Volendo contrastare in modo radicale la degenerazione correntizia nel conferimento degli incarichi giudiziari, la riforma Meloni/Nordio ha introdotto il sistema del sorteggio, da definire nel numero dei sorteggiati e nelle procedure con la legge di attuazione, anche per la scelta dei membri togati dei due distinti Consigli Superiori, oltre che per l’individuazione degli esperti di diritto di provenienza parlamentare.
Per verificare se il metodo di selezione adottato, fortemente contestato dai vertici dell’Associazione Nazionale Magistrati, sia compatibile con il fondamento costituzionale dei due Consigli Superiori occorre chiarire quale sia il loro ruolo istituzionale e se abbiano funzioni di natura politica, ossia se ed in che termini abbiano la capacità di incidere sulla definizione della politica giudiziaria del Paese, intesa come l'elaborazione delle linee strategiche dell'organizzazione degli apparati addetti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, tanto giudicanti quanto requirenti, e la determinazione delle risorse finanziarie e materiali a ciò destinate.
Nello Stato italiano, fondato sulla separazione dei poteri, la politica giudiziaria spetta agli organi, rispettivamente, del potere legislativo, cui compete adottare la legge di ordinamento giudiziario; e del potere esecutivo, cui spetta, per il tramite del Ministro della Giustizia, provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia nei limiti delle spese di bilancio, ferme restando le attribuzioni dei due Consigli Superiori in tema di assunzioni, assegnazioni, valutazioni di professionalità, conferimento delle funzioni, organizzazione del lavoro che ciascun Consiglio esercita nel rispetto delle leggi di ordinamento giudiziario.
Ognuno dei due Consigli ha, quindi, essenzialmente, compiti di amministrazione della propria magistratura per tutto ciò che riguarda lo stato giuridico del magistrato giudicante o requirente, dando attuazione alle regole stabilite dal legislatore all'interno dell'organizzazione predisposta dal Ministro per il funzionamento dei servizi giudiziari.
In passato si era, invece, sostenuto, in forza del sistema elettivo adottato per la composizione del Consiglio Superiore anteriore alla riforma costituzionale Meloni/Nordio, che il Consiglio fosse espressione di democrazia partecipativa ed avesse un carattere tipicamente politico-rappresentativo in materia di governo della magistratura essendo composto sia da magistrati eletti attraverso il pluralismo interno alle loro forme associative sia da rappresentanti della sovranità popolare nominati dal Parlamento, così da essere abilitato a formulare gli indirizzi di politica giudiziaria espressi sia dalle forze politiche sia, ed in prevalenza, dai magistrati stessi , con l’effetto ulteriore di essere qualificato come il vertice organizzativo della magistratura proteso ad assicurare “il raccordo tra l’autonomia della funzione giudiziaria e le esigenze primarie della comunità civile” nella difesa rigorosa dell’indipendenza interna ed esterna del magistrato.
Queste tesi, che hanno trovato ampia risonanza all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati con le posizioni assunte nel tempo dalle diverse correnti, in realtà, cozzavano apertamente con la caratteristica dell’essere il Consiglio Superiore disegnato dalla Costituzione del 1948 l’organo di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica e strutturato con una composizione mista, in parte magistratuale ed in parte parlamentare, all’interno della quale ciascun membro non poteva essere portatore di alcun interesse personale o di gruppo, dovendo esclusivamente operare nella gestione amministrativa e disciplinare dell’ordine giudiziario nei termini e nei modi stabiliti dalla legge di ordinamento giudiziario, facendo ricorso, unicamente, alla propria professionalità, maturata con l’esperienza, a seconda dei casi, magistratuale, professorale o forense.
Accanto ai tre membri d’ufficio, ossia il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il Consiglio Superiore presentava una struttura articolata, per due terzi magistratuale e per un terzo parlamentare, che era individuata mediante il sistema selettivo della elezione, così che la componente parlamentare era eletta “dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”; e quella magistratuale era eletta “da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie”.
Essendo stato configurato come organo di garanzia istituito per assicurare il governo autonomo ed indipendente dell’ordine giudiziario sia in campo amministrativo che disciplinare, in modo da escludere i compiti che nel passato regime erano stati assegnati al Ministro della Giustizia, il metodo della selezione per elezione, tuttavia, doveva essere inteso come la tecnica organizzativa idonea a garantire, non una rappresentanza di interessi presenti all’interno della magistratura o del Parlamento, ma la rappresentanza istituzionale, rispettivamente:
- per due terzi dell’ordine giudiziario nel suo complesso, con membri tratti al suo interno “tra gli appartenenti alle varie categorie”, che si facevano portatori delle professionalità magistratuali maturate come giudicanti o requirenti, di merito o di legittimità;
- per un terzo del Parlamento in seduta comune, attraverso gli esperti di diritto, che si facevano portatori delle professionalità maturate nel mondo accademico e forense.
