1. Il Consiglio e l'informatica giudiziaria: i principi consolidati
Il confronto del Consiglio superiore della magistratura con l'informatica giudiziaria è risalente e si è sviluppato attraverso le periodiche Relazioni sullo stato della giustizia telematica e le delibere dedicate ai singoli applicativi, a partire da quelle del 2015 sul processo telematico. Per lungo tempo l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla diffusione dell'informatica negli uffici, sulle dotazioni disponibili e sul funzionamento degli strumenti destinati ad accompagnare il processo. La Relazione del 2021 aveva dato conto, in particolare, del ruolo assunto dalla telematica durante l'emergenza pandemica, quando la possibilità stessa di assicurare continuità all'attività giudiziaria era dipesa in misura crescente dalla disponibilità e dall'affidabilità degli strumenti informatici.
Con la Relazione del 24 luglio 2024 lo sguardo del Consiglio si è rivolto, per usare l'espressione contenuta in quella delibera, «anche altrove». Non più soltanto alla quantità delle dotazioni o alla diffusione degli applicativi, ma alla loro qualità e, soprattutto, al rapporto tra informatica e giurisdizione.
La Relazione si è interrogata sul modo in cui il funzionamento dei sistemi potesse incidere sul contenuto degli atti, sull'attività giurisdizionale e sull'organizzazione degli uffici. Uno tra i molti esempi veniva dal processo penale telematico: per consentire la definizione massiva delle archiviazioni contro ignoti, l'applicativo imponeva di classificare i procedimenti sotto la materia degli «ignoti seriali», estranea ai progetti organizzativi. Modellando in tal modo il software, osservava il Consiglio, il Ministero finiva per incidere sull'organizzazione delle Procure.
L'esempio rendeva evidente un problema più generale. Un sistema informatico non si limita necessariamente a rendere più rapido ciò che prima veniva fatto sulla carta. Può imporre sequenze, classificazioni e modalità di lavoro e, attraverso di esse, orientare l'organizzazione dell'ufficio e persino la formazione degli atti.
Ne sono derivati alcuni principi che costituiscono ormai un patrimonio acquisito della riflessione consiliare. L'applicativo non deve condizionare la formazione degli atti, lo svolgersi dei flussi processuali e l'organizzazione degli uffici. I sistemi informatici non sono neutrali e possono proporsi come veri e propri «formanti giudiziari», capaci di trasformare il modo di lavorare dei magistrati. Ne discende che rientra nei compiti del Consiglio valutarne struttura e funzionamento quando incidano sull'attività giurisdizionale e sull'organizzazione degli uffici. Una valutazione che, sin dalla progettazione, non è soltanto tecnica, ma anche ordinamentale.
Nella stessa Relazione del 2024 il Consiglio ha assunto la sua prima embrionale posizione sull'intelligenza artificiale auspicando un modello che mantenesse il giudice quale unico soggetto decisionale. Veniva segnalato, tra gli altri, il rischio di una passiva ricezione di apparati motivazionali, con conseguente conformismo giudiziario. E si rilevava come il disegno di legge allora in discussione affidasse al solo Ministero la disciplina dell'impiego dei sistemi di I.A. negli uffici giudiziari.
2. Il parere sulla legge n. 132 del 2025 e il rapporto tra Consiglio e Ministero
Il rilievo è stato, poi, sviluppato dal plenum del CSM con l’approvazione del parere del 25 settembre 2025 sul disegno di legge divenuto legge 23 settembre 2025, n. 132. L'art. 15 riserva al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. Affida, tuttavia, al Ministero la disciplina degli impieghi dell'I.A. per l'organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie e, nella fase transitoria, l'autorizzazione dei sistemi negli uffici, sentite AgID e ACN. In questa catena non è previsto alcun coinvolgimento del Consiglio.
Il problema è, invero, di qualificazione. L'art. 110 Cost. attribuisce al Ministro l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ma si apre con un inciso che ne è parte integrante: «Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura». Il parere ha sostenuto che la disciplina ministeriale non potesse esaurire il governo di sistemi destinati alla semplificazione del lavoro giudiziario, poiché essi possono incidere sulla qualità dell'esercizio della giurisdizione e sull'organizzazione degli uffici. Del resto, se già gli applicativi gestionali possono assumere la funzione di formanti giudiziari, a maggior ragione ciò può accadere con un sistema generativo, che seleziona, ordina e qualifica il materiale del fascicolo.
Di qui le proposte del Consiglio: un parere obbligatorio sulla disciplina ministeriale e un coinvolgimento effettivo nell'autorizzazione dei sistemi. La presenza di AgID e ACN, per la diversa natura istituzionale delle due agenzie, non sostituisce infatti quella dell'organo di governo autonomo. Il punto era più profondo: i primi sistemi introdotti e le prassi maturate attorno al loro impiego sono destinati a condizionare l'uso futuro dell'I.A. Non si trattava di sottrarre al Ministero una competenza costituzionale, ma di esigere che fosse esercitata in forme capaci di consentire al Consiglio di verificarne l'incidenza sulla giurisdizione.
