“La fiducia rappresenta il fondamento della legittimazione dell’attività giurisdizionale nel nostro sistema costituzionale”, ha detto Roberto Romboli nell’inaugurare l’anno giudiziario 2026 alla Corte d’appello di Genova. E quella fiducia va ricercata e meritata, possiamo aggiungere.
Conclusa la vicenda del referendum sulla riforma costituzionale, sarà bene che coloro che hanno a che fare con l’attività giurisdizionale nel nostro Paese si sforzino di ricercare e meritare la fiducia di tutti: e ciò riguarda non soltanto i magistrati, ma anche coloro che con quella attività hanno a che fare. La vicenda della presidenza della Scuola Superiore della Magistratura di cui ora si dirà è significativa di quanto (non) si dovrebbe fare per recuperare alla giustizia un clima diffuso di affidamento.
In parallelo alle ultime fasi della campagna referendaria, che ha pressoché monopolizzato il dibattito politico e accademico in tema di ordinamento giudiziario, il 18 marzo di quest’anno è stato eletto il nuovo presidente della Scuola Superiore della Magistratura, con una procedura che merita di essere analizzata.
L’istituzione incaricata della formazione e dell’aggiornamento dei magistrati, istituita con d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, è caratterizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del suddetto decreto, da una piena autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni. Gli organi interni della Scuola, elencati dall’art. 4, sono il comitato direttivo, composto da 12 membri (7 magistrati, 3 professori universitari e 2 avvocati nominati nel numero di 7 dal CSM e di 5 dal Ministro della Giustizia per un periodo di quattro anni), il presidente, rappresentante legale e presidente dell’istituzione, eletto a maggioranza assoluta da e tra i componenti del comitato direttivo, e il segretario generale. La cessazione da tali cariche può avvenire per dimissioni o per perdita dei requisiti della nomina.
Nulla dispone il decreto istitutivo con riferimento alla durata del mandato presidenziale, né alle modalità concrete di elezione, disciplinate dallo statuto della Scuola, adottato nel 2012. L’art. 9 di tale documento, infatti, limita a due anni la permanenza in carica del Presidente, eletto a maggioranza assoluta con voto a scrutinio segreto con possibilità di rielezione (ovviamente per una sola volta, dato che è prevista la non rieleggibilità immediata per tutti i componenti del comitato direttivo, all’interno dei quali deve essere individuato anche il titolare delle funzioni apicali). Lo Statuto introduce anche l’elezione di due vicepresidenti, che avviene a scrutinio segreto ogniqualvolta vi sia una nuova votazione presidenziale.
Dal 2012, quando gli organi direttivi della Scuola hanno iniziato a svolgere pienamente le proprie funzioni, i presidenti (curiosamente fino a quest’anno sempre selezionati tra presidenti emeriti della Corte costituzionale) erano sempre stati riconfermati a metà mandato; non così all’esito della recente elezione, che ha registrato la sostituzione della prof.ssa Silvana Sciarra con il prof. Mauro Paladini, professore ordinario di Diritto privato all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Al di là di questo elemento di discontinuità, vi sono vari profili di interesse con riguardo al procedimento che ha portato all’elezione, soprattutto con riferimento alla composizione del comitato direttivo. Originariamente, la votazione per il presidente era prevista per il 26 febbraio, dato che il mandato di Silvana Sciarra sarebbe terminato il 12 marzo: l’8 febbraio, tuttavia, era stato eletto dal plenum del CSM come membro del comitato direttivo Mario Palazzi, procuratore di Viterbo, con 15 voti contro i 14 di Roberto Peroni Ranchet, consigliere della Corte d’Appello di Milano. Tale selezione giungeva all’esito di un lungo iter dinnanzi alla giustizia amministrativa, che aveva portato all’annullamento da parte del Tar del Lazio, avallato poi dal Consiglio di Stato, della delibera del CSM del 6 marzo 2024 che aveva sancito la nomina di Peroni Ranchet a scapito di Palazzi stesso, in ragione del mancato svolgimento di una valutazione comparativa dei titoli di quest’ultimo.