Ad ulteriore conferma del carattere puramente istituzionale della rappresentanza dei membri togati e laici di nomina elettiva, si deve sottolineare che il co. VI dell’art. 104 Cost. stabiliva che i membri elettivi non erano immediatamente rieleggibili, proprio perché essi erano chiamati a svolgere un mandato finalizzato esclusivamente ad effettuare scelte di amministrazione e/o di giurisdizione disciplinare della magistratura, facendo un’attuazione oggettiva ed imparziale delle previsioni normative della legge di ordinamento giudiziario disciplinanti la situazione di fatto da decidere senza poter effettuare valutazioni di opportunità per interessi categoriali o politici, il perseguimento dei quali avrebbe, invece, imposto un controllo sul loro operato da parte del corpo elettorale rappresentato, secondo i canoni del metodo democratico.
La mancata rieleggibilità alla scadenza del mandato elettivo era, dunque, l’espediente adottato dal Costituente per assicurare che i poteri di gestione amministrativa e disciplinare fossero usati dai componenti del Consiglio Superiore esclusivamente per dare attuazione alle norme legislative stabilite per assicurare l’autonomia, l’indipendenza e l’efficienza dell’ordine giudiziario e non per acquisire consensi, o nel far acquisire consensi alla propria corrente o al proprio gruppo parlamentare, con il distribuire benefici indebiti ai magistrati sottoposti al loro governo.
In altri termini, se I’ elezione dei membri sia togati che laici fosse stata intesa come rappresentanza di interessi settoriali o di una categoria di magistrati o di un gruppo parlamentare, la Costituzione non avrebbe stabilito la non immediata rieleggibilità dei membri elettivi, essendo la rielezione il metodo democratico tipico per consentire al corpo elettorale che ha determinato l'elezione del proprio rappresentante di controllare I’operato di quest'ultimo all’interno dell'organo collegiale rappresentativo, premiandolo con la rielezione nel caso avesse soddisfatto gli interessi settoriali per i quali era stato eletto; punendolo con la mancata rielezione, nel caso opposto.
Volendo, invece, istituire il Consiglio Superiore come organo di garanzia dell’‘autonomia e dell’indipendenza della magistratura al fine di assicurare I‘esercizio imparziale delle funzioni giurisdizionali di tutela dei diritti inviolabili della persona umana, la Costituzione del 1948 aveva stabilito che il metodo elettivo per la scelta dei membri togati e di quelli laici fosse esclusivamente rappresentativo per due terzi dell’ordine giudiziario con magistrati portatori solo della loro professionalità giurisdizionale; e per un terzo del Parlamento in seduta comune con esperti di diritto, portatori solo della loro professionalità accademica o forense.
Per comprendere come il metodo dell’elezione per la selezione dei membri determinasse unicamente una rappresentanza istituzionale all’interno del Consiglio Superiore inteso come organo di garanzia, è utile ricordare che, nel corso del dibattito in Assemblea Costituente, nella seduta del 25 novembre 1947, il liberale Condorelli, presago di quanto sarebbe poi avvenuto con il radicarsi del correntismo all’interno della magistratura associata per effetto del metodo dell’elezione, presentò un emendamento con il quale la componente dei due terzi del Consiglio Superiore sarebbe stata scelta “fra tutti i magistrati direttamente dalla legge, in base all’anzianità di carriera e con criteri di distribuzione territoriale per categoria”. A suo avviso, sarebbe stato opportuno assicurare meglio l’indipendenza “istituzionale” (ossia interna) dell’ordine giudiziario e dei magistrati evitando i pericoli scaturenti dall’elettoralismo della componente togata nell’organo preposto all’amministrazione del personale giudiziario e consistenti nelle interdipendenze che si sarebbero create in occasione delle riunioni elettorali fra magistrati candidati e magistrati elettori in materie strettamente attinenti ad interessi personali, quali trasferimenti, promozioni, scrutini, etc.
