Tra le diverse innovazioni apportate dalla riforma Nordio, il sorteggio risulta tra le più problematiche. Tale meccanismo è stato declinato in modo diverso in relazione alle due anime che comporranno i due C.S.M. Per i membri laici, il sorteggio è adottato in una versione mite o temperata: essi saranno estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune “mediante elezione”; per i membri togati, il sorteggio opererà invece in forma “pura”, all’interno di una platea di magistrati individuati “nel numero e secondo le procedure previste dalla legge”.
Tralascio in questa sede le considerazioni relative alla versione “temperata”, che pure presenta una serie di difficoltà legate alla sua attuazione, opportunamente segnalate da Giovanni Piccirilli in un contributo apparso proprio in questo Osservatorio.
Vorrei invece concentrarmi sul sorteggio della componente togata che, a mio avviso, rischia di incidere sull’autonomia della magistratura, intesa come capacità di autogovernarsi attraverso un sistema elettivo, volto a collegare le scelte organizzative più importanti ai rappresentanti designati dagli stessi magistrati.
Ad oggi, il meccanismo del sorteggio è considerato dall’ordinamento eccezionale, strettamente connesso all’esercizio di particolari funzioni giudiziarie. Consente, ad esempio, la partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia (nell’ambito delle corti d’assise o nella composizione integrata della Corte costituzionale per i giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica), oppure serve a individuare i componenti, estratti tra i magistrati in servizio nei tribunali del distretto, del cd. Tribunale dei ministri, organo di impulso per l’attivazione della responsabilità penale dei componenti dell’esecutivo. A quanto mi risulta, il sorteggio è utilizzato solo in un caso per comporre organi dotati di funzioni amministrative: l’art. 31 della legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975) prevede infatti che le rappresentanze dei detenuti e degli internati negli istituti di detenzione o di privazione della libertà personale siano “nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto”.
Con la modifica costituzionale, il sorteggio assurgerebbe a criterio ordinario di composizione (non di uno, ma) di due organi di rilevanza costituzionale, chiamati, peraltro, a svolgere compiti di amministrazione attiva.
La costituzionalizzazione del sorteggio creerebbe così un discutibile precedente, rendendo ordinario un meccanismo di selezione che l’ordinamento oggi considera eccezionale, in quanto difficilmente in grado di assicurare l’accountability dell’organo cui è applicato. Come insegna la letteratura classica, il criterio del sorteggio è anarchico, nel senso etimologico di ἄνευ ἀρχῆς, cioè senza principio: radicalmente egualitario, rovescia i tradizionali criteri di legittimazione del potere, affidandosi alla composizione casuale del collegio. Il sorteggio impedisce l’attribuzione di responsabilità e, al contempo, i processi di selezione basati sulla discussione pubblica finalizzata alla deliberazione.
Applicata al C.S.M., la logica egualitaria del criterio si colora di venature burocratiche: novelli Messieurs Travet, i magistrati sono, nelle intenzioni dei sostenitori dell’estrazione a sorte, perfettamente fungibili tra loro, equivalenti non solo nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche nello svolgimento dei compiti di autogoverno. Senonché, questa idea è la negazione dell’autogoverno concepito dallo stesso Calamandrei, che, con il momento elettivo, prefigurava la magistratura come un corpo vivo, diversificato negli orientamenti culturali e, perciò, titolare di autonomia organizzativa. Anzi, la burocratizzazione della figura del magistrato rischia di riverberarsi sullo stesso funzionamento del C.S.M., che, al suo interno, potrebbe vedere valorizzato il ruolo degli apparati amministrativi serventi (come già argomentato da Francesca Biondi).
Nelle intenzioni dei riformatori, il sorteggio della componente togata è strumentale a eliminare le correnti e la conseguente degenerazione correntizia della spartizione degli incarichi direttivi.
L’obiettivo, per quanto commendevole, dimentica che l’associazionismo della magistratura è, per un verso, fisiologico e, per un altro, funzionale al miglior esercizio dell’autogoverno.
