La proposta di sottoporre a valutazione psicoattitudinale i candidati che abbiano superato la prova scritta dell’esame di magistrato ordinario ha ingenerato un ulteriore momento di contrapposizione tra politica e magistratura in un frangente storico in cui, per ragioni diverse e non univoche, la tensione tra i due cardini della democrazia costituzionale appare ai massimi livelli. I profili problematici connessi all’adozione di test psicoattitudinali sono, del resto, molteplici, a partire dal dato pianamente giuridico della gerarchia delle fonti. Il legislatore ha infatti inserito tale previsione nel d.lgs. n. 44/2024 attuativo della legge di delega n. 71/2022, che tuttavia non contemplava una simile introduzione, le modifiche ivi previste all’accesso alla magistratura concernendo i soli titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso. La proposta di inserire i test in questione è infatti emersa nella legislatura successiva (XIX) a quella di adozione della legge di delega (XVIII), e precisamente in sede di discussione al Senato sullo schema di decreto legislativo (A.G. n. 110) dopo una prima trattazione in Consiglio dei Ministri. A venire in rilievo è dunque un classico problema di eccesso della potestà legislativa delegata e dunque di rispetto dell’art. 76, Cost., con potenziale q.l.c. sollevabile in via incidentale e, aderendo a un’interpretazione rigorosa del requisito della rilevanza, nel solo caso di un candidato in cui siano state riscontrate «condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria». In generale, si può poi comunque constatare come il passaggio tra Governi e Parlamenti risulti ancora una volta pregiudiziale alla coerenza della legislazione sull’ordinamento giudiziario, come già accaduto in passato — si pensi al rapporto tra riforma Castelli e riforma Mastella — e a dispetto dell’organicità adombrata dalla VII Disposizione transitoria.
A sua volta, tuttavia, anche la delibera con cui il CSM ha attuato l’introduzione legislativa non manca di destare perplessità. Ammessa, e non concessa, la legittimità del d.lgs. 44/2024 in parte qua — su cui in ogni caso sarebbe il giudice delle leggi a doversi pronunciare — la decisione del CSM sembra aver di fatto trasfigurato il contenuto della previsione legislativa. La delibera del CSM menziona infatti la formazione di due indirizzi interpretativi sviluppatisi, in sede di audizioni, intorno al concetto di «test psicoattitudinale» previsto dal legislatore. Il primo interpretava «l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria» come presenza di «capacità cognitive specifiche necessarie per svolgere la professione di magistrato», la cui valutazione si sarebbe dovuta limitare al «ricercare nel candidato particolari abilità, come la capacità di ragionamento, la velocità di apprendimento, la soluzione di problemi e l’adattamento a contesti nuovi». Un secondo indirizzo, invece, considerando anche «irragionevole, in fase avanzata della procedura concorsuale, svolgere prove dirette all’accertamento, nei candidati, di capacità cognitive specifiche, poiché queste sono state già evidenziate dal superamento delle prove scritte» riteneva inevitabile l’incorporamento nei test di una «valutazione degli aspiranti magistrati spiccatamente finalizzata all’accertamento di psicopatologie nonché di disturbi di personalità». Dei due indirizzi il CSM ha sposato il primo, apparentemente proprio sul presupposto testuale del «dettato» di una «disposizione normativa […] inequivoca» e dunque di una «precisa scelta terminologica del Legislatore, che ha introdotto un test (successivo alle prove scritte) e un colloquio (in sede di prova orale) espressamente definiti psicoattitudinali».
Ora, se per un verso è vero che manca una definizione legislativa di «test psicoattitudinale», per l’altro ci si sarebbe aspettato un riferimento ai settori dell’ordinamento in cui valutazioni di questo tipo sono già previste. Ad ogni buon conto, un’operazione di questo tipo avrebbe imposto di concludere per la natura sanitaria, e non semplicemente cognitiva, dei test psicoattitudinali, ricomprendendo dunque anche una valutazione della personalità psicologica del candidato: si v., ad es., il caso del reclutamento dei militari (artt. 580 e in part. 586, comma 1, lett. dd), t.u. mil.; art. 203, cod. ord. mil.) o dei macchinisti (art. 10, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 247), oppure ancora il caso del conseguimento di alcuni tipi di patente di guida (art. 324, c.d.s). Non a caso, laddove il legislatore abbia voluto escludere la dimensione psicologico-sanitaria ha espressamente parlato di una «prova attitudinale» tout court: v. ad es. il caso della carriera diplomatica (d.P.C.M. 1° aprile 2008, n. 72). In questo senso, la delibera appare dunque in manifesta tensione con la nozione di «test psicoattitudinale» presente nell’ordinamento. Del resto, anche la dicotomia tra «test psicoattitudinale» e «test clinico», adombrata dalla delibera, ingenera una qualche incertezza, se si considera che entrambi gli indirizzi hanno finito per richiamare il celebre test Minnesota, comunemente somministrato alle forze militari e di polizia italiane, e che per esplicita denominazione (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) è un test della «personalità», volto a verificare la presenza di psicopatologie. Il primo indirizzo, è vero, citava il Minnesota per escluderlo, ma solo in quanto oggi troppo facilmente aggirabile, non perché inconferente a un test psicoattitudinale. In questo senso, oltre che in tensione esterna con la nozione di «test psicoattitudinale» altrove utilizzata dall’ordinamento, la delibera sembra attraversata da un certo grado di tensione interna.