La procedura di selezione era stata assai rapida, svolgendosi in una settimana di sospensione delle sedute del CSM, la cui III Commissione (Commissione per l’accesso in magistratura e per la mobilità) ha la competenza di proporre il collocamento fuori ruolo dei magistrati in servizio nominati in tale organo o disporne l’esonero parziale dall’attività giurisdizionale e la sua misura, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26. La nomina, tuttavia, non era stata preceduta da una proposta di collocamento fuori ruolo: questa è pervenuta al CSM solo successivamente al voto, ed è stata commutata il 18 febbraio in una richiesta di esonero parziale dall’attività giurisdizionale, comunque mai esaminata dalla Commissione competente. In tal senso, peraltro, si sarebbe consolidata una prassi interna al Comitato, per quanto sicuramente non commendevole. Tuttavia, secondo alcuni, in assenza di tale delibera, sarebbe rimasto in carica - in regime di prorogatio - il componente uscente, Roberto Peroni Ranchet: una tesi, questa, suffragata dal seguito della pronuncia del Consiglio di Stato del 2021 (Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2021, n. 330 - Pres. Severini, Est. Grasso), con la quale la nomina dei componenti “togati” del comitato direttivo era stata annullata per assenza di un effettivo procedimento selettivo da parte del CSM. In tale occasione, infatti, tutti i membri uscenti erano rimasti in carica fino al perfezionamento di una nuova procedura di selezione.
Tuttavia, la repentina presa di funzioni di Palazzi in data 24 febbraio, avvenuta secondo fonti di stampa alla sola presenza della presidente e in assenza di consultazione con gli altri membri del comitato direttivo (S. Musco, Scuola superiore della magistratura, rivolta dei laici. E il Csm chiede chiarimenti sull'insediamento di Palazzi, in Il Dubbio, 25 febbraio 2026), ha suscitato le proteste di numerosi membri del CSM, che hanno richiesto l’apertura di una pratica a trattazione urgente nelle commissioni competenti, denunciando l’assenza di leale collaborazione istituzionale, nonché manovre politiche volte a “blindare” la rielezione della presidente uscente dietro l’accelerazione delle procedure di selezione, dal momento che la collocazione fuori ruolo o l’esonero sarebbero istituti eccezionali, la cui concessione sarebbe di natura discrezionale. Anche all’interno del comitato direttivo della Scuola è stata presentata una richiesta di revoca in autotutela della presa di servizio del nuovo membro da parte di cinque componenti laici, che, al respingimento della richiesta, hanno lasciato la seduta, facendo mancare il numero legale per la deliberazione. In una nota successiva, Sciarra ha chiarito di aver proceduto d’urgenza alla presa di possesso trattandosi di un “atto dovuto”, necessario per garantire continuità didattica.
Da parte sua, il 28 febbraio il comitato di presidenza del CSM ha deliberato di richiedere alla Terza Commissione di occuparsi con urgenza della questione, convocando l’interessato, il quale ha confermato la propria volontà di ricoprire contemporaneamente le cariche di procuratore della Repubblica a Viterbo (con un esonero del 30%) e di componente del comitato direttivo, nonostante il parere contrario della Commissione, che in virtù della particolare rilevanza dell’incarico interno alla Scuola era orientata per concedere solo il collocamento fuori ruolo. Bisogna osservare che il dettato dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, non fornisce una risposta chiara e univoca: a una prima lettura, infatti, la formulazione “a loro richiesta, possono usufruire” sembra propendere per una mera presa d’atto da parte del CSM dell’opzione esercitata dal magistrato. Tuttavia, il fatto che si precisi che la misura dell’esonero parziale sia determinata dal Consiglio pare escludere tale interpretazione, dal momento che sottende un vaglio di merito della richiesta presentata da parte dell’organo di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Certo è, per converso, che non sembra coerente con la ratio della norma escludere de plano la possibilità di usufruire dell’esonero parziale: più appropriata sarebbe una valutazione caso per caso, fondata sulle specifiche funzioni ricoperte dal magistrato interessato, dall’impegno e dal carico di lavoro da esse richiesto. In ogni caso, incarichi direttivi come quello di procuratore capo (peraltro in assenza di un procuratore aggiunto) appaiono difficilmente compatibili con il contemporaneo svolgimento di altre cariche, indipendentemente dall’istituzione di destinazione. In passato, invece, era stata autorizzato l’esonero parziale dalle funzioni giudiziarie di una consigliera della Corte di Cassazione, incarico tuttavia difficilmente paragonabile a quello di un procuratore capo.