In un ordinamento ispirato a un avanzato pluralismo, è inevitabile che la magistratura sia pervasa da diverse visioni dei propri compiti e delle proprie funzioni, che si riverberano sui modi di organizzare e dirigere un ufficio giudiziario. L’esistenza delle correnti non può non essere accettata da chi si ispiri a un realismo giuridico maturo; è un dato di realtà che restituisce trasparenza e prevedibilità ai processi decisionali (e che, anzi, consente di ricostruire o addirittura anticipare le tendenze e gli orientamenti dei protagonisti del sistema giudiziario). In altri termini, le correnti contribuiscono a un’idea realista dell’autogoverno, a un autogoverno come profezia, per parafrasare il giudice Holmes: è necessario prendere atto che le funzioni svolte dal Consiglio non sono neutrali, come invece vorrebbero i fautori del sorteggio, ma premiano interessi ed equilibri differenziati, inevitabilmente mutevoli alla luce degli orientamenti culturali prevalenti all’interno della magistratura. L’autogoverno del potere giudiziario non è il risultato di un computo o di un algoritmo: è invece un’opera continua e costante di accomodamento delle diverse visioni della giustizia, nel nome del buon andamento del sistema giudiziario.
All’interno del C.S.M., l’associazionismo consente all’opinione pubblica di risalire alla paternità di certe scelte in luogo di altre: la corrente è un centro di imputazione di responsabilità, che promuove l’accountability e la trasparenza nelle decisioni fondamentali di autogoverno dell’organo. Non vi è dubbio che, nella prassi, le correnti abbiano spesso tradito la propria missione, trasformandosi in centri di potere autoreferenziali, secondo una tendenza avallata dalla diffusa chiusura corporativa della magistratura, che spesso concepisce le riforme proposte dalla politica alla stregua di un attentato alla sua autonomia e indipendenza. A simili patologie bisognerebbe rispondere con correttivi operanti anzitutto a livello legislativo, volti, ad esempio, a rivedere radicalmente il sistema elettorale del C.S.M., riducendo l’estensione dei collegi e introducendo, come ordinaria tecnica elettorale, il collegio uninominale.
Come ha sostenuto Andrea Morrone, il sistema maggioritario puro per l’elezione al C.S.M. servirebbe, anzitutto, a selezionare buoni candidati, affrancandoli dalle pressioni dei gruppi organizzati e incentivando le correnti a scegliere il soggetto che abbia la credibilità per vincere il seggio e conquistare la posta in palio. Allo stesso tempo, il collegio uninominale promuoverebbe la responsabilizzazione dell’eletto nei confronti della propria constituency, correggendo naturalmente eventuali scelte legate o imposte dall’appartenenza correntizia.
In ogni caso, è necessario sfatare la vulgata diffusa in questi mesi, secondo cui chi ha la preparazione tecnica per giudicare possiede anche la capacità di svolgere le delicate funzioni sottese all’autogoverno. Queste richiedono, infatti, una certa sensibilità politica e la capacità di interpretare e rappresentare, almeno in senso lato, gli interessi del sistema giudiziario.
Non vi è dubbio che il C.S.M. svolga, rispetto agli altri poteri dello Stato, una funzione di garanzia dell’indipendenza della magistratura. Tale assunto non può però indurre a dimenticare che lo stesso organo esprime, come ha recentemente ricordato Francesco Dal Canto sulla scorta di un’intuizione di Alessandro Pizzorusso, un insieme di indirizzi, una serie di policy relative all’amministrazione della giustizia. Senza contare che, almeno sul versante interno ai rapporti in seno alla magistratura, il C.S.M. non può non svolgere una forma di rappresentanza dell’ordine giudiziario. Per comprendere l’esatta natura dell’organo, sono da rifiutare sia gli schemi tipici della rappresentanza politica, quasi che il C.S.M. esprima una sorta di parlamentino della magistratura, legittimato sempre e comunque a interferire sulle scelte delle istituzioni incaricate di rappresentare l’interesse generale del Paese, sia le ormai tramontate ipotesi di rappresentanza istituzionale che, in una paradossale eterogenesi dei fini, rischiano di sottolineare la vocazione separata, corporativa e autoreferenziale dell’organo. Si tratta invece di prendere atto, con disincantato realismo, che la rappresentanza espressa all’interno del C.S.M. è una forma atipica di rappresentanza degli interessi, legata alle dinamiche di funzionamento del mondo della giustizia e alle rivendicazioni dei diversi gruppi organizzati che gravitano attorno ad esso.
Corrado Caruso, 12 marzo 2026




