Con la sentenza del 3 gennaio 2025, n. 33, la settima Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla nomina del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, confermando le conclusioni assunte in prima istanza dal Tar Lazio.
Questi i fatti. Il Csm aveva selezionato per l’incarico Paolo Fortuna, non procedendo alla valutazione comparativa di un’altra candidata, Lucia Musti, perché talune condotte tenute da quest’ultima avrebbero determinato «l’oggettivo affievolimento» di quelle «imprescindibili condizioni di indipendenza, imparzialità ed equilibrio» che costituiscono prerequisito per accedere alla valutazione delle attitudini al ruolo. Un giudizio severo, che il Csm legava al contenuto di alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra Lucia Musti e Luca Palamara, acquisite nell’ambito del procedimento penale a carico di quest’ultimo. Conversazioni nel corso delle quali la candidata avrebbe in sostanza chiesto l’intervento del magistrato per condizionare a suo favore le determinazioni dell’organo, al fine di ottenere incarichi ai quali la stessa ambiva.
Il Consiglio di Stato, così come in precedenza il Tar, ha tuttavia ritenuto sproporzionata e viziata nella sua logicità la delibera del Csm, proprio perché da quelle interlocuzioni si era tratta la prova che l’aspirante all’ufficio direttivo avesse tenuto comportamenti gravi al punto da compromettere la stessa possibilità di venire valutata.
La pronuncia risulta di interesse sotto diversi punti di vista.
In primo luogo, per aver sottolineato come anche se l’appellata, nelle more del giudizio, aveva conseguito altro incarico direttivo, permaneva un suo «interesse morale» all’accertamento di non essere mai stata priva dei prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, e dunque l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
In secondo luogo, perché si tratta di un caso nel quale l’esito di una procedura comparativa finalizzata all’individuazione di un incarico direttivo è stato condizionato dal contenuto di intercettazioni acquisite nell’ambito di procedimento penale a carico di soggetto diverso da quello interessato alla procedura comparativa. Profilo, quest’ultimo, sul quale il Giudice amministrativo non ha per vero ritenuto necessario pronunciarsi, ma che resta di indubbia delicatezza, alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (per approfondimenti, Corte cost., sent. n. 157 del 2023, Cedu, sent. n. 76521/12 del 9 marzo 2021, Corte di Giustizia, sent. 7 settembre 2023 in causa C-162/22).
Infine, quanto al merito, per il ridimensionamento operato dal Giudice amministrativo del significato di quelle specifiche conversazioni. A dire del Consiglio di Stato, infatti, la candidata – che in quel frangente si trovava in una situazione lavorativa di particolare problematicità, essendo la sua precedente nomina a Procuratore della Repubblica di Modena stata annullata in sede giurisdizionale, né potendo tornare alle funzioni di Procuratore aggiunto, ormai ricoperte da altri – si sarebbe rivolta a Luca Palamara unicamente per un consiglio e un aiuto sulle azioni da intraprendere. Ciò dopo aver sollecitato, per le vie istituzionali, un riscontro del Csm sull’esigenza di trovare un ricollocamento. Un aspetto, quest’ultimo, che ha trovato nell’iter argomentativo uno spazio significativo. Ha infatti sottolineato il Consiglio di Stato che solo a fronte del silenzio dell’organo su tali sollecitazioni l’istante si sarebbe rivolta, in una condizione di disagio notevole determinata dal trovarsi priva di incarico, a Luca Palamara, ovvero a quello che in quel momento risultava «uno dei magistrati con maggiore esperienza ordinamentale». Non ha poi mancato di osservare il Consiglio di Stato la singolarità della valutazione operata dal Csm, in considerazione della circostanza che solo due mesi dopo lo stesso organo ha destinato la candidata alla Procura della Repubblica di Gela come facente funzioni di Procuratore della Repubblica. In sostanza, «sfugge alla comprensione come sia stato possibile a breve distanza di tempo […] ritenere nell’un caso assenti e nell’altro caso, invece, esistenti i c.d. prerequisiti per l’espletamento delle delicate funzioni assegnate».
Cons St sezione settima 33 del 2025
Stefania Leone, 29 ottobre 2025