Egli, allora, partendo dalla considerazione che l’esercizio di funzioni esclusivamente tecniche e amministrative quali quelle del Consiglio Superiore non richiedeva la formulazione da parte del corpo elettorale togato di orientamenti politici o corporativi, propose che i rappresentanti dei magistrati fossero scelti con un sistema di designazione rigido fissato per legge, che meglio avrebbe protetto l’indipendenza dei singoli magistrati. Nel corso della stessa seduta, dopo la bocciatura della proposta di Abozzi di comporre il Consiglio Superiore esclusivamente di magistrati, l’Assemblea approvò l’emendamento di Scalfaro “due terzi magistrati e un terzo designati dal Parlamento”, aggiungendo la previsione che la componente dei due terzi di magistrati sarebbe stata scelta (riservandosi, però, al Comitato di redazione la scelta finale sul termine più opportuno ad indicare il principio) “da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie” (come indicato negli emendamenti di Perlingieri, Scalfaro e Abozzi), “secondo le norme dell’ ordinamento giudiziario” (come suggerito nel testo della Commissione per la Costituzione).
Per quanto concerneva l’altra componente, l’Assemblea stabilì senza contrasti che sarebbe stata scelta dal Parlamento, fuori del proprio seno (secondo l’emendamento del democristiano Scalfaro), fra professori ordinari di materie giuridiche nelle Università e avvocati dopo quindici anni di esercizio, i quali durante la carica non avrebbero potuto essere iscritti negli albi professionali o essere membri del Parlamento o di un Consiglio regionale, venendo, invece, respinta la proposta della Commissione di inserire tra le categorie degli eleggibili dal Parlamento pure i magistrati a riposo dell’ordine giudiziario e di quello amministrativo.
In questo modo, risultava chiaro che l’elezione dei membri “laici” era costitutiva unicamente della rappresentanza istituzionale del Parlamento in seduta comune, che veniva effettuata per il tramite di esperti di diritto esterni al Parlamento stesso per attutirne la portata politica, che operavano all’interno di un Consiglio Superiore a composizione in prevalenza magistratuale.
Vennero, invece, respinti sia l’emendamento di Condorelli (P.L.I.) sulla designazione “fra tutti i magistrati direttamente dalla legge, in base all’anzianità di carriera e con criteri di distribuzione territoriale per categoria”; e sia quello di Targetti (P.S.I.) sulla elezione dei membri togati “da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle varie categorie, in rappresentanza di ciascuna di queste”.
Ebbene, proprio la bocciatura di questi due emendamenti, che prevedevano un collegamento rappresentativo tra il membro togato designato e la categoria magistratuale di appartenenza, permette di affermare, con maggior sicurezza, che l’elezione dei togati era costitutiva esclusivamente della rappresentanza istituzionale dell’ordine giudiziario nel suo complesso, all’interno di un Consiglio Superiore a composizione anche di provenienza parlamentare.
Venendo ai giorni nostri, e sulla base pure dell’attento esame del dibattito che si sviluppò in Assemblea Costituente in sede deliberante, si può affermare che ai due Consigli Superiori introdotti dalla riforma costituzionale Meloni/Nordio non spetta elaborare alcuna politica giudiziaria, avendo la funzione precipua di garantire l'autonomia e l'indipendenza delle rispettive magistrature, provvedendo alla gestione delle rispettive carriere magistratuali nel rispetto delle disposizioni di ordinamento giudiziario elaborate dal Parlamento e delle prerogative del Ministro per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi giudiziari, avendo, però, la facoltà di fornire il proprio apporto consultivo al Parlamento nella elaborazione delle leggi di ordinamento giudiziario ed al Ministro nella predisposizione dei servizi relativi alla giustizia, in virtù dei poteri gestionali di tipo amministrativo esercitati.
Essendo abilitato a compiere scelte, non di natura politica, bensì di gestione dello status dei magistrati secondo le leggi di ordinamento giudiziario, ogni Consiglio Superiore ha una composizione che assicura nello stesso tempo:
- sia il collegamento di ciascuna branca dell'ordine giudiziario dualista con gli altri poteri dello Stato attraverso la presidenza affidata al Presidente della Repubblica e il terzo dei membri di nomina parlamentare;
- sia l'autonomia e l'indipendenza della magistratura di riferimento con la presenza per due terzi di membri provenienti dalla stessa magistratura, ai quali si aggiunge l'organo posto al vertice funzionale, ossia, a seconda dei casi, o il Primo Presidente o il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
Per depotenziare l’influenza dei gruppi parlamentari e delle correnti dell’Associazione Nazionale Magistrati, la riforma costituzionale in esame, eliminando il sistema della elezione, prevede che i membri sono scelti:
- o per il ruolo istituzionale ricoperto, e cioè il Presidente della Repubblica in quanto Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale; il Primo Presidente o il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in quanto all'apice dell'organo giudicante o requirente posto al vertice della corrispettiva funzione giurisdizionale;
- o per sorteggio: a) da una parte, per un terzo all'interno della lista di esperti di diritto compilata dal Parlamento in seduta comune; b) dall'altra parte, per due terzi tra i magistrati della rispettiva magistratura nei termini stabiliti con legge ordinaria.
