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    La proposta di riforma dell’ordinamento giudiziario formulata dalla Commissione Vietti (17 marzo 2016)

    Si pubblica la relazione della Commissione di studio incaricata di predisporre uno schema di riforma dell’ordinamento giudiziario, istituita dal Ministro della giustizia il 12 agosto 2015 (contestualmente alla Commissione Scotti sul CSM), e trasmessa il 17 marzo 2016 dal suo presidente, Michele Vietti, a conclusione dei lavori. Segue lo schema di intervento normativo predisposto.

    Fecero parte della Commissione, oltre al presidente Vietti, Luigi Scotti, Guido Alpa, Luigi Birritteri, Giuseppina Casella, Claudio Castelli, Laura Laera, Massimo Luciani, Antonella Magarraggia, Guido Melis, Gioacchino Natoli, Bartolomeo Romano, Catia Summaria, Annamaria Tosto.

    Le proposte formulate si possono così sintetizzare:

    • riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, in coerenza con la riforma del 2011-2012;
    • razionalizzazione territoriale degli uffici di Procura generale, a prescindere dalla corrispondenza con la relativa Corte d’appello, e degli uffici minorili, al fine di risolvere le carenze di organico;
    • previsione di una task force di magistrati in grado di operare su più uffici giudiziari contemporaneamente;
    • possibilità di costituzione da parte del CSM di sezioni specializzate distrettuali su più materie, anche asimmetriche a livello nazionale, calibrate sulle esigenze dei territori; 
    • eliminazione della discrezionalità per il procuratore capo nell’assegnare la delega a un aggiunto per uno specifico affare;
    • riunioni di coordinamento presiedute dal procuratore generale presso la Corte di cassazione con la partecipazione dei procuratori generali presso le Corti d’appello al fine di redigere linee guida organizzative da trasmettere al Consiglio;
    • introduzione, nell’ambito delle prove d’esame per il concorso in magistratura, di una prova pratica, consistente nella redazione di una sentenza e postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale;
    • estensione del periodo di tirocinio per i m.o.t. a quindici mesi;
    • estensione, altresì, del vincolo di permanenza dei magistrati nella sede assegnata a quattro anni, salvo per i magistrati di prima nomina;
    • introduzione di una norma di rango primario che specifichi i criteri che il Consiglio deve seguire nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi;
    • ampliamento delle preclusioni all’esercizio delle funzioni per i magistrati rientrati in ruolo dopo l’aspettativa per mandato parlamentare;
    • integrazione dei parametri da considerare nelle valutazioni di professionalità;
    • Riformulazione degli addebiti disciplinari troppo generici

     

    Relazione illustrativa

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