All’esito di una seduta congiunta della III e della VI Commissione, il 4 marzo il plenum del CSM si è pronunciato con un solo voto contrario e cinque astensioni dichiarando la decadenza di Palazzi dal comitato direttivo. Il quadro, tuttavia, si è ulteriormente complicato: il 5 marzo l’uscente Peroni Ranchet, pur avendo richiesto a seguito del voto del plenum a lui sfavorevole di rientrare in ruolo presso la Corte d’Appello di Milano, ha manifestato con una nota la propria disponibilità a revocare tale istanza e a continuare a svolgere le sue funzioni interne al comitato direttivo. La III Commissione, competente per materia, aveva deliberato il rientro in ruolo dell’interessato, ritenendo esaurita la procedura concorsuale e irrilevante la nota, in quanto non contenente una dichiarazione espressa di revoca dell’istanza di ricollocamento. Ciò, tuttavia, confliggeva con la persistente scopertura di una posizione interna al comitato (non essendo la prorogatio perpetuabile senza limiti temporali), per la quale sarebbe stata necessaria una nuova selezione ai fini della riedizione del potere di nomina (S. Musco, Scuola superiore, così le correnti (tutte) puntano all’egemonia culturale, in Il Dubbio, 11 marzo 2026). All’interno della Commissione stessa vi erano state delle opinioni discordanti, che rilevavano come la pratica avesse subito una netta accelerazione rispetto ad altre pendenti da tempo e che il giudice amministrativo stesso avesse imposto al Consiglio di ripetere la procedura comparando i tre candidati suddetti, in ossequio anche alla risoluzione del CSM del 16 ottobre 2013, che escluderebbe l’applicazione automatica delle sentenze di annullamento degli atti amministrativi di nomina impugnati, essendo necessario un nuovo provvedimento di nomina e richiedendosi pertanto la permanenza in carica fino a nuova deliberazione.
Tale tesi è stata avallata nel corso della seduta del plenum dell’11 marzo, quando la proposta di ricollocamento in ruolo proveniente dalla III Commissione è stata respinta con 16 voti contrari a fronte di 13 favorevoli e un astenuto. Peroni Ranchet, dunque, non sarebbe rimasto privo di legittimazione a ricoprire la carica di componente del comitato direttivo, come sostenuto dalla richiesta di delibera, ma la sua posizione rimane incerta: non è chiaro, infatti, se sia necessaria una nuova procedura selettiva che dia atto della sua nomina oppure se possa continuare a svolgere le funzioni in regime di prorogatio.
In ogni caso, la votazione finale per l’elezione del presidente si è svolta a ranghi ridotti: i voti espressi sono stati infatti 10, dal momento che l’interessata, Silvana Sciarra, si è astenuta, mentre Roberto Peroni Ranchet non aveva (ancora?) assunto le sue funzioni. L’esito finale, con 6 voti contro 4, ha visto quindi la prevalenza di Mauro Paladini, mentre la presidente uscente si è dimessa dal comitato direttivo. A favore di Paladini hanno votato tutti i componenti di nomina ministeriale e un solo “togato”, mentre gli altri componenti selezionati dal CSM si sono schierati a favore di Sciarra (v. S. Musco, Scuola Magistratura, il "ribaltone" Paladini tra veleni e sospetti di complotto, in Il Dubbio, 18 marzo 2026). Un ulteriore elemento di polemica è stato rappresentato dalle tempistiche della votazione, che si è svolta il 18 marzo, quando il mandato presidenziale di Silvana Sciarra era già scaduto, venendo pertanto meno la possibilità di attribuire un valore doppio al suo suffragio.
Si diceva, all’inizio, della necessaria fiducia che dovrebbe raccogliere la magistratura: è inevitabile osservare che vicende come quella descritta non alimentano tale senso di fiducia. Auspicare una serena autocritica è pretendere troppo?
Emanuele Rossi e Lorenzo De Carlo, 3 aprile 2026