3. Le Raccomandazioni del 2025 e il loro aggiornamento del 2026
Le Raccomandazioni dell'8 ottobre 2025, che al parere espressamente si richiamano, hanno costituito il concreto esercizio delle prerogative che il Consiglio vi aveva rivendicato. Escluso dal circuito autorizzatorio, il Consiglio non si è limitato a segnalarne la lacuna, ma si è avvalso delle proprie competenze in materia di organizzazione degli uffici per orientare l'uso degli strumenti da parte dei magistrati. Lo ha fatto evitando quella tentazione, ben descritta da Luciano Floridi, del bluewashing etico: la produzione di carte di principi che salvano l'apparenza senza incidere sulla prassi. L'atto ha costruito, invece, un metodo di utilizzo e una mappa di cautele.
Le Raccomandazioni muovono dalla natura probabilistica dei sistemi, esposti ad allucinazioni e mai neutrali rispetto ai dati di addestramento. Valorizzando la deroga dell'art. 6, par. 3, dell'AI Act per i compiti procedurali e preparatori, hanno individuato una zona nella quale l'uso è stato ammesso con strumenti del dominio giustizia, tracciabilità e revisione umana: ricerche dottrinali, sintesi di provvedimenti ostensibili, attività organizzative, revisione linguistica e stilistica, traduzione assistita. Quanto alla ricerca giurisprudenziale, l'I.A. può assistere il magistrato nella costruzione delle stringhe; i sistemi che selezionano la giurisprudenza «più rilevante» o generano schemi motivazionali si avvicinano invece all'indirizzo giuridico. Tra le cautele spicca una formula particolarmente pregnante: occorre sempre poter replicare autonomamente le conclusioni del sistema.
Sul piano istituzionale, le Raccomandazioni hanno tradotto in proposte la rivendicazione del parere. Il Consiglio si è qualificato «attore comprimario, unitamente al Ministero», ha lasciato ferma la possibilità di sviluppare applicazioni in ambiente protetto sotto la supervisione congiunta dei due soggetti e ha proposto strumenti permanenti di confronto, sperimentazione e audit. A sé stesso ha assegnato il compito di tutelare il tempo della decisione, perché il giudice deve poter «resistere alla macchina».
L'aggiornamento del 22 luglio 2026 mostra come quel metodo possa adattarsi al mutare delle condizioni tecniche. Il 1° gennaio il Ministero ha avviato la sperimentazione di Copilot. Nell’ambito del Comitato paritetico con il Ministero il Consiglio ha chiesto garanzie sulla residenza dei dati in Italia, sull'isolamento del tenant e sull'assenza di addestramento sui dati giudiziari, formalizzate il 12 febbraio. Su queste basi il perimetro degli usi consentiti si è esteso anche agli atti giudiziari, che possono essere classificati, sintetizzati e confrontati ai fini dell'individuazione del thema decidendum e del thema probandum, purché l'attività resti analitica e ricostruttiva e la supervisione umana sia obbligatoria e bloccante. Il discrimine non è più tra atto giudiziario e atto non giudiziario: analisi sì, decisione no.
L'aggiornamento è, peraltro, prudente verso lo strumento di cui amplia l'uso. Copilot resta un modello per finalità generali: di qui la richiesta di strumenti maggiormente specializzati per la giustizia e la valorizzazione delle sperimentazioni già avviate negli uffici come terreno sul quale costruire modelli replicabili.
4. Il problema della motivazione
È sul terreno della motivazione che il confine tracciato dalle Raccomandazioni viene sottoposto alla prova più difficile. Esse consentono la revisione linguistica e stilistica dei testi ed escludono l'affidamento all'I.A. della predisposizione dei provvedimenti. Il divieto non può riguardare, dunque, la materialità della scrittura, ma la paternità delle ragioni. Lo aveva già osservato il parere del settembre 2025: la paternità della decisione non può derivare dalla sola sottoscrizione dell'atto, ma richiede un intervento intellettivo costante nell'intero processo valutativo e decisionale. La motivazione, infatti, non è soltanto il resoconto di una decisione formata altrove, ma anche il luogo nel quale il giudice verifica, scrivendo, la tenuta del proprio ragionamento.
In termini operativi, la domanda verificabile non è se il magistrato avesse già «deciso», circostanza interiore difficilmente accertabile, ma se, prima di interrogare il sistema, avesse già fissato almeno per appunti i passaggi logici necessari. Può essere utile una prova per sottrazione: se elimino dal testo finale tutto ciò che il sistema ha aggiunto al mio appunto, che cosa resta? Se resta una motivazione completa, ancorché più scarna, l'I.A. ha operato prevalentemente sulla forma. Se resta solo un frammento, significa che il sistema ha contribuito alla costruzione della ratio decidendi.
Anche la ricerca giurisprudenziale mostra la differenza. Chiedere al sistema di reperire precedenti su una questione rimane un'attività di ricerca assistita; chiedergli di scegliere e inserire i precedenti capaci di rafforzare una conclusione già assunta significa invece affidargli una parte della costruzione argomentativa. Il criterio non sta, dunque, nella provenienza materiale delle parole, ma nella provenienza delle ragioni.
L'intelligenza artificiale può restituire al giudice il tempo per pensare, a condizione che il pensiero resti suo.
Marco Bisogni, 15 ottobre 2026