Si deve porre nel massimo risalto che il metodo di selezione per sorteggio è un istituto ampiamente utilizzato dal legislatore costituzionale per disciplinare la composizione di organi giudicanti di particolare rilievo.
In forza del combinato disposto degli artt. 90 e 135, co. VII, Cost., quando il Presidente della Repubblica è posto in stato di accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza assoluta dei suoi membri, viene giudicato dalla Corte Costituzionale a composizione integrata con “sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a Senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei Giudici ordinari” della stessa Corte.
Ai sensi degli artt. 96 Cost., “Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite dalla legge costituzionale”, ossia la l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che, all’art. 7, prevede che presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello competente per territorio è istituito un collegio composto ogni due anni di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei Tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrati di Tribunale o una qualifica superiore, spettando la presidenza al magistrato con funzioni più elevate o, in caso di parità di funzioni, al magistrato più anziano d’età.
Merita di essere, inoltre, ricordato che nella procedura penale la Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello, competenti a giudicare i gravissimi reati previsti nell’art. 5 c.p.p., sono composte anche da Giudici popolari, ossia da cittadini comuni estratti a sorte dagli elenchi comunali, ai sensi della l. 10 aprile 1951, n. 287, come succ. mod..
Risulta, allora, di facile comprensione che il metodo del sorteggio, se è utilizzato dal legislatore costituzionale e da quello ordinario per la composizione di collegi chiamati a svolgere le funzioni giurisdizionali in materie di estrema delicatezza, come la responsabilità penale del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, del comune cittadino imputato di reati gravissimi, ben può essere usato dal legislatore costituzionale per prevedere la composizione dei due Consigli Superiori investiti del compito di assicurare il governo amministrativo autonomo ed indipendente, rispettivamente, della magistratura giudicante e di quella requirente, che, pur essendo molto importante, comunque, non arriva ad incidere direttamente sulla libertà della persona, come, invece, possono fare le funzioni giurisdizionali esercitate dai collegi suddetti, composti a sorteggio.
E difatti, nonostante le catastrofiche prospettazioni dei vertici dell’Associazione Nazionale Magistrati, in realtà, il sistema del sorteggio per i due Consigli Superiori produce degli effetti molto positivi:
- da un lato, impedisce in modo drastico alle correnti interne all’Associazione di incidere sulla selezione dei membri togati, che, in tal modo, sono posti nelle condizioni di svolgere la delicata funzione di amministrazione della magistratura di rispettiva competenza secondo la propria professionalità e senza alcun vincolo di mandato correntizio, che ineluttabilmente deforma le scelte di gestione, che vanno, invece, effettuate secondo valutazioni strettamente tecnico-giuridiche nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge di ordinamento giudiziario;
- dall’altro lato, attenua notevolmente il legame politico tra gli esperti di diritto sorteggiati ed i gruppi parlamentari che hanno contribuito a farli eleggere nell’elenco dei sorteggiabili, così da permettere anche ai membri “laici” l’espletamento delle funzioni consiliari secondo giudizi strettamente tecnico-giuridici e non secondo indicazioni di partito.
Superando i difetti del sistema elettivo precedente, nel quale, per lo più, i membri togati seguivano logiche corporative correntizie e i membri laici erano influenzati dalle indicazioni del partito politico di provenienza, ciascun sorteggiato diviene il portatore all’interno del Consiglio Superiore della professionalità maturata, a seconda dei casi, in ambito universitario, forense o magistratuale, che utilizza ai fini del corretto esercizio delle potestà consiliari di amministrazione dello status giuridico dei magistrati di rispettiva competenza. E si consideri che è proprio la composizione mista di ciascun Consiglio a garantire che le funzioni di amministrazione della magistratura siano aperte al contributo della scienza giuridica e della professione forense, che mitigano ed arricchiscono l'apporto della professione magistratuale, così da contrastare forme deleterie di corporativismo.