I problemi dell’eccesso di delega e dell’attività paranormativa del CSM — in taluni frangenti, beninteso, anche facilitata dal concorso colposo del legislatore — sono, in ogni caso, questioni a lungo dibattute nella costituzionalistica nazionale, su cui certo si potrà — si dovrà — senz’altro ritornare. Forse più interessante, in questa sede, può essere riflettere sui profili contenutistici dei test, seppur con le limitate competenze — e le preoccupazioni specifiche — del giurista, e non quelle dello psicologo. Che cosa implica una valutazione psicologica di un candidato al ruolo di giudice o pubblico ministero? Quali benefici o rischi eventualmente porta con sé? Astrattamente, infatti, non sembrerebbero mancare ragioni legittime per una simile introduzione. Considerato che attualmente i magistrati sono selezionati attraverso prove squisitamente tecniche e poi confermati nel ruolo dopo un periodo di tirocinio che, per come strutturato, non è pensato per far emergere particolari tratti psicologici, non sembrerebbe di per sé ultronea una valutazione psicologica. Si dirà che l’ordinamento conosce strumenti reattivi con cui affrontare e, se del caso, espungere dal proprio ordito un giudice o un pubblico ministero affetto da un disturbo psicologico pregiudiziale agli interessi della giustizia, a partire dalla «dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità» di cui all’art. 3, r.d.lgs. n. 511/1946. In una prospettiva di economia processuale, tuttavia, è evidente come l’ordinamento abbia un incentivo a prevenire, piuttosto che a curare, insorgenze di questo tipo, specie considerando che qualsiasi danno procurato nell’amministrazione della giustizia non è mai riparabile in forma specifica, bensì soltanto per “equivalente”. Perché allora non abbracciare di buon grado un simile vaglio?
Le ragioni di una necessaria cautela risiedono negli evidenti rischi connessi all’introduzione di simili test, cui solo limitatamente la delibera del CSM accenna. Si parte dai problemi legati alla potenziale soggettività della valutazione psicologica: i test psicoattitudinali attualmente disponibili sono dotati di una controllabilità in sede scientifica idonea a evitare manipolazioni e arbìtri? A creare inquietudini non è soltanto l’oggettività del giudizio — e dei giudici — quanto il contenuto stesso del test. Aneddoticamente, si potrebbe ricordare come le scienze psicologiche abbiano diversamente qualificato alcuni comportamenti, in tempi e frangenti differenti: l’omosessualità è forse il caso più famoso — la sua completa rimozione dal DSM risale al 1987 — ma anche il sentimento religioso, secondo alcuni maestri della disciplina, si sarebbe prestato a una valutazione psicopatologica. Gli aspiranti magistrati credenti devono forse temere per le proprie chance al concorso? Si tratta, evidentemente, di un “caso paradosso”, per fortuna privo di qualsiasi attualità, ma che per absurdum dovrebbe anzitutto mettere in guardia da un certo scientismo o psicologismo nella selezione dei magistrati — settore che, del resto, ben conosce il drammatico impatto dei pregiudizi psicologici, se solo si pensa all’utilizzo fatto di una certa “psicologia” per escludere l’ingresso delle donne in magistratura.
Sono forse altri, però, i rischi più attuali e concreti che un’applicazione ingenua della psicologia può comportare per il reclutamento dei magistrati. Pensiamo a caratteristiche che, pur catalogabili come psicologicamente problematiche per il soggetto, possono paradossalmente risultare molto utili all’ordinamento quando presenti in un magistrato. Si pensi a un’estrema scrupolosità, che a determinate condizioni la psicologia cognitivo-comportamentale potrebbe qualificare come un disturbo ossessivo-compulsivo: in concreto, non è detto che questo aspetto risulti pregiudiziale all’organizzazione del lavoro e alla produttività del magistrato. Ancora, si pensi al fatto che, secondo certi studi, spiccate sensibilità emotive e sociali potrebbero predisporre a fenomeni depressivi: ma non è proprio la letteratura internazionale a indicare nell’empatia e nelle capacità relazionali due attributi fondamentali nell’identità di un magistrato moderno? Che è a dire: gli interessi della psicologia e dell’ordinamento giudiziario non necessariamente coincidono. Quanto è dunque attuale il rischio che l’impiego di test psicoattitudinali finisca per penalizzare candidati con caratteristiche che nulla hanno a che vedere con la correttezza dell’attività giurisdizionale e anzi vi risulterebbero affatto preziose? Possiamo essere sicuri che gli attuali test predisposti dalle scienze psicologiche escludano simili rischi?
