procedimento amministrativo per il Procuratore in ragione, appunto, del suo ruolo di componente dell’organo chiamato a decidere quale membro di diritto. 

    Ebbene, il Consiglio di Stato rovescia tale prospettiva riconoscendo al contrario la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso del Procuratore generale della Corte dei conti. In primo luogo, la pronuncia valorizza il quadro normativo e regolamentare che, ribadendo la promozione dell’azione di disciplinare da parte di quest’ultimo (cfr. art. 11, co. 8, l. 15/2009 e art. 10, co. 9, l. 117/1988), consente di individuarne una posizione qualificata e differenziata rispetto all’esito del procedimento “in funzione di alterità rispetto allo stesso Consiglio di Presidenza” (nello specifico è il reg. di disciplina che afferma la mancata partecipazione del PG alle sedute e alle deliberazioni in materia disciplinare, mentre l’art. 10, co. 4, l. 117/1988 specifica a monte che lo stesso è chiamato a svolgere nelle adunanze disciplinari “esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell’azione disciplinare e le relative richieste”). Ma il punto più pregnante della motivazione è l’accento sulla ormai mutata “sensibilità ordinamentale” collegata alla “importanza sempre più avvertita dell’eticità magistratuale” in un quadro che accomuna i diversi procedimenti disciplinari, amministrativi o giurisdizionali, in diretta connessione con il principio di indipendenza dei magistrati che è bene rilevante per l’intero ordinamento (per i magistrati speciali cfr. art. 108 Cost.). In tale contesto spetta all’azione disciplinare del Procuratore, il quale ai fini che rilevano non si considera membro dell’organo deliberativo, la tutela dell’interesse pubblico alla “correttezza dei comportamenti dei magistrati”, confermandosi la sua posizione differenziata e qualificata rispetto al corretto esercizio del potere disciplinare da parte del Consiglio di Presidenza. Chiarita così la sussistenza della legittimazione del PG a impugnare le decisioni disciplinari, proprio asseritamente in linea con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa - diversamente da quanto ritenuto dal Tar - l’interesse “personale” del Procuratore sarebbe appunto quello alla inflizione o meno della dovuta e proporzionata sanzione disciplinare, a “tutela dell’integrità morale della magistratura contabile e, per essa e con essa, della imparzialità e indipendenza della giurisdizione speciale”: interesse che ex parte publica il Procuratore dovrebbe poter far valere nei confronti dei provvedimenti di proscioglimento, al pari di quanto consentito ex parte privata all’incolpato per sostenere l’infondatezza o la sproporzione della sanzione.

    In conclusione, la sentenza si segnala per aver inteso ricondurre l’interesse a ricorrere nell’alveo della giurisdizione soggettiva a partire dalla peculiare posizione del PG contabile nel procedimento disciplinare, contestualmente inserendola in una più ampia “logica ordinamentale”. Il Consiglio di Stato ha così interpretato lo “scarno” quadro normativo in materia traendone significative conclusioni di sistema e contribuendo, in questo senso, ad alimentare il dibattito sull’opportunità di un intervento legislativo che vada a meglio definire il ruolo dell’organo di governo autonomo e del Procuratore generale nel procedimento disciplinare per i magistrati contabili (si consideri, com’è noto, che nel sistema attualmente vigente per i magistrati ordinari il PG presso la Corte di cassazione è legittimato a impugnare le “sentenze” della sez. disciplinare del Csm mediante ricorso per cassazione ex art. 24 d.lgs. 109/2006), nonché, più a monte, il relativo sistema degli illeciti disciplinari: ciò anche prendendo più direttamente a modello le caratteristiche della responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari.

     

    Cons. Stato, sez. VII, n. 1192_2024

    Giovanni Zampetti, 5 novembre 2025

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