Per queste ragioni è decisamente da apprezzare lo sforzo compiuto dalla legge di riforma costituzionale per debellare le forme di correntismo clientelare o di gestione partitica, che possono svilupparsi in modo devastante nell’esercizio del governo autonomo della magistratura ordinaria.
Si deve, tuttavia, rilevare che la riforma presenta, in apparenza, l’aspetto controverso di disciplinare la componente togata di ciascun Consiglio Superiore, pari ai due terzi dei componenti non d’ufficio, con un sistema di sorteggio che viene introdotto senza prevedere un criterio per l’individuazione dei sorteggiabili tra il corpo giudiziario interessato, il quale, per esigenze di razionalità dell’organismo collegiale, deve essere rappresentato all’interno del Consiglio Superiore preposto alla sua amministrazione (nei modi e nei termini stabiliti dalla legge di ordinamento giudiziario) in modo non dissimile dalla rappresentanza laica sorteggiata nella lista degli eletti dal Parlamento in seduta comune.
L’art. 3 della legge di riforma costituzionale si limita, difatti, a prevedere che spetta alla futura legge di attuazione definire il numero dei sorteggiati e le procedure da seguire per l’effettuazione del sorteggio senza predeterminare la platea dei sorteggiabili, con l’effetto di creare una marcata differenza rispetto alla componente “laica”, che è, invece, sorteggiata all’interno di un elenco di professori ordinari dell’Università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune deve formare mediante elezione entro sei mesi dal proprio insediamento.
Si potrebbe, così, pensare, come sostenuto dai detrattori della riforma costituzionale, che i due terzi dei componenti dei due Consigli Superiori possano essere selezionati per pura casualità senza alcuna valutazione della loro capacità a svolgere delicati e complessi poteri di gestione del rispettivo corpo di magistrati, che, esercitando funzioni pubbliche, giudicanti o requirenti, incidenti sulla protezione dei diritti di libertà dei cittadini, avrebbero bisogno di essere amministrati da soggetti di elevata professionalità magistratuale, selezionati in modo oculato per la loro già dimostrata capacità a svolgere compiti di gestione.
Per ribattere a tale assunto si deve, innanzitutto, rilevare, che l’art. 3 della legge di revisione costituzionale, nella parte in cui modifica l’art. 104 Cost. con l’introdurre il metodo del sorteggio al posto di quello elettivo per la selezione dei componenti scelti non d’ufficio (ossia, non in virtù del ruolo ricoperto nell’ordinamento giuridico), rimandando alla legge la determinazione del numero dei sorteggiati e delle procedure di sorteggio, sostanzialmente replica la tecnica redazionale utilizzata per la formulazione originaria del IV co. dell’art. 104 Cost., che stabiliva che, mentre la componente per un terzo eletta dal Parlamento in seduta comune andava scelto “tra professori ordinari di Università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”, l’altra componente dei due terzi era eletta “da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie”.
Così recitando, il IV co. dell’art. 104 Cost., nella stesura del 1948, implicitamente rimetteva alla legge di attuazione la determinazione dei requisiti per l’elettorato attivo e passivo dei membri magistratuali. E difatti, l’art. 24 l. n. 195 del 1958, come succ. mod., attualmente prevede, in attesa dell’entrata in vigore della riforma costituzionale Meloni/Nordio, che all’elezione partecipano tutti i magistrati ai quali siano conferite le funzioni giudiziarie (salvo quelli sospesi dall’esercizio delle funzioni ex artt. 30 e 31 r.d. lgs. n. 511 del 1946, come succ. mod.); e sono eleggibili i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni, abbiano conseguito la terza valutazione di anzianità (fatte salve le eccezioni ivi previste).
L’osservazione svolta permette di affermare che rientra nella tradizione costituzionale italiana il differenziare il comune sistema di selezione adottato per l’individuazione della componente “togata”, per i due terzi, e di quella “laica”, per un terzo, nella parte in cui la platea dei nominabili di quest’ultima è fissata dalla stessa Costituzione, mentre quella dell’altra componente è rimessa alla legge di attuazione, dimodoché alcuna contestazione può essere mossa alla disciplina introdotta nel co. 1 dell’art. 3 della legge costituzionale di riforma nella parte in cui modifica il IV co. dell’art. 104 Cost..
Chiarito ciò, si può ritenere che la futura legge di attuazione della nuova previsione costituzionale, nell’introdurre il sistema dell’estrazione a sorte per la selezione della componente magistratuale, a seconda dei casi, giudicante o requirente, debba essere formulata in modo da assicurare che la componente “togata” abbia un livello professionale pari a quello dei membri di provenienza parlamentare, che sono, è bene ricordarlo, professori ordinari dell'Università in materie giuridiche o avvocati con quindici anni di esercizio forense.