Il punto fondamentale di questo Commento sta proprio in questo: non è possibile dare una risposta credibile a questi timori, fors’anche ingenui, senza un confronto — aperto, ma non deferente — con la scienza psicologica. Per un verso, questo significa rinunciare a un trinceramento ideologico da parte della scienza giuridica e della magistratura. Pensare che la contemplazione di un assessment psicologico dei magistrati sia un modo per delegittimarli significa muovere da una visione aprioristicamente negativa della valutazione psicologica — con il non detto, peraltro, di adombrare uno strano giudizio sui lavoratori pubblici e privati che routinariamente si sottopongono a simili esami in sede di assunzione: dai militari ai vigili del fuoco, fino ai piloti del servizio pubblico (aerei, navi, treni), educatori e personale sanitario. Al contempo, non pare particolarmente ficcante l’accostamento con la selezione dei rappresentanti politici — sul presupposto del: “o tutti, o nessuno” — considerato che non solo le due cose logicamente non si escludono, ma soprattutto l’associazione finisce per tradire un certo annebbiamento della differenza, per così dire, “ontologica” tra magistrato e politico: laddove il primo è chiamato a una funzione tecnica — l’applicazione del diritto ai casi della vita, pur con tutte le incertezze dell’epistemologia giuridica — il secondo svolge un’attività in radice etica e non tecnicamente predeterminabile — la creazione del diritto, che in ultima analisi dipende da visioni morali e culturali non scientificamente asseverabili. Se questa differenza fosse solo un’“illusione senza avvenire” — parafrasando famose parole dalla psicologia — i criteri per il reclutamento dei giudici non potrebbero che essere anche politico-rappresentativi.
Per l’altro verso, il confronto con la psicologia non deve essere indebitamente deferente. In primo luogo, i richiamati antecedenti storici ci ricordano come, talvolta, la scienza in questione abbia mascherato larvati presupposti ideologici. In secondo luogo, perché la stessa psicologia potrebbe non parlare con una sola voce. È infatti legittimo aspettarsi che le valutazioni psicologiche standardizzate — come il richiamato Minnesota — possano essere viste con diverso favore a seconda delle diverse scuole psicologiche consultate, creando il rischio di una sorta di forum shopping psicologico. Così, se è ragionevole attendersi un giudizio più aperturista rispetto ai test psicoattitudinali da parte della psicologia cognitivo-comportamentale, maggiore freddezza potrebbe suscitare nella psicoanalisi classica, che in qualche modo rifugge la standardizzazione — seppur, anche qui, con certe differenziazioni: si pensi al celebre Test di Rorschach. Un dibattito scientificamente informato non può dunque prescindere da un approccio responsabile della scienza giuridica, che eviti deleghe in bianco ad altre discipline, instaurando invece con esse un dialogo collaborativo e senza indebite soggezioni — non foss’altro che per la stessa alterità di vedute interna alla stessa psicologia. La scienza giuridica, insomma, non può perdere l’autonomia della propria, di voce, delegando alla psicologia l’interpretazione dei concetti giuridici: se la nozione di «test psicoattitudinale» recepita nell’ordinamento incorpora anche una valutazione della personalità e della psicopatologia, il suo significato — nel silenzio del legislatore e nell’assenza di rinvii mobili a specifici fori scientifici, associazioni professionali, linee guida — non può essere ristretto da una diversa interpretazione di singoli professionisti.
Se una riflessione pacata e scientificamente aperta pare dunque necessaria, questo non implica che il punto di arrivo debba necessariamente essere l’istituzione dei test. Come la stessa relazione della Nona Commissione testimonia, le valutazioni psicoattitudinali rimangono uno strumento dall’utilizzo tutto sommato contenuto nelle esperienze comparate europee. Se poi si volgesse l’angolo di osservazione ai sistemi di common law — il cui modello di processo penale, nel bene e nel male, è stato trapiantato in Costituzione — si scoprirebbe una sostanziale assenza di valutazioni psicologiche dei candidati al ruolo di giudice — con un discorso parzialmente diverso per la magistratura requirente. Possibile che questi ordinamenti non sentano il bisogno di vagliare l’integrità psicologica dei propri giudici? Le possibilità sono ovviamente molteplici e non mutualmente escludenti. La suggestione con cui ci si congeda qui è che anche nei sistemi di common law tale esigenza sia presente, ma sia soddisfatta dal — trasferita sul, dovremmo dire — modello di reclutamento professionale, che eleva allo status di giudice soggetti che hanno mostrato equilibrio e solidità personale nello svolgimento, per un significativo lasso di tempo, di altre professioni giuridiche — in primis, l’avvocatura e la magistratura requirente. In questo senso, ci si può chiedere se il legislatore faccia bene a puntare tutto sull’utilizzo di valutazioni standardizzate, piuttosto che ripensare al profilo generale del reclutamento del giudice. Detto altrimenti: ci sono infatti diversi canali con cui l’ordinamento può soddisfare il legittimo bisogno di certezza sulla solidità psicologica di un giudice, e non è detto che un episodico test sia necessariamente il migliore.
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Silvio Roberto Vinceti, 30 dicembre 2025