E’ di intuitiva evidenza che la composizione di ciascun organo collegiale preposto all’amministrazione della giurisdizione di rispettiva competenza, per assicurare il miglior espletamento delle attività consiliari, deve necessariamente articolarsi su membri provenienti dalle professionalità diverse specificamente previste, ossia universitarie, forensi o magistratuali, che devono essere dotati di capacità professionali di tipo gestionale tendenzialmente paritetiche, pur se maturate in settori diversi.
In questa direzione si ricorda che il sistema della selezione dei membri di un organo di governo della magistratura per sorteggio, nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea, è seguito solo in Grecia, dove, però, è ristretto esclusivamente ai magistrati giudicanti e requirenti in servizio da almeno due anni con il grado di Aeropagita o Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, i quali, trovandosi al culmine delle rispettive carriere, sono certamente in grado di assicurare un efficiente esercizio dei poteri di governo autonomo della magistratura conferiti al Consiglio Giudiziario Supremo della Giustizia civile e penale.
Sull’esempio del modello greco, si può, quindi, auspicare che la futura legge di attuazione della riforma costituzionale preveda che il sorteggio dei membri togati avvenga tra i magistrati che abbiano conseguito la settima ed ultima valutazione di professionalità, abbiano già dimostrato la capacità di esercitare le funzioni di gestione della magistratura di appartenenza o per aver svolto incarichi direttivi o semi-direttivi o per aver fatto parte di Consigli Giudiziari, ovviamente riformati in senso analogo al Consiglio Superiore.
In questo modo si eviterebbe l’incongruenza, tutta italiana, dell’attuale sistema, purtroppo ancora in vigore in attesa del referendum confermativo, nella parte in cui consente ad un membro togato del Consiglio Superiore, di valutazione inferiore all’ultima espletabile, ossia la settima, sia di poter concorrere ad elaborare circolari sulle valutazioni di professionalità da lui non ancora conseguite, che potrebbe far adattare alle sue personali condizioni; sia di poter concorrere a provvedere anche sullo status di magistrati che hanno conseguito una valutazione di professionalità ben più alta di quella da lui maturata, sovvertendo così ogni logica di tipo organizzativo.
All’esito dell’articolata disamina si può fondatamente affermare che la riforma costituzionale Meloni/Nordio, istituendo, coerentemente con il sistema processuale di stampo accusatorio costituzionalizzato sin dal 1999, due distinti Consigli Superiori, uno per la magistratura giudicante e l’altro per quella requirente, per provvedere, secondo le leggi sull’ordinamento giudiziario, sulla carriera delle rispettive magistrature (ad eccezione degli aspetti disciplinari riservati all’Alta Corte), permette di centrare quattro obiettivi fondamentali per il corretto esercizio della giurisdizione sia giudicante che requirente:
1) assicura che Giudice e Pubblico ministero, essendo investiti di funzioni pubbliche ontologicamente diverse, siano rivestiti da magistrati appartenenti a complessi funzionali ed organizzativi distinti nella magistratura della carriera giudicante e nella magistratura della carriera requirente;
2) rafforza l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna magistratura non solo nei confronti di ogni altro potere ma anche nei confronti dell’altra magistratura, garantendo con l’istituzione di due distinti Consigli Superiori, composti in gran parte a sorteggio, una maggiore efficienza nel governo autonomo tanto della funzione giudiziaria giudicante quanto di quella requirente, evitando ogni forma di dannosa commistione e di perniciosa influenza correntizia o politica;
3) garantisce a tutti gli utenti del servizio giustizia che non vi può essere alcuna forma di inframmettenza, per colleganza di carriera, di comunanza dell’organo di governo o di condivisione di corrente, tra il Pubblico ministero, parte pubblica promotrice della tutela della legalità in sede giudiziaria, ed il Giudice, organo pubblico investito della funzione neutra giudicante, diretta all’applicazione coattiva ed oggettiva della legge per la risoluzione della specifica controversia nel contraddittorio paritario tra le parti;
4) assicura effettivamente il diritto di difesa delle parti private con il porle in condizioni di effettiva uguaglianza con la parte pubblica requirente davanti al Giudice, che diviene veramente terzo ed imparziale proprio perché separato funzionalmente ed organizzativamente dal Pubblico ministero.
Antonello Gustapane, 6 marzo 2